Cassazione Civile, Ordinanza n. 10305/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione di finanziamento stipulata per l’attuazione di interventi previsti da normativa speciale, nella quale era previsto un contributo in conto interessi subordinato sia all’effettiva erogazione del mutuo sia alla regolarità dell’adempimento degli obblighi assunti dal concessionario/mutuatario. La società ricorrente aveva ricevuto una prima quota del mutuo bancario, ma era poi risultata inadempiente nelle restituzioni; la banca aveva dichiarato risolto il contratto di mutuo. La Regione aveva quindi negato il contributo in conto interessi. La società aveva domandato in giudizio la condanna della Regione al pagamento del contributo, sostenendo che: a) la quota effettivamente erogata dalla banca integrasse comunque l’"atto di erogazione finale" rilevante ai fini convenzionali; b) la successiva restituzione/definizione del rapporto con la banca e la transazione intervenuta avrebbero fatto venir meno gli effetti dell’inadempimento e della risoluzione, con conseguente permanenza dell’obbligo regionale; c) la Corte d’appello avrebbe interpretato erroneamente l’art. 14 della convenzione, violando i canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. La Cassazione osserva però che la censura mira in realtà a una diversa lettura del testo contrattuale e non indica specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione a quella del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente prospettata come violazione dei criteri di interpretazione del contratto, fosse in sostanza una richiesta di nuova valutazione del contenuto dell’art. 14 della convenzione, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che il ricorso non specificava adeguatamente quale regola ermeneutica fosse stata violata, né in quale punto e con quali modalità il giudice d’appello si fosse discostato dai canoni legali di interpretazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.
I canoni di interpretazione del contratto possono essere censurati in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quale regola sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del contratto.
art. 1362 c.c.
La ricorrente lo invoca, ma la Corte afferma che la censura non è ammissibile perché non si traduce nella puntuale deduzione della violazione del criterio letterale.
art. 1363 c.c.
La Corte richiama il criterio sistematico per ribadire che il giudice di legittimità non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione di specifici canoni ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La denuncia di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.
- Per rendere ammissibile il motivo di ricorso in tema di interpretazione contrattuale è necessario indicare in modo puntuale la norma ermeneutica violata, il punto della motivazione censurato e il modo in cui il giudice di merito si sarebbe discostato dal relativo criterio.
- Se un contributo pubblico è pattiziamente subordinato alla regolarità dell’adempimento del mutuatario e il mutuo è stato risolto per inadempimento, il giudice di merito può legittimamente ritenere venuto meno il presupposto dell’erogazione del contributo.
- Una definizione transattiva del contenzioso tra mutuatario e banca non è automaticamente idonea, di per sé sola, a conservare l’obbligo dell’ente pubblico se il rapporto di mutuo risulta già risolto per inadempimento secondo quanto accertato nei gradi di merito.
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