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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine agli autoveicoli usati acquistati dalla società inglese M.C. LTD. Secondo l'Amministrazione, tale regime richiedeva non solo l'indicazione formale in fattura, ma anche la verifica dei presupposti sostanziali, inclusa la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente originario e la sussistenza dei requisiti oggettivi dei veicoli. Poiché la cedente risultava essere una società di autonoleggio o leasing, si presumeva che avesse potuto detrarre l'IVA sugli acquisti. Inoltre, per alcuni veicoli, sarebbero mancati i requisiti di chilometraggio e di immatricolazione antecedente di almeno sei mesi necessari per qualificarli come usati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR secondo cui fosse sufficiente controllare la regolarità formale delle fatture. Il soggetto che invoca il regime del margine deve dimostrare la presenza sia dei requisiti soggettivi sia di quelli oggettivi, adottando un adeguato livello di diligenza. La Corte ha inoltre rilevato l'insufficiente motivazione della CTR sui requisiti di alcuni veicoli. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37, convertito in L. n. 85 del 1995

    Il regime del margine presuppone la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente.

    Il regime speciale IVA non si applica automaticamente perché indicato nella fattura: il contribuente deve provare che il cedente rientrava in una categoria idonea e che l'IVA non era stata detratta.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36, comma 10

    La norma richiama i requisiti previsti dalla disciplina degli scambi intracomunitari per qualificare un mezzo di trasporto come usato.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 38, comma 4, convertito in L. n. 427 del 1993

    Un veicolo può essere considerato usato, ai fini della disciplina richiamata, quando sono rispettati i requisiti relativi al chilometraggio e alla data di immatricolazione, antecedente di almeno sei mesi alla vendita.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 314

    Il regime del margine costituisce un regime particolare dell'IVA, derogatorio rispetto al sistema ordinario, e deve quindi essere applicato restrittivamente quando risultano dimostrati i relativi presupposti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ha verificato la presenza dei quesiti di diritto e del momento di sintesi richiesti, ratione temporis, per l'ammissibilità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • L'indicazione del regime IVA del margine in fattura non è sufficiente, da sola, a legittimarne l'applicazione: chi beneficia del regime deve verificare e provare i presupposti sostanziali.
  • Quando il cedente è una società di autonoleggio o leasing che ha acquistato i veicoli nuovi, si presume normalmente che abbia detratto l'IVA; in tale situazione il regime del margine è, di regola, inapplicabile.
  • L'acquirente professionale deve adottare una diligenza qualificata, verificando la natura e l'origine dei veicoli, la posizione del cedente e la documentazione disponibile, inclusi i libretti di circolazione.
  • Il contribuente che invoca un'agevolazione fiscale sopporta l'onere di dimostrare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
  • Per i veicoli qualificati come usati devono essere controllati anche i requisiti tecnici e temporali, come chilometraggio e data di prima immatricolazione.
  • In presenza di elementi che indichino una possibile frode o un'applicazione indebita del regime IVA, la buona fede dell'acquirente richiede l'adozione di ulteriori verifiche ragionevolmente esigibili.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva debenza dell'imposta: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.

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