Sentenza del 31/03/2016 n. 1814 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Credito da rimborso - Fideiussione - Azione di regresso - Divieto di cumulo - Applicabilità - Misura proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del fideiussore è stata accolta: l'azione di regresso esercitata dopo l'escussione della fideiussione conserva la natura del credito originario, pacificamente soggetto a IVA. Di conseguenza, trova applicazione il divieto di cumulo tra IVA e imposta di registro proporzionale, con esclusione dell'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale all'ingiunzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'ingiunzione ottenuta dal fideiussore nei confronti del debitore principale. Il fideiussore sosteneva che, poiché il credito garantito derivava da un rapporto soggetto a IVA, non fosse cumulabile l'imposta di registro proporzionale. L'azione di regresso, infatti, trae origine dalla medesima obbligazione garantita e partecipa della natura del credito soddisfatto dal fideiussore.
Norme richiamate
Divieto di cumulo tra IVA e imposta di registro proporzionale
Quando l'operazione o il rapporto sottostante è soggetto a IVA, non può essere applicata anche l'imposta di registro in misura proporzionale sul medesimo presupposto economico.
Disciplina della fideiussione e dell'azione di regresso
Il fideiussore che ha adempiuto l'obbligazione garantita subentra nella posizione creditoria e può esercitare il regresso. Il credito azionato conserva la natura del rapporto originario, anche ai fini fiscali.
Massime di principio
- Per stabilire il regime dell'imposta di registro su un'ingiunzione ottenuta dal fideiussore, occorre esaminare la natura del credito originario garantito, non soltanto il fatto che l'azione sia esercitata dal fideiussore.
- Se il rapporto principale è soggetto a IVA, il credito di regresso derivante dall'escussione della fideiussione può beneficiare del divieto di cumulo e non essere assoggettato a imposta di registro proporzionale.
- L'azione di regresso non costituisce necessariamente un credito autonomo e distinto ai fini fiscali: quando deriva direttamente dall'adempimento del fideiussore, ne conserva la natura giuridica ed economica.
- La conclusione richiede comunque la verifica del rapporto sottostante e del nesso diretto tra fideiussione, pagamento del garante e credito azionato; non è sufficiente la sola qualificazione formale dell'atto come ingiunzione.
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