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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7856/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato per presunta illegittimità della pena, richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe disposto la misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990. L'imputato (Aribat Ahmed) ha impugnato lamentando vizio di motivazione per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso del Procuratore Generale è stato ritenuto generico: non è stato chiarito se l'espulsione fosse parte dell'accordo di patteggiamento e, quindi, non è possibile dedurre l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, se non specificato. La giurisprudenza richiede che l'espulsione obbligatoria prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 sia valutata dal giudice verificandone i presupposti e non è automaticamente applicabile. Il ricorso dell'imputato è stato ritenuto non specifico rispetto ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura), per cui è inammissibile. Per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Si conferma, dunque, la sentenza di merito che aveva inflitto ad Aribat Ahmed quattro anni e sei mesi di reclusione e euro 15.000 di multa per i reati indicati.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il rapporto penale relativo al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; qui indicata quale titolo di reato a fondamento della condanna

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede l'espulsione obbligatoria dello straniero condannato per determinati reati (tra cui quelli degli artt. 73, 74, 79 e 82), ma l'espulsione non è automatica: il giudice deve verificare i presupposti e la pericolosità sociale prima di disporla

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'appello in cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, alla erronea qualificazione giuridica, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; richiede specificità nella deduzione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione nella normativa generale; richiamata per indicare la possibilità di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale quando la misura sia obbligatoria per legge

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere o assoluzione in particolari ipotesi; qui richiamata dal ricorrente per contestare la mancata assoluzione

  • Corte Cost., n. 58 del 24/02/1995

    Giurisprudenza costituzionale citata per affermare che l'espulsione richiede comunque verifica dei presupposti, compresa la condizione di straniero e la pericolosità sociale

  • Sez. U., n. 21368 del 26/06/2019 (Savin)

    Precedente delle Sezioni Unite che chiarisce che nel patteggiamento le parti possono includere misure di sicurezza e che la sentenza che omette una misura di sicurezza non è impugnabile per cassazione salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) le misure di sicurezza possono far parte dell'accordo: se inserite, il giudice deve recepirle integralmente o respingere la richiesta.
  • L'espulsione prevista dall'art. 86 DPR 309/1990, anche se prevista per determinati reati, non è automatica: il giudice deve verificare la condizione di straniero e la pericolosità sociale prima di disporla.
  • Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, solo per motivi strettamente previsti dalla norma e richiede specificità; ricorsi generici o che mescolano vizi diversi sono dichiarati inammissibili.
  • Se la misura di sicurezza è obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato, il ricorso può essere valutato con la disciplina generale (art. 606 c.p.p.); diversamente, l'omissione della misura nel patteggiamento è difficilmente rimediabile in cassazione se non specificamente dedotta.
  • Chi impugna deve chiarire espressamente se la misura (es. espulsione) faceva parte del patto o se la doglianza riguarda la motivazione: l'assenza di tale specificazione rende il ricorso inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria (es. contributo alla Cassa delle Ammende).

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