Cassazione Penale, Sentenza n. 7856/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato per presunta illegittimità della pena, richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe disposto la misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990. L'imputato (Aribat Ahmed) ha impugnato lamentando vizio di motivazione per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso del Procuratore Generale è stato ritenuto generico: non è stato chiarito se l'espulsione fosse parte dell'accordo di patteggiamento e, quindi, non è possibile dedurre l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, se non specificato. La giurisprudenza richiede che l'espulsione obbligatoria prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 sia valutata dal giudice verificandone i presupposti e non è automaticamente applicabile. Il ricorso dell'imputato è stato ritenuto non specifico rispetto ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura), per cui è inammissibile. Per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Si conferma, dunque, la sentenza di merito che aveva inflitto ad Aribat Ahmed quattro anni e sei mesi di reclusione e euro 15.000 di multa per i reati indicati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il rapporto penale relativo al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; qui indicata quale titolo di reato a fondamento della condanna
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede l'espulsione obbligatoria dello straniero condannato per determinati reati (tra cui quelli degli artt. 73, 74, 79 e 82), ma l'espulsione non è automatica: il giudice deve verificare i presupposti e la pericolosità sociale prima di disporla
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'appello in cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, alla erronea qualificazione giuridica, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; richiede specificità nella deduzione
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione nella normativa generale; richiamata per indicare la possibilità di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale quando la misura sia obbligatoria per legge
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere o assoluzione in particolari ipotesi; qui richiamata dal ricorrente per contestare la mancata assoluzione
Corte Cost., n. 58 del 24/02/1995
Giurisprudenza costituzionale citata per affermare che l'espulsione richiede comunque verifica dei presupposti, compresa la condizione di straniero e la pericolosità sociale
Sez. U., n. 21368 del 26/06/2019 (Savin)
Precedente delle Sezioni Unite che chiarisce che nel patteggiamento le parti possono includere misure di sicurezza e che la sentenza che omette una misura di sicurezza non è impugnabile per cassazione salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge
Massime di principio
- Nel patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) le misure di sicurezza possono far parte dell'accordo: se inserite, il giudice deve recepirle integralmente o respingere la richiesta.
- L'espulsione prevista dall'art. 86 DPR 309/1990, anche se prevista per determinati reati, non è automatica: il giudice deve verificare la condizione di straniero e la pericolosità sociale prima di disporla.
- Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, solo per motivi strettamente previsti dalla norma e richiede specificità; ricorsi generici o che mescolano vizi diversi sono dichiarati inammissibili.
- Se la misura di sicurezza è obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato, il ricorso può essere valutato con la disciplina generale (art. 606 c.p.p.); diversamente, l'omissione della misura nel patteggiamento è difficilmente rimediabile in cassazione se non specificamente dedotta.
- Chi impugna deve chiarire espressamente se la misura (es. espulsione) faceva parte del patto o se la doglianza riguarda la motivazione: l'assenza di tale specificazione rende il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria (es. contributo alla Cassa delle Ammende).
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