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Sentenza

Sentenza n. 787/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 128/2023 emessa dal Tribunale di Trapani, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, oltre accessori di legge;

Giustizia amministrativa202501571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 128/2023, recante condanna all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2016/17-2019/20

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 128/2023 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 20 febbraio 2025, che aveva condannato il Ministero all'accreditamento in suo favore del bonus della carta del docente, per complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato il 5 settembre 2025, dopo la notifica della sentenza all'amministrazione l'11 settembre 2023 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'ordine giudiziale di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'azione per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto degli ulteriori presupposti di proponibilità, incluso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza dell'interessato. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni, il cui decorso costituisce presupposto di proponibilità dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015

    La previsione relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia all'amministrazione.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna al pagamento di somme di denaro può svolgere l'incarico senza ulteriore compenso, applicando in via analogica l'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, l. 208/2015.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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