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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 6185 - Comm. Trib. Prov. Catania

Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dalla legge - Forza maggiore - Decadenza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha affermato che il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi determina, in linea generale, la decadenza dall'agevolazione, ma tale decadenza non sussiste quando il ritardo o l'omissione siano dovuti a una comprovata situazione di forza maggiore. Pertanto, nel caso esaminato, la pretesa di recupero del beneficio non è stata confermata, in quanto è stata riconosciuta l'incidenza della forza maggiore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'acquirente aveva acquistato un immobile situato in un Comune diverso da quello di residenza e non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto, come richiesto per conservare l'agevolazione "prima casa". Il mancato trasferimento comporta normalmente la decadenza dal beneficio, salvo che il contribuente dimostri l'esistenza di una situazione di forza maggiore, cioè di un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile alla sua volontà, tale da rendere impossibile adempiere tempestivamente all'obbligo.

Norme richiamate

  • Art. 1, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    L'acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto, salvo il ricorrere di una situazione di forza maggiore.

    La norma subordina la conservazione dell'agevolazione "prima casa" al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi. L'inosservanza comporta la decadenza dal beneficio, tranne quando l'inadempimento dipenda da una forza maggiore effettiva, oggettiva e non imputabile al contribuente.

Massime di principio

  • Il trasferimento della residenza entro diciotto mesi è un obbligo sostanziale per chi acquista un immobile in un Comune diverso da quello di residenza e beneficia dell'agevolazione "prima casa".
  • Il semplice mancato rispetto del termine comporta normalmente la decadenza dall'agevolazione e il recupero delle imposte ordinarie, oltre agli eventuali interessi e sanzioni.
  • La forza maggiore può escludere la decadenza solo se l'impedimento è oggettivo, imprevedibile, inevitabile e non dipende dalla scelta o dalla negligenza del contribuente.
  • La mera difficoltà personale, il ritardo organizzativo, la mancata presentazione tempestiva della richiesta anagrafica o una scelta volontaria del contribuente, di regola, non sono sufficienti a integrare la forza maggiore.
  • Chi invoca la forza maggiore deve documentare concretamente l'impedimento e dimostrare il nesso causale tra tale impedimento e il mancato trasferimento della residenza entro il termine.
  • La verifica deve essere effettuata caso per caso: l'esistenza della forza maggiore non è automatica e deve risultare da circostanze specifiche, sopravvenute e non controllabili dal contribuente.

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