Ordinanza n. 14225/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di archiviazione di due pratiche, comunicati via PEC al datore di lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l’annullamento due provvedimenti prefettizi di archiviazione, comunicati al datore di lavoro il 29 aprile 2026, lamentando altresì che nessuna notifica sarebbe pervenuta ai lavoratori interessati. Il giudizio non è stato esaminato nel merito, poiché il TAR ha rilevato un’irregolarità nella documentazione processuale: la procura alle liti depositata dal ricorrente era priva dell’asseverazione attestante la conformità della copia informatica all’originale o alla copia conforme.
La decisione
Il TAR ha disposto che la parte ricorrente depositi entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la copia asseverata della procura alle liti. Il Collegio ha applicato l’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., secondo cui, quando il difensore deposita telematicamente la copia informatica di un atto formato originariamente su supporto analogico, deve attestarne la conformità mediante asseverazione, nonché l’art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005, che attribuisce alla copia per immagine la stessa efficacia probatoria dell’originale quando la conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Gli atti sono stati rimessi al Presidente della sezione per la fissazione della prosecuzione del giudizio. Non è stata adottata alcuna decisione sulla legittimità dei provvedimenti di archiviazione né sulla dedotta mancata notifica ai lavoratori.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento
Il deposito telematico della copia informatica di un atto originariamente analogico richiede l’attestazione di conformità mediante asseverazione; in mancanza, il giudice ordina la regolarizzazione.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida
La copia informatica per immagine di un documento analogico acquista efficacia probatoria equivalente all’originale solo se la conformità è attestata da un soggetto autorizzato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, quando il difensore deposita la copia informatica, anche per immagine, di una procura alle liti formata originariamente su supporto analogico, la copia deve essere corredata dall’attestazione di conformità mediante asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005.
- La procura alle liti priva dell’asseverazione richiesta per la copia informatica non consente, allo stato, la regolare prosecuzione del giudizio; il giudice può assegnare alla parte un termine per depositare la copia asseverata e rinviare la trattazione.
- La verifica della regolarità della procura alle liti costituisce una questione preliminare rispetto all’esame dei motivi di ricorso e non comporta, in questa fase, una decisione sulla legittimità dell’atto amministrativo impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4451/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →