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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24465/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. promossa dalla committente di un immobile nei confronti dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, per infiltrazioni d'acqua attribuite alla cattiva esecuzione delle impermeabilizzazioni, con conseguente necessità di rifare la pavimentazione. In appello è stata confermata la condanna dei convenuti. I ricorrenti principali hanno dedotto: 1) nullità o vizi della motivazione della sentenza d'appello per difetto di chiarezza e per omessa/inafferrabile indicazione delle norme applicate; 2) violazione dell'art. 1669 c.c. per avere la Corte territoriale individuato il dies a quo della denunzia dei vizi nell'ultimazione della consulenza tecnica di parte, mentre tale posticipazione sarebbe ammissibile solo quando gli accertamenti tecnici siano effettivamente necessari per comprendere gravità e causa dei difetti; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'onere della prova e alla valutazione delle prove. La ricorrente incidentale ha invece censurato: 1) il riconoscimento della legittimazione della committente ad agire per i danni alle parti comuni dell'edificio, sostenendo che tale legittimazione spetterebbe solo all'amministratore di condominio; 2) la qualificazione dell'azione come responsabilità ex art. 1669 c.c. e non come azione ex art. 1667 c.c.; 3) nuovamente l'omessa pronuncia sul motivo relativo a prova e valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse coerente e intelligibile, nonostante un lapsus sull'indicazione del termine come prescrizionale invece che decadenziale. Ha inoltre ritenuto corretto il principio secondo cui il termine annuale per la denunzia dei gravi difetti decorre dalla conoscenza sicura dei difetti, delle loro cause e della loro gravità, normalmente acquisita all'esito di accertamenti tecnici, salvo ipotesi eccezionali di immediata piena consapevolezza. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che ciascun condomino ha legittimazione autonoma e concorrente con quella dell'amministratore ad agire per i danni che investono anche le parti comuni, e che, una volta accertati i difetti dell'opera nei termini emersi nel merito, la qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c. è corretta e non quella ex art. 1667 c.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale verso la resistente e compensate tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per gravi difetti dell'opera richiede che la denunzia dei vizi avvenga entro un anno dalla scoperta, intesa come conoscenza sicura dei difetti, della loro gravità e delle loro cause, di regola acquisita tramite accertamenti tecnici; l'azione è correttamente qualificata ex art. 1669 c.c. quando i difetti sono di tale natura.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato solo per escluderne l'applicazione: non è la norma corretta quando i difetti denunciati integrano gravi difetti dell'immobile.

  • art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione è stata respinta perché la decisione impugnata aveva una motivazione effettiva, coerente e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La doglianza relativa alla motivazione è stata ritenuta infondata, poiché la sentenza conteneva l'esposizione sufficiente delle ragioni decisorie.

  • art. 111, co. 6 Cost.

    Invocato per denunciare un vizio di motivazione, ma non ritenuto violato in presenza di una motivazione coerente e intellegibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta poiché la Corte territoriale aveva in realtà deciso sul punto, qualificando la doglianza come mera replica e rivalutazione dei fatti.

  • art. 81 c.p.c.

    La censura di difetto di legittimazione è stata respinta, poiché nelle controversie che investono anche le parti comuni ciascun condomino ha legittimazione autonoma e concorrente con l'amministratore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza relativa a prova e fatti, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di una contestazione di merito non scrutinabile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso la possibilità di sovrapporre un nuovo apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ciascuna parte ricorrente.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., il termine annuale per la denunzia dei gravi difetti decorre dalla conoscenza sicura del fenomeno dannoso, delle sue cause e della sua gravità; tale conoscenza coincide normalmente con l'esito di accertamenti tecnici, salvo che la piena consapevolezza sia immediata fin dalla prima manifestazione del vizio.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in richieste di rivalutazione del fatto: quando la sentenza di merito contiene una motivazione effettiva, coerente e intelligibile, la critica che mira a sostituire un diverso apprezzamento probatorio è inammissibilmente diretta al merito.
  • L'eventuale imprecisione lessicale della motivazione sulla natura decadenziale o prescrizionale del termine non determina, da sola, cassazione se dal complesso della decisione risulta chiaramente il corretto percorso argomentativo e l'esito della verifica sui termini.
  • Nelle controversie relative a difetti dell'edificio che incidono anche sulle parti comuni, ciascun condomino è legittimato ad agire autonomamente e in via concorrente con l'amministratore, senza che sia necessaria la partecipazione di tutti gli altri condomini.
  • Quando i difetti dell'opera sono tali da integrare i gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., la domanda va qualificata sotto tale norma e non sotto l'art. 1667 c.c., che riguarda difformità e vizi dell'opera di diverso rilievo.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata se la sentenza impugnata ha in realtà preso in esame il motivo, qualificandolo come replica di precedenti censure o comunque come richiesta di rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniVizi dell'immobileResponsabilità civileParti comuni
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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