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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12313/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

I coniugi proprietari di un fondo confinante avevano convenuto in giudizio il vicino lamentando che questi avesse aperto un accesso nel muro di confine tra la sua proprietà e una stradina di proprietà comune tra gli attori e altri soggetti, ma non del convenuto. Il convenuto si era difeso sostenendo di avere diritto di accedere al proprio fondo attraverso la vanella comune, assumendo che la porzione finale della stessa derivasse da una cessione in uso di terreno da parte dei proprietari finitimi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che dagli atti di provenienza risultasse la comproprietà della stradella in capo al convenuto e che, conseguentemente, fosse applicabile l'art. 1102 c.c. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'individuazione dell'oggetto dei trasferimenti, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito alla particella 113 una erronea provenienza sulla base di atti che non la menzionavano espressamente, che il termine 'comune' non consentisse di inferirne la comproprietà, e che un livellario non potesse trasferire un bene demaniale. Con il secondo motivo hanno denunciato falsa applicazione degli artt. 1102 e 1108 c.c., assumendo che, non essendo la stradella comune anche al convenuto, l'uso consentito dalla norma sulla cosa comune non fosse applicabile e si sarebbe invece trattato di imposizione di un peso su bene altrui senza consenso unanime.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una diversa interpretazione delle risultanze documentali e dei titoli di provenienza, cioè un nuovo accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva esaminato i documenti rilevanti e li aveva interpretati secondo il criterio letterale, valorizzando l'uso del termine 'comune' e il successivo atto di acquisto di una porzione di terreno collegata alla stradella. Conseguentemente è stata confermata la statuizione che il convenuto fosse comproprietario della stradella e che potesse farne uso ex art. 1102 c.c. La parte ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori oneri sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    il partecipante alla cosa comune può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto

  • art. 1108 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per escludere l'applicazione dell'art. 1102 c.c. e sostenere che, se il bene fosse altrui, l'imposizione di un peso avrebbe richiesto consenso unanime

  • art. 1346 c.c.

    richiamato come norma asseritamente violata in tema di determinazione dell'oggetto dei contratti

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in relazione ai canoni di interpretazione del contratto, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a una rivalutazione di fatto

  • art. 2643, n. 4 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel censurare la ricostruzione dei titoli di provenienza

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per lamentare una motivazione asseritamente incomprensibile o contraddittoria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato proponente quale componente del collegio, alla luce di Cass. Sez. U. n. 9611/2024

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato proponente

  • art. 96 c.p.c.

    la parte ricorrente, soccombente in un ricorso inammissibile deciso nel procedimento accelerato, è stata condannata sia alla somma ulteriore in favore della controparte sia al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'importo ulteriore del contributo unificato dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • Le censure che, pur formalmente formulate come violazione di norme sull'interpretazione contrattuale o sulla qualificazione giuridica del rapporto, chiedono in realtà una diversa lettura dei documenti e dei titoli di provenienza sono inammissibili in cassazione quando mirano a una nuova valutazione del fatto riservata al giudice di merito.
  • L'interpretazione dei titoli negoziali e delle risultanze documentali compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione, non potendo la parte sostituire alla lettura adottata dal giudice una propria interpretazione alternativa delle stesse fonti.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base dei titoli di provenienza, la comproprietà di una strada o vanella, trova applicazione l'art. 1102 c.c., che consente al partecipante l'uso della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti il pari uso.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta può comportare, oltre alle spese, la condanna alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e le conseguenze sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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