Cassazione Civile, Ordinanza n. 30282/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. La società ha proposto reclamo, sostenendo che il primo bilancio di liquidazione attestasse un attivo patrimoniale sufficiente a coprire il passivo e che la Corte d'appello avesse erroneamente svalutato la stima di un immobile di pregio e omesso di considerare altri elementi dell'attivo e le contestazioni sul passivo. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 15 e 18 l. fall., degli artt. 101 e 116 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che la Corte territoriale avrebbe mal applicato i principi sull'accertamento dell'insolvenza della società in liquidazione e avrebbe omesso l'esame della relazione del proprio consulente tecnico e del valore di altri immobili e del passivo; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata motivazione sul rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio. La curatela e la banca resistente hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di violazione di legge, chiarendo che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 5 l. fall. alla società in liquidazione, limitando l'accertamento alla sufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente i creditori. Ha poi dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché dirette in realtà a contestare la valutazione di merito e prive della specifica indicazione dei fatti storici asseritamente omessi e della loro decisività. Infine ha respinto anche la censura sulla mancata CTU, osservando che la scelta di disporre o meno la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale sul punto era adeguata. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 5 l. fall.
Per la società in liquidazione lo stato di insolvenza va accertato verificando se gli elementi attivi del patrimonio consentano l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non essendo più rilevante la capacità dell'impresa di operare sul mercato e generare liquidità per il futuro.
art. 15 l. fall.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma statuizione della Corte sulla sua portata nel caso concreto.
art. 18 l. fall.
Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento sono ammissibili deduzioni e prove riferite al tempo dell'accertamento dell'insolvenza, anche se non prospettate in primo grado.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione del contraddittorio, senza autonoma decisione specifica nella motivazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la contestazione dell'apprezzamento delle prove non integra violazione di legge, ma censura di merito non scrutinabile come tale in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato sia in relazione alla motivazione della sentenza sia alla CTU; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in correlazione alle censure sulla motivazione e sul corretto esercizio del giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, non l'erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare il mero mancato esame di elementi istruttori.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente o mancante non è fondata quando la sentenza espone il percorso logico-giuridico seguito e la decisione sul rigetto della CTU risulta comprensibile.
art. 2490, quarto comma, c.c.
Richiamato incidentalmente per il primo bilancio di liquidazione predisposto dal liquidatore; la Corte lo menziona come contesto della valutazione di attendibilità del bilancio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve verificare se l'attivo patrimoniale realizza una sufficiente capienza rispetto al passivo, perché lo scopo della società non è più l'esercizio dell'impresa ma la liquidazione e il soddisfacimento dei creditori.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie; se si contesta il modo in cui il giudice ha ricostruito la realtà fattuale, il vizio deducibile è solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo in cassazione, non basta lamentare che il giudice abbia trascurato un elemento di prova: occorre indicare uno specifico fatto storico, dove risulti dagli atti, quando sia stato discusso e perché sia decisivo.
- Se il giudice di merito dichiara inattendibile la stima del bene principale che sorregge l'attivo patrimoniale, può ritenersi logicamente compromessa la conclusione sulla sufficienza dell'attivo complessivo a coprire il passivo, senza necessità di esaminare ogni singolo ulteriore cespite.
- La decisione di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se manca del tutto una motivazione comprensibile o se sia denunciato un omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata adesione alla richiesta di parte.
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