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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28194/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per la violazione dell'art. 186 cod. strada (guida in stato di ebbrezza) con tasso alcolemico rilevato pari a 1,24 g/l e 1,26 g/l e con l'aggravante di aver causato un sinistro. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 84, comma 1, e 590‑bis, comma 4, c.p., sostenendo che, essendo stato successivamente notificato un decreto di citazione per il reato di cui all'art. 590‑bis comma 4 relativo al medesimo fatto storico, si dovrebbe applicare la disciplina del reato complesso con annullamento senza rinvio; (2) vizio nella misurazione del tasso alcolemico per presunta mancata omologazione/revisione dell'etilometro e richiamo all'art. 379 D.P.R. n.495/1992; (3) insufficienza probatoria perché lo stato di ebbrezza sarebbe stato accertato solo su base sintomatica (alito vinoso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata: nel procedimento impugnato era contestata solo la contravvenzione ex art.186 cod. strada e non è stata dimostrata la litispendenza o la preclusione processuale prevista dall'art.649 c.p.p.; la presenza di un successivo procedimento per art.590‑bis non annulla automaticamente il processo in corso. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la difesa non ha allegato elementi concreti idonei a mettere in dubbio l'omologazione o il funzionamento dell'etilometro; la sentenza d'appello ha inoltre evidenziato la coerenza delle misurazioni strumentali con quelle del precursore Alco‑Blow. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato che la condanna si fonda non sul solo riscontro sintomatico ma anche sui dati tecnici dell'etilometro (Alcol Test n.7110 MK III) e che non è stata prodotta prova idonea a rendere inutilizzabili gli accertamenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile Chiara Druda.

Norme richiamate

  • art. 186 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Norma sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza; qui applicata per tassi alcolemici rilevati con etilometro e con aggravante per aver causato un sinistro.

  • art. 590‑bis cod. pen.

    Prevede il reato di lesioni personali stradali aggravate; la vicenda ha visto una successiva contestazione di tale norma rispetto allo stesso fatto storico, ma la Cassazione ha escluso che ciò imponga automaticamente l'annullamento del procedimento già pendente per art.186.

  • art. 84 cod. pen.

    Riguarda la disciplina della concorso di reati/reato complesso; dedotta dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del reato complesso, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non applicabile nel procedimento limitato all'art.186.

  • art. 379 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

    Disciplina omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'onere di provare l'omologazione e le verifiche grava sull'accusa solo se la difesa adduca elementi concreti che mettano in dubbio il corretto funzionamento dello strumento.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma sulla preclusione processuale per doppia esercitazione dell'azione penale: la Corte ha precisato che opera solo quando sussiste un procedimento già pendente nella stessa sede e promossa dallo stesso ufficio; nel caso in esame la preclusione non è stata dimostrata.

  • art. 28 c.p.p.

    Regola i conflitti di competenza tra uffici giudiziari; citata per distinguere le ipotesi di litispendenza o pluralità di procedimenti pendenti davanti a uffici diversi.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione alla prova e alla rilevanza delle allegazioni difensive; utilizzata nel contesto della valutazione delle deduzioni sulla strumentazione e sugli accertamenti.

Massime di principio

  • La pendente o successiva instaurazione di un procedimento per un reato più grave derivante dallo stesso fatto non determina automaticamente la sospensione o l'annullamento del procedimento già in corso: va valutata la configurazione della litispendenza o la sussistenza della preclusione ai sensi dell'art.649 c.p.p.; occorre dimostrare la coincidenza di ufficio/iniziale esercizio dell'azione.
  • Per mettere in discussione la regolarità dell'etilometro la difesa deve allegare elementi concreti (es. mancanza di revisione, malfunzionamento, documentazione che evidenzi anomalie); la mera richiesta di informazioni o deduzioni generiche è insufficiente.
  • L'onere probatorio circa l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro grava sull'accusa solo se la difesa ha preventivamente sollevato dubbi fondati: in assenza di tali elementi i dati strumentali conservano pieno valore probatorio.
  • La prova dello stato di ebbrezza può fondarsi sia su riscontri strumentali che su elementi sintomatici; tuttavia l'esistenza di un dato tecnico (lettura dell'etilometro) rende la contestazione basata solo su sintomi meno efficace.
  • In presenza di misurazioni coerenti tra strumenti diversi (es. precursore e etilometro) la valutazione probatoria si rafforza: per contestarla è necessario produrre elementi che incidano sulla catena di custodia, sull'omologazione o sulla taratura degli strumenti.

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