Sentenza n. 823/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successiva conferma del diniego dell’istanza di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 per l’assistenza a una familiare disabile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comando militare aveva respinto la richiesta di congedo straordinario, ritenendo già raggiunto il limite massimo di due anni di congedo fruito nell’arco della vita lavorativa. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. e dell’art. 42, commi 5 e 5-bis, d.lgs. 151/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta. Secondo il ricorrente, il limite biennale previsto dall’art. 42, comma 5-bis, avrebbe dovuto applicarsi per ciascuna persona con handicap da assistere, consentendo quindi un ulteriore periodo di congedo per la suocera nonostante la precedente fruizione del beneficio per il figlio. Il Ministero ha sostenuto invece che la disposizione introduce un limite assoluto di due anni nell’arco della vita lavorativa del singolo dipendente, oltre che un limite riferito alla singola persona assistita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, discostandosi dall’orientamento favorevole espresso nella precedente fase cautelare e aderendo all’indirizzo secondo cui l’art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 151/2001 stabilisce un doppio limite. Da un lato, il congedo non può superare due anni per ciascuna persona portatrice di handicap; dall’altro, il familiare lavoratore non può fruire complessivamente di più di due anni di congedo nell’arco della propria vita lavorativa. Il Collegio ha attribuito rilievo decisivo all’inciso “nell’arco della vita lavorativa” e all’uso della congiunzione “e”, ritenendo che tali elementi sarebbero privi di funzione se il limite fosse riferito soltanto alla singola persona assistita. La lettura restrittiva è stata ritenuta compatibile con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., poiché costituisce un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di assistenza delle persone disabili e quelle organizzative dell’amministrazione, particolarmente rilevanti nei settori delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Il congedo straordinario, avente natura eccezionale, è soggetto a stretta interpretazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001
Disciplina il congedo straordinario per l’assistenza a persone con handicap grave.
art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 151/2001
Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa
La disposizione è interpretata nel senso che prevede un doppio limite: massimo due anni per ciascuna persona assistita e massimo due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa del dipendente fruitore.
artt. 2, 3 e 32 Cost.
I principi di solidarietà, eguaglianza sostanziale e tutela della salute non impediscono il limite biennale, ritenuto espressione di un ragionevole bilanciamento con le esigenze organizzative dell’amministrazione.
art. 97 Cost.
Le esigenze di buon andamento e di sufficiente dotazione organica dell’amministrazione, in particolare nei settori militari, concorrono al bilanciamento con le esigenze assistenziali.
art. 4, comma 2, l. 53/2000
I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, ... un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
La previsione conferma la natura generale del limite biennale dei congedi per gravi motivi familiari.
art. 33, commi 2, 3 e 5, l. 104/1992
La disciplina dei permessi e dell’assegnazione della sede dimostra che i benefici assistenziali possono essere soggetti a limiti quantitativi e alle esigenze organizzative dell’ufficio.
Massime di principio
- L’art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 151/2001 deve essere interpretato nel senso che il congedo straordinario è soggetto a un doppio limite: non può superare due anni per ciascuna persona con handicap assistita e, comunque, non può eccedere complessivamente due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente fruitore.
- La precedente fruizione di due anni di congedo straordinario da parte del dipendente impedisce la concessione di ulteriori periodi ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, anche quando la nuova richiesta riguardi una diversa persona con handicap.
- L’inciso “nell’arco della vita lavorativa” contenuto nell’art. 42, comma 5-bis, d.lgs. 151/2001 costituisce un limite autonomo riferito al lavoratore e non può essere considerato una mera specificazione del limite previsto per la singola persona assistita.
- Il limite biennale del congedo straordinario non contrasta con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., poiché rappresenta un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di cura della persona disabile e le esigenze organizzative dell’amministrazione.
- In ragione della natura eccezionale del congedo straordinario e della specificità delle Forze armate e dei Corpi di polizia, i requisiti per la concessione del beneficio devono essere interpretati restrittivamente.
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