Sentenza n. 240/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14.05.2024 prot. -OMISSIS- adottata dal Comune di Palermo in data 14.05.2024 e della relazione tecnica del responsabile del procedimento, notificata in uno all’ordinanza di demolizione, con cui l’Amministrazione comunale ha intimato, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, alla sig.ra -OMISSIS-, di “demolire a propria cura e spese, le opere abusive, perpetrate in -OMISSIS-” e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della detta ordinanza; - per quanto possa occorrere, della “segnalazione qualificata” -OMISSIS- del 23.02.2024, notificata all’odierna ricorrente in uno all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14.05.2024 prot. -OMISSIS- in data 19.06.2024; - della relazione del 28.03.2024, conosciuta solo in quanto richiamata nell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 14.05.2024 prot. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato abusivo adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un fabbricato realizzato senza permesso di costruire, deducendo anzitutto la violazione dell’obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento. Ha sostenuto che tale comunicazione le avrebbe consentito di rappresentare all’amministrazione la pendenza di un procedimento di riesame in autotutela del precedente diniego di condono edilizio. Ha inoltre invocato l’art. 38, comma 1, l. 47/1985, sostenendo che la presentazione della domanda di condono avrebbe dovuto sospendere anche il procedimento sanzionatorio e impedire l’adozione dell’ingiunzione di demolizione. In fatto, il condono era stato richiesto nel 2004 e respinto nel 2017 per il superamento dei limiti volumetrici; nello stesso anno la ricorrente aveva chiesto il ritiro in autotutela del diniego e la rimessione in termini per formulare nuove ipotesi progettuali, ma a tale istanza non era seguito un provvedimento di autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i profili dedotti. L’istanza di ritiro in autotutela del diniego di condono non è equiparabile alla pendenza del procedimento di condono prevista dall’art. 38, comma 1, l. 47/1985, sicché non sospende il procedimento sanzionatorio edilizio. La sospensione opera in presenza di una domanda di condono tempestivamente presentata secondo la disciplina speciale, non di una successiva richiesta di riesame di un diniego ormai consolidato. Diversamente, il privato potrebbe paralizzare indefinitamente il potere repressivo mediante la reiterazione di istanze di autotutela, sulle quali, peraltro, non sussiste uno specifico obbligo di provvedere. Poiché il diniego di condono non era stato impugnato nei termini ed era divenuto definitivo, il Comune era tenuto all’esercizio del potere vincolato di repressione dell’abuso. In tale contesto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, anche alla luce dell’art. 21-octies l. 241/1990. Il TAR ha inoltre precisato che la rinuncia al mandato difensivo depositata prima dell’udienza non ha prodotto una vacatio dello ius postulandi, poiché, in assenza di valida sostituzione, opera la perpetuatio dell’ufficio del difensore; il deposito di un atto di costituzione di nuovo procuratore successivo al passaggio in decisione, peraltro privo della procura, era irrilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa del potere comunale di ingiungere la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire; nel caso concreto il potere è stato qualificato come vincolato.
art. 38, comma 1, l. 47/1985
La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell’articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative
La sospensione dei procedimenti sanzionatori riguarda la pendenza della domanda di condono tempestivamente presentata e non si estende alla successiva istanza di ritiro in autotutela del diniego di condono.
art. 2 l. 241/1990
La ratio della sospensione prevista dall’art. 38 l. 47/1985 è consentire all’amministrazione di pronunciarsi sulla domanda di condono prima di adottare sanzioni relative a un abuso astrattamente regolarizzabile; tale obbligo non riguarda la richiesta di autotutela sul diniego.
art. 21-octies l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non comporta l’illegittimità dell’ordine demolitorio quando l’amministrazione esercita un potere vincolato di repressione di un abuso edilizio e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile rende applicabile al processo amministrativo l’art. 85 c.p.c. in materia di revoca e rinuncia alla procura.
art. 85 c.p.c.
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
La rinuncia al mandato non priva il difensore delle proprie funzioni processuali finché non intervenga una valida sostituzione, evitando una vacatio dello ius postulandi.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di ritiro in autotutela di un diniego di condono edilizio non equivale alla pendenza della domanda di condono e non sospende il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative edilizie ai sensi dell’art. 38, comma 1, l. 47/1985.
- L’effetto sospensivo previsto dall’art. 38, comma 1, l. 47/1985 opera con riferimento alla domanda di condono presentata tempestivamente secondo la disciplina speciale, prima che l’amministrazione si pronunci, e non può essere esteso a istanze successive di riesame o autotutela del diniego.
- Una volta consolidato il diniego di condono per mancata impugnazione, l’amministrazione è tenuta a esercitare il potere vincolato di repressione dell’abuso edilizio; la mancata comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittima l’ordinanza di demolizione quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La rinuncia del difensore al mandato non produce effetti processuali nei confronti dell’altra parte finché non intervenga la valida sostituzione del procuratore; fino a tale momento opera la perpetuatio dell’ufficio del difensore.
- Gli atti depositati dopo il passaggio della causa in decisione non entrano nel materiale processuale utilizzabile per la decisione e non impongono, di regola, la rimessione della causa sul ruolo per svolgere ulteriore attività istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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