Cassazione Penale, Sentenza n. 05445/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di una motrice Volvo, un rimorchio Krone, i documenti di circolazione e 23.371,80 Kg di tabacco lavorato. Le doglianze erano: (1) insufficiente motivazione e mancanza di elementi sul dolo e sul fumus del reato (contestazione della qualificazione del prodotto come "tabacco lavorato" vs "cascami" e rilievo dell'assenza di collegamento con i presunti autori materiali); (2) assenza di periculum in mora e mancata valutazione dell'impatto economico e della disciplina UE sul riconoscimento dei provvedimenti ablativi dalla Croazia; (3) carenza di valutazione della buona fede e delle misure aziendali di compliance e, in particolare per la società, la mancata dimostrazione dell'estraneità all'illecito nonostante la regolarità formale del carico e del trasporto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli indagati (Boris Kos, Drazenka Kos, Zeljko Domjan) per carenza di interesse, atteso che non vantavano diritti sui beni sequestrati. Anche il ricorso della società Kos Transporti Doo è stato ritenuto inammissibile: la società, pur proprietaria dei mezzi, non poteva contestare in sede di merito i presupposti (fumus e periculum) della misura cautelare, potendo dedurre solo l'effettiva titolarità dei beni e l'assenza di collegamento concorsuale con gli indagati. La Corte ha quindi ribadito l'orientamento prevalente secondo cui il terzo proprietario può impugnare il sequestro limitatamente a questioni di titolarità/disponibilità o di inesistenza del rapporto concorsuale, ma non la sussistenza del reato o del pericolo cautelare. Essendo i ricorsi inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la composizione del Tribunale in sede di riesame; la Corte ne prende atto come riferimento procedurale per l'organo che ha deciso l'ordinanza impugnata.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato come base per la requisitoria del Pubblico Ministero; utilizzato nella fase di discussione per la conclusione sull'inammissibilità.
art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024
Norma del codice doganale/accise richiamata quale fattispecie sostanziale ipotizzata (introduzione di tabacco lavorato senza pagamento dell'accisa). La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale posta a base del sequestro quando a proporre il riesame è un terzo non titolare del bene.
art. 40-bis d.lgs. n. 504 del 1995
Riferimento normativo relativo alle ipotesi di contrabbando/evazione di accise; citato tra le norme richiamate dall'ordinanza di sequestro. La Corte ha ritenuto che la contestazione della sussistenza del fumus spetti all'indagato, non al terzo proprietario.
art. 39-bis, comma 1, lett. c), n.1), e comma 2, lett. c), 40-ter, 291-ter d.lgs. n. 504 del 1995
Ulteriori articoli del d.lgs. sulle accise e sanzioni collegati alla fattispecie: citati nei motivi di ricorso come oggetto di censura, ma la Corte ha escluso che il terzo possa sindacare la loro applicazione nel merito del sequestro.
art. 85 d.lgs. n. 141 del 2024
Citato nel ricorso come collegamento normativo alla regolamentazione sull'accisa; la Corte non ha proceduto a un riesame sostanziale della qualificazione delittuosa da parte del terzo.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi formali e sostanziali che possono inficiare la motivazione del provvedimento cautelare (periculum in mora); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato sufficientemente e che il terzo non potesse contestare tali presupposti.
Regolamento UE 1805/2018
Citato dai ricorrenti per sostenere che il rientro del mezzo in Croazia non impedirebbe l'esecuzione di future misure ablative; la Corte non ha ritenuto decisiva tale argomentazione nel valutare l'ammissibilità del ricorso del terzo.
art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995
Norma richiamata nel motivo relativo al periculum in mora; la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione meramente prospettica del terzo sulla prevedibilità dell'esecuzione transfrontaliera.
artt. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001
Riferimento alla responsabilità amministrativa delle società e alle misure di compliance: i ricorrenti invocavano la prova di misure organizzative, ma la Corte ha ritenuto che la società non avesse addotto elementi tali da dimostrare la propria estraneità.
art. 240, comma 4, cod. pen.
Citato nel terzo motivo in relazione agli oneri di prova e alla valutazione della responsabilità societaria; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non viziata nella parte che valorizza elementi di collegamento tra società e precedenti viaggi.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari reali: la Corte valuta solo violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non suscettibile di sindacato in cassazione nei limiti dedotti dal terzo.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi (possibilità di condanna al pagamento delle spese e di applicazione di sanzione pecuniaria), applicata qui con imposizione di una sanzione di € 3.000.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza citata in tema di applicazione delle sanzioni processuali in caso di ricorsi inammissibili; utilizzata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il terzo proprietario di beni sottoposti a sequestro preventivo può impugnare la misura solo per contestare la propria titolarità o l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; non può in sede di merito sindacare la sussistenza del fumus del reato o del periculum in mora.
- L'indagato che non sia titolare dei beni deve comunque dimostrare un interesse concreto e attuale correlato alla rimozione del sequestro per avere legittimazione ad agire; l'assenza di un diritto sui beni comporta inammissibilità per carenza di interesse.
- In Cassazione il sindacato sulle ordinanze cautelari reali è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali: critiche di mera persuasività non sono ammissibili.
- Se si difende la posizione di un terzo (es. vettore) conviene documentare chiaramente: titolarità formale ed effettiva dei beni, assenza di rapporto concorsuale con gli indagati, atti di diligence e misure di compliance aziendale (documentazione di carico, ordine di trasporto, istruzioni operative, verifiche interne), poiché solo questi profili possono essere sindacati dallo stesso terzo.
- In casi transfrontalieri, la mera richiamata esistenza di strumenti UE di riconoscimento dei provvedimenti non sostituisce la necessità di provare concretamente l'impossibilità di efficacia della misura; è preferibile documentare preventivamente i rischi reali di dispersione o la concreta difficoltà di ottenere esecuzione all'estero.
- Le società che vogliono difendersi efficacemente da sequestri legati a merci soggette ad accisa dovrebbero predisporre e conservare prove di conformità amministrativa, istruzioni operative per i conducenti e verifiche sulla provenienza delle merci per poter provare la buona fede e l'estraneità rispetto al reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05427/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05428/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05430/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05431/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05432/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05435/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →