Cassazione Penale, Ordinanza n. 12073/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, effettuata tramite procuratore speciale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice a quo)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza del 24/04/2024 del Giudice di pace di Palermo. Nel corso del procedimento di legittimità il ricorrente, tramite procuratore speciale, ha però rinunciato all'impugnazione. La Corte ha quindi rilevato che tale rinuncia comportava la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura nei casi previsti, tra cui la rinuncia all'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- Quando l'inammissibilità deriva da rinuncia dell'impugnante, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza dei presupposti indicati dalla Corte, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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