Ordinanza n. 560/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino prot. n. 0000511 del 16/01/2026 avente per oggetto «improcedibilità autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.» relativamente all’istanza presentata in data 31.10.2025 e registrata in data 3 novembre 2025 con prot. n. 4303/11316/25 per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica necessaria a recintare l’area per il pascolo degli animali allevati; del parere reso dal Settore Agricoltura del Parco Lombardo della Valle del Ticino espresso in data 18 novembre 2025, protocollo sconosciuto, in merito all’intervento proposto; ove occorrer possa, degli atti dell’ATS Insubria che, secondo l’ente Parco della Valle del Ticino, vincolerebbero la predetta amministrazione paesaggistica a qualificare l’allevamento del ricorrente come un allevamento allo stato semi-brado o, comunque, non brado; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi (ove e per quanto occorra) pareri interni, note istruttorie, verbali di sopralluogo e/o di riunioni, nella parte in cui abbiano determinato l’esito in rito (improcedibilità) e il sostanziale diniego dell’istanza paesaggistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione destinata al pascolo degli animali allevati, unitamente ai relativi pareri e atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ente Parco ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004, l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata per recintare l'area destinata al pascolo degli animali. Sono stati impugnati anche il parere del Settore Agricoltura del Parco, gli eventuali atti dell'ATS Insubria richiamati dall'amministrazione e gli ulteriori atti presupposti, nella parte in cui avrebbero determinato l'improcedibilità e il sostanziale diniego dell'autorizzazione. Il ricorrente ha chiesto altresì la sospensione cautelare, prospettando il periculum in mora derivante dalla necessità della recinzione quale strumento di difesa contro gli animali predatori. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure contestavano, in sostanza, la valutazione amministrativa relativa alle dimensioni eccessive della recinzione rispetto al numero dei capi allevati e alla tipologia della recinzione, ritenuta impattante e non ammessa dalla disciplina regolamentare del Parco.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo esame, le censure non sono state ritenute idonee a superare le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento dell'esito negativo, consistenti essenzialmente nelle dimensioni eccessive della recinzione rispetto al ridotto numero di animali allevati e nella sua tipologia, giudicata impattante e non consentita dalle disposizioni regolamentari del Parco. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il ricorrente aveva atteso alcuni anni prima di dotarsi della recinzione, circostanza incompatibile con l'urgenza prospettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004
procedimento di autorizzazione paesaggistica
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento amministrativo di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione paesaggistica; l'ordinanza cautelare non ne sviluppa un'interpretazione specifica.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un primo esame, le censure non risultino idonee a superare le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento dell'atto, incluse le valutazioni sulla proporzionalità dimensionale e sull'impatto dell'intervento rispetto alla disciplina applicabile.
- Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando il ricorrente abbia tollerato per alcuni anni la situazione dedotta come urgente, poiché tale condotta è incompatibile con l'attualità e l'intensità del pregiudizio cautelare prospettato.
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