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Circolare

Circolare numero 18 del 03-12-2010 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, è stata prorogata fino al 15 dicembre 2010 la sospensione dei contributi per alcune categorie di soggetti già agevolati per il sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. La proroga riguarda solo persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari 2009 non superiore a 200.000 euro, da attestare con autocertificazione entro il 31 gennaio 2011. Dal gennaio 2011 riprende la riscossione dei contributi sospesi, senza interessi né oneri accessori, mediante 120 rate mensili di pari importo, da versare con modello F24 secondo specifiche modalità operative.

Proroga della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per soggetti colpiti dal sisma Abruzzo 2009 e recupero rateale dal 2011

Proroga della sospensione contributiva per il sisma Abruzzo 2009

La circolare illustra le misure introdotte dall’art. 39 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. In particolare, viene prorogata la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcune categorie di contribuenti già interessate dalle precedenti sospensioni, e vengono definite le regole per il successivo recupero rateale della contribuzione sospesa.

Quadro normativo e precedenti sospensioni

In origine, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 aveva disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, con scadenza nel periodo 6 aprile 2009 - novembre 2009, per i datori di lavoro e committenti operanti nei comuni individuati dal DPCM n. 3 del 16 aprile 2009.

Successivamente:

  • con la circolare n. 11 dell’8 maggio 2009, l’Enpals aveva ritenuto opportuno differire anche il termine per la trasmissione delle denunce contributive al 30 novembre 2009 o a un termine successivo in caso di proroga;
  • con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, il termine del 30 novembre 2009 era stato prorogato al 30 giugno 2010.

Soggetti beneficiari della nuova proroga

L’art. 39, comma 3, del D.L. n. 78/2010 stabilisce una ulteriore proroga della sospensione fino al 15 dicembre 2010, ma solo per determinati soggetti già destinatari delle precedenti misure. I soggetti interessati sono:

  • persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a euro 200.000.

Per i soggetti che non rientrano in tali categorie, la sospensione continua a operare soltanto fino al 30 giugno 2010.

Prova del requisito del volume d’affari e autocertificazione

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la prova del rispetto del limite di euro 200.000 deve essere riferita al volume d’affari dell’anno 2009. La circolare richiama la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa con la circolare n. 44/E del 13 agosto 2010, secondo cui il dato deve risultare:

  • dalla dichiarazione IVA relativa al 2009, se presentata;
  • oppure, in mancanza della dichiarazione IVA, dai dati contabili in possesso del contribuente.

Tali elementi devono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, con assunzione di responsabilità per dichiarazioni false o mendaci. L’autocertificazione va inviata alla sede Enpals territorialmente competente entro il 31 gennaio 2011, secondo il fac-simile allegato e disponibile anche sul portale dell’Ente. L’invio può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica.

La circolare precisa inoltre che la veridicità dei dati dichiarati sarà oggetto di verifica da parte dell’Enpals ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

Condizioni di accesso e limiti della proroga

Possono accedere alla proroga soltanto i soggetti che abbiano presentato domanda di sospensione, in via telematica o cartacea, entro il 30 novembre 2009, secondo quanto già stabilito dalla circolare n. 11 dell’8 maggio 2009.

È inoltre chiarito che non è previsto alcun rimborso delle somme già versate.

Recupero dei contributi sospesi dal gennaio 2011

I commi 3-bis e 3-quater dell’art. 39 dispongono che la riscossione dei contributi sospesi riprenda dal mese di gennaio 2011. Il recupero avviene:

  • senza applicazione di interessi;
  • senza oneri accessori;
  • mediante pagamento in 120 rate mensili di pari importo.

L’impresa deve quindi determinare l’intero debito contributivo nei confronti dell’Enpals relativo al periodo di sospensione, suddividerlo in 120 rate uguali e corrispondere la prima rata entro il 31 gennaio 2011.

Periodo oggetto di rateizzazione

La circolare distingue due ipotesi:

  • per i soggetti che non beneficiano della nuova proroga, la rateizzazione riguarda i contributi dovuti dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010;
  • per i soggetti che beneficiano della proroga fino al 15 dicembre 2010, la rateizzazione riguarda i contributi dovuti dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010.

Modalità operative di versamento con modello F24

Il pagamento delle rate deve essere effettuato con modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", compilando i seguenti dati:

  • codice ente: 0001;
  • codice sede: sede Enpals presso cui è aperta la posizione contributiva;
  • causale contributo: "SOLS" per contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • codice posizione assicurativa: matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività, per un totale di nove caratteri;
  • periodo di riferimento "da": mese e anno di inizio del periodo di competenza (formato mm/aaaa);
  • periodo di riferimento "a": mese e anno di fine del periodo di competenza (formato mm/aaaa);
  • importi a debito versati: importo della rata mensile o dell’intero;
  • importi a credito compensati: eventuali crediti compensati nel modello F24 verso erario, Inps, regioni ed enti locali.

Fac-simile di autocertificazione e informativa privacy

In allegato è riportato un fac-simile di autocertificazione da indirizzare alla sede Enpals competente, con indicazione dell’impresa, del dichiarante, del documento di identità, della qualità del firmatario e della dichiarazione relativa al volume d’affari 2009 inferiore a euro 200.000. Il modello prevede anche l’eventuale ipotesi di presentazione da parte di un delegato, con richiamo al consenso al trattamento dei dati.

La circolare contiene infine l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, precisando che i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’Enpals, con possibilità di comunicazione ad altri soggetti pubblici o privati nei limiti necessari alla definizione del procedimento, e che l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto.

Punti principali

Proroga della sospensione al 15 dicembre 2010

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, già disposta per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2010 dall’art. 39, comma 3, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010. La proroga si applica solo a specifiche categorie di soggetti già beneficiarie delle precedenti sospensioni.

Soggetti ammessi alla proroga

Possono beneficiare della proroga: persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo; soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro. Per tutti gli altri soggetti la sospensione resta ferma fino al 30 giugno 2010. La legittimazione dei soggetti non persone fisiche deve essere provata con riferimento al volume d’affari 2009.

Autocertificazione del volume d’affari e termine del 31 gennaio 2011

I soggetti diversi dalle persone fisiche che intendono avvalersi della proroga devono attestare, mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, che il volume d’affari 2009 non supera 200.000 euro. Il dato deve risultare dalla dichiarazione IVA 2009, se presentata, oppure dai dati contabili in possesso del contribuente. L’autocertificazione va inviata alla sede Enpals competente entro il 31 gennaio 2011, via telefax o posta elettronica, secondo il fac-simile allegato. La veridicità sarà verificata dall’Enpals ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

Condizione di accesso e assenza di rimborsi

La proroga spetta solo ai soggetti che abbiano presentato domanda di sospensione, in via telematica o cartacea, entro il 30 novembre 2009, come previsto dalla circolare n. 11 dell’8 maggio 2009. Inoltre, il comma 3 dell’art. 39 stabilisce espressamente che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Recupero dei contributi sospesi dal gennaio 2011

I commi 3-bis e 3-quater dell’art. 39 prevedono che la riscossione dei contributi sospesi riprenda da gennaio 2011. Il recupero avviene senza interessi e senza oneri accessori, in 120 rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 31 gennaio 2011.

Ambito temporale della rateizzazione

Per i soggetti che non beneficiano della nuova proroga, l’importo da rateizzare comprende i contributi dovuti dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010. Per i soggetti ammessi alla proroga, la rateizzazione riguarda invece i contributi dovuti dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010.

Istruzioni operative per il versamento con modello F24

Il pagamento delle 120 rate deve essere effettuato con modello F24, sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Occorre indicare: codice ente 0001; codice sede della posizione contributiva; causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola d’impresa con numero attività (nove caratteri); periodo di riferimento da e a in formato mm/aaaa; importi a debito versati e, se presente, importi a credito compensati.

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