Circolare numero 157 del 07-12-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 4 della legge 183/2010 sul contrasto al lavoro nero. Da un lato modifica la misura delle sanzioni civili per l’impiego di lavoratori irregolari, con applicazione della nuova disciplina agli accertamenti avviati dopo il 24 novembre 2010; dall’altro attribuisce agli ispettori INPS il potere di contestare e notificare la maxisanzione. Sono precisati ambito di applicazione, esclusioni, maggiorazione del 50% e decorrenza delle nuove competenze.
Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro): misure contro il lavoro sommerso e nuove competenze ispettive INPS
Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 4: lavoro sommerso, sanzioni civili e poteri ispettivi
La circolare fornisce le prime indicazioni INPS sugli effetti del c.d. Collegato Lavoro in materia di contrasto al lavoro sommerso. In particolare, disciplina la nuova misura delle sanzioni civili per l’impiego di lavoratori in nero e chiarisce l’estensione agli ispettori dell’INPS del potere di contestare e notificare la maxisanzione.
Quadro normativo di riferimento
L’istituto richiama l’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha modificato il regime previgente in materia di lavoro irregolare. Sono richiamati anche l’art. 116, comma 8, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’art. 36-bis, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e l’art. 14 della legge 689/1981.
Ambito di applicazione della nuova disciplina sanzionatoria
La nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili si applica agli accertamenti iniziati successivamente al 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge 183/2010, anche se i periodi di lavoro irregolare accertati sono anteriori alla riforma.
La circolare precisa inoltre che la nuova disciplina:
- non si applica ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, quindi ai rapporti autonomi e parasubordinati;
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico;
- si applica anche quando il datore di lavoro dichiari un rapporto autonomo senza documentazione idonea a dimostrarne l’effettiva autonomia;
- si applica alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio in assenza delle comunicazioni all’INPS e all’INAIL.
Misura delle sanzioni civili
Per l’evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari, la sanzione civile continua a essere determinata nella misura del 30% in ragione d’anno della contribuzione evasa, fino a un massimo del 60%, come previsto dall’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000. L’importo così determinato deve essere maggiorato del 50%.
Una volta raggiunto il tetto del 60% maggiorato del 50%, sul debito contributivo si applicano gli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
La circolare specifica che la maggiorazione del 50% non opera nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate: in tale ipotesi resta applicabile la sola misura ordinaria del 30% annuo con limite massimo del 60% dei contributi evasi.
La maggiorazione va applicata esclusivamente ai contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i termini di versamento.
Nuove competenze degli ispettori INPS
L’art. 4, comma 1, lett. c), della legge n. 183/2010 attribuisce anche agli ispettori INPS il potere di contestare e notificare, ai sensi dell’art. 14 della legge 689/1981, la maxisanzione prevista dall’art. 3 del d.l. n. 12/2002 nei casi di impiego di lavoratori in nero.
La competenza decorre dal 24 novembre 2010 ed è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data, purché proseguiti oltre il 24 novembre 2010. Per la disciplina applicativa concreta la circolare rinvia integralmente alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare interviene sulle novità introdotte dall’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di contrasto al lavoro sommerso. Richiama inoltre la circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 12 novembre 2010, che fornisce le prime istruzioni operative, e si limita a dare indicazioni sulle nuove sanzioni civili e sulle competenze attribuite agli ispettori degli enti previdenziali.
Nuova disciplina delle sanzioni civili per lavoro nero
L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge 183/2010 ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero. La nuova modalità di calcolo si applica agli accertamenti iniziati dopo il 24 novembre 2010, anche se riferiti a periodi di lavoro irregolare anteriori alla riforma. Resta ferma la disciplina generale dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge 388/2000, ma viene superata la precedente previsione dell’importo minimo fisso di 3.000 euro per lavoratore prevista dall’art. 36-bis, comma 7, della legge 248/2006.
Ambito soggettivo di applicazione ed esclusioni
La nuova misura non si applica ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, quindi ai rapporti autonomi e parasubordinati. Restano esclusi anche i rapporti di lavoro domestico. La circolare precisa però che la disciplina opera anche quando il datore dichiari un lavoro autonomo senza documentazione idonea a provare l’effettiva autonomia del rapporto, nonché nelle prestazioni di lavoro occasionale accessorio svolte senza le comunicazioni obbligatorie all’INPS e all’INAIL.
Misura della sanzione civile e maggiorazione
In caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari, la sanzione civile continua a essere calcolata nella misura del 30% annuo della contribuzione evasa, fino al limite massimo del 60%, secondo l’art. 116, comma 8, lett. b), della legge 388/2000. L’importo così determinato va poi aumentato del 50%. Una volta raggiunto il tetto del 60% maggiorato, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del DPR 602/1973, come sostituito dall’art. 14 del d.lgs. 46/1999.
Esclusione della maggiorazione in caso di occultamento delle retribuzioni
La maggiorazione del 50% non si applica quando il datore di lavoro occulta le retribuzioni erogate. In tale ipotesi resta applicabile esclusivamente la misura ordinaria prevista dall’art. 116, comma 8, lett. b), della legge 388/2000, cioè il 30% annuo con limite massimo del 60% dei contributi evasi.
Decorrenza e limiti temporali della maggiorazione
La maggiorazione delle sanzioni civili si applica solo per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i termini di versamento.
Nuove competenze ispettive degli ispettori INPS
L’art. 4, comma 1, lett. c), della legge 183/2010 estende agli ispettori INPS il potere di contestazione e notificazione, ai sensi dell’art. 14 della legge 689/1981, della maxisanzione prevista dall’art. 3 del d.l. 12/2002, convertito dalla legge 73/2002, nei casi di impiego di lavoratori in nero.
Decorrenza delle nuove competenze e casi interessati
La competenza a irrogare la maxisanzione decorre dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge 183/2010, e riguarda anche gli illeciti commessi prima di tale data purché proseguiti oltre il 24 novembre 2010. Per le modalità applicative si rinvia integralmente alla circolare ministeriale n. 38 del 12 novembre 2010.
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