Circolare numero 153 del 03-12-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta per gli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in alcuni comuni delle province di Genova e Savona. Sono indicati i soggetti beneficiari, le modalità operative di sospensione per aziende, artigiani e commercianti, gestione separata e settore agricolo, nonché le regole per il recupero in 12 rate mensili dal 16 gennaio 2011 senza oneri accessori. Sono inoltre fornite istruzioni contabili, codici di autorizzazione e conti da utilizzare, oltre alla sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive.
Sospensione contributi per eventi alluvionali in provincia di Genova e Savona
Sospensione contributiva per gli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di Genova e Savona
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’ordinanza di protezione civile n. 3903 del 22 ottobre 2010, emanata a seguito dello stato di emergenza dichiarato per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito le province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Il provvedimento riguarda la sospensione di adempimenti e versamenti contributivi e definisce anche le modalità di recupero, oltre alle relative istruzioni contabili.
Quadro normativo e ambito temporale
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 ottobre 2011. L’OPCM n. 3903/2010 dispone la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi assicurativi obbligatori contro infortuni e malattie professionali, della quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei contributi dovuti per collaborazioni coordinate e continuative e/o a progetto, con scadenza compresa tra il 4 ottobre e il 15 dicembre 2010.
Soggetti beneficiari
La sospensione spetta ai soggetti che, alla data dell’evento, esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova-Sestri Ponente. Rientrano tra i beneficiari:
- datori di lavoro privati;
- lavoratori autonomi, compresi artigiani, commercianti e agricoli;
- liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per ottenere il beneficio è necessario presentare domanda alla sede INPS competente, allegando la dichiarazione di inagibilità dell’immobile in cui si svolgeva l’attività. È consentita una sola domanda anche se i requisiti interessano più gestioni. In attesa del documento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti, può essere resa una dichiarazione sostitutiva di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
Per le aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione riguarda solo le unità produttive, i cantieri e/o le filiali dichiarate inagibili. L’INPS verificherà successivamente la sussistenza dei requisiti e recupererà le sospensioni indebitamente fruite con le sanzioni ordinarie. La norma esclude espressamente il rimborso delle somme già versate.
Modalità di sospensione per le aziende con dipendenti
Per i datori di lavoro che denunciano i contributi tramite UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga settembre 2010 e ottobre 2010. Le posizioni interessate devono essere identificate con il codice di autorizzazione 6L, che assume il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di Genova e Savona.
Se il flusso UniEmens non è ancora stato trasmesso, occorre indicare nell’elemento previsto il valore N959 e compilare le relative denunce; l’esito può determinare un credito INPS da versare con F24, un credito azienda oppure un saldo a zero.
Se il flusso è già stato inviato senza il relativo pagamento, deve essere presentato un DM10/V passivo per ciascun mese interessato, indicando in quadro D l’importo del saldo insoluto con il codice N959. Il modello deve riportare lo stesso periodo del DM virtuale insoluto e come data di presentazione la scadenza legale del modello.
Le aziende che abbiano già versato i contributi relativi ai periodi sospesi non possono chiedere rimborso né compensazione.
Artigiani e commercianti
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono sospesi:
- il versamento del 16 novembre 2010, relativo alla terza rata della contribuzione sul minimale 2010;
- il versamento del 30 novembre 2010, relativo al secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale 2010.
La sospensione si applica anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.
Liberi professionisti e Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del secondo acconto 2010, coincidente con la scadenza del versamento fiscale.
Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza 16 ottobre e 16 novembre 2010.
Nella denuncia individuale Emens relativa ai periodi di sospensione deve essere indicato il valore 13, con la descrizione della sospensione per eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di Genova e Savona e validità dal 4.10.2010 al 15.12.2010.
I committenti che abbiano già inviato il flusso Emens senza pagamento devono ritrasmetterlo seguendo le istruzioni indicate; anche in questo caso il periodo di riferimento deve coincidere con quello già inviato e la data di presentazione con la scadenza legale.
La sospensione non si applica ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto la legge n. 290/2006 limita l’ambito delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.
Lavoratori autonomi agricoli e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare è sospeso il versamento della terza rata 2010 in scadenza il 16/11/2010. Anche in questo caso la sospensione si estende ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi alla medesima scadenza.
Recupero dei contributi sospesi
Il comma 3 dell’ordinanza prevede che la ripresa della riscossione avvenga in 12 rate mensili costanti a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Le rate scadute e non pagate nei termini sono soggette al regime sanzionatorio ordinario.
Modalità di pagamento per il recupero
Per le aziende il pagamento avviene con modello F24, utilizzando la causale DSOS e indicando la matricola aziendale seguita dallo stesso codice usato nel quadro D della denuncia per la rilevazione del credito.
Per artigiani e commercianti possono essere utilizzati gli F24 originari oppure la codeline emessa dall’INPS per le scadenze sospese. Se gli interessati non sono in possesso della documentazione, possono richiederne la ristampa o la codeline alla sede competente. Se nel versamento è compresa la quota associativa, il pagamento in unica soluzione deve essere eseguito con i modelli F24 in possesso dell’assicurato, distinti per contributi fissi e a percentuale, così da consentire la corretta contabilizzazione della quota associativa.
In caso di rateazione, la prima rata va versata con F24 utilizzando i codici AD per gli artigiani e CD per i commercianti.
Per i liberi professionisti e i committenti della Gestione separata il pagamento avviene con F24 compilato con i codici contributo POC e COC.
Per i lavoratori autonomi agricoli e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare il pagamento avviene con F24 utilizzando i dati indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione; le causali sono LAA per i lavoratori autonomi e PCF per i concedenti.
Sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive
Per i soli soggetti beneficiari e per il medesimo periodo sono sospesi i termini di prescrizione, di decadenza e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, nonché quelli relativi ai procedimenti di riscossione coattiva. Le sedi interessate devono comunicare tempestivamente all’agente della riscossione i soggetti aventi titolo alla sospensione.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi sospesi relativi alle aziende, evidenziati nei flussi UniEmens con il codice N959, è istituito il conto GPA 00/125, assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali, da trasmettere all’ufficio competente per la contabilizzazione e la gestione dei crediti.
Il recupero dei contributi viene imputato in avere sul conto GPA 00/125 mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie effettuate sul conto GPA 52/099. Il saldo del conto al termine dell’esercizio deve essere riportato al nuovo esercizio.
Per artigiani e commercianti i versamenti sono imputati, se effettuati in unica soluzione, ai conti:
- GPA 52/076 e GPA 52/072 per gli artigiani;
- GPA 52/077 e GPA 52/073 per i commercianti.
Se versati ratealmente, i contributi sono imputati ai conti ARR 52/055 per gli artigiani e COR 52/055 per i commercianti.
Per i liberi professionisti e i committenti della Gestione separata il recupero è imputato al conto PAR 52/020.
Per il settore agricolo il recupero è imputato ai conti:
- GPA 54/031 per piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
- GPA 54/033 per lavoratori autonomi e imprenditori agricoli (CD/CM-IAP).
Conto di nuova istituzione
Nell’allegato 3 è riportato il conto GPA 00/125, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende per gli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 verificatisi nel territorio delle province di Genova e di Savona – Art. 9, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3903/2010".
Punti principali
Ambito della sospensione
La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti con scadenza dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, in favore dei soggetti che alla data dell’evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova-Sestri Ponente. La misura copre contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e, secondo l’ordinanza richiamata, anche i contributi dovuti per collaborazioni coordinate e continuative e a progetto.
Soggetti beneficiari e domanda
Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), i liberi professionisti e i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Per accedere alla sospensione va presentata domanda alla sede INPS competente, allegando la dichiarazione di inagibilità dell’immobile; in mancanza del documento rilasciato dalle autorità, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
Modalità di sospensione per le aziende
Per le aziende con dipendenti la sospensione riguarda i periodi di paga settembre 2010 e ottobre 2010 per i flussi UniEmens. Le posizioni interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 6L. Se il flusso non è ancora stato inviato, va indicato il nuovo valore N959; se il flusso è già stato trasmesso senza pagamento, deve essere presentato un DM10/V passivo per ciascun mese interessato. È escluso il rimborso o la compensazione per contributi già versati.
Modalità di sospensione per artigiani e commercianti
Per artigiani ed esercenti attività commerciali sono sospesi i versamenti in scadenza il 16 novembre 2010 (terza rata della contribuzione sul minimale 2010) e il 30 novembre 2010 (secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale 2010). La sospensione opera anche per contributi relativi a periodi pregressi riscossi a tali scadenze.
Gestione separata e committenti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del secondo acconto 2010, in coincidenza con il pagamento fiscale. Per i committenti iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza 16 ottobre e 16 novembre 2010. Nella denuncia individuale Emens deve essere indicato il valore 13 con la descrizione della sospensione per eventi alluvionali e validità dal 4.10.2010 al 15.12.2010.
Settore agricolo
Per i lavoratori autonomi del settore agricolo CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospesi i versamenti in scadenza il 16/11/2010 relativi alla terza rata 2010. Anche in questo caso la sospensione riguarda eventuali contributi pregressi posti in riscossione alla medesima scadenza.
Recupero dei contributi sospesi
La ripresa della riscossione avviene in 12 rate mensili costanti a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza oneri accessori. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Le rate scadute e non pagate nei termini restano assoggettate al regime sanzionatorio ordinario.
Istruzioni di versamento per il recupero
Per le aziende il pagamento avviene con modello F24, causale DSOS, indicando la matricola aziendale e il codice usato nel quadro D della denuncia. Per artigiani e commercianti possono essere usati gli F24 originari o la codeline INPS; in caso di rateazione si utilizzano i codici AD e CD. Per i liberi professionisti e i committenti della Gestione separata si usa F24 con i codici POC e COC. Per il settore agricolo si utilizza F24 con i dati riportati nella comunicazione di accoglimento della sospensione e con causali LAA e PCF.
Sospensione di prescrizione e riscossione coattiva
Per i soggetti beneficiari sono sospesi, per il medesimo periodo, i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva. Le sedi INPS devono comunicare tempestivamente all’agente della riscossione i nominativi dei soggetti aventi diritto.
Istruzioni contabili
Per le aziende è istituito il conto GPA 00/125, assistito da apposito partitario, con causale di modello FL02 10106; il saldo va riportato al nuovo esercizio. Per artigiani e commercianti i versamenti confluiscono ai conti GPA 52/076, GPA 52/072, GPA 52/077, GPA 52/073 oppure, se rateali, ai conti ARR 52/055 e COR 52/055. Per la Gestione separata il recupero va imputato al conto PAR 52/020. Per il settore agricolo i recuperi vanno imputati ai conti GPA 54/031 e GPA 54/033.
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