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Circolare

Circolare numero 154 del 03-12-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti dalle alluvioni in Veneto, individuando i beneficiari, i periodi interessati e le modalità operative per aziende, artigiani e commercianti, gestione separata e settore agricolo. Stabilisce anche che per accedere alla sospensione occorre una dichiarazione al Sindaco entro il 10 dicembre 2010, che non sono ammessi rimborsi per quanto già versato e che i contributi sospesi devono essere recuperati entro il 22 dicembre 2010 senza oneri accessori, con specifiche modalità di versamento. La circolare richiama inoltre i codici e le istruzioni UniEmens/F24 da utilizzare e segnala che le istruzioni contabili saranno fornite con successivo messaggio.

Sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali in Veneto del 31 ottobre-2 novembre 2010 e modalità di recupero

Sospensione contributiva per gli eventi alluvionali in Veneto del 31 ottobre-2 novembre 2010

La circolare dell’INPS disciplina gli effetti previdenziali dell’emergenza alluvionale che ha colpito il territorio della Regione Veneto, coordinandosi con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010. L’intervento riguarda la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali, nonché le modalità di recupero delle somme sospese.

Quadro normativo e presupposti della sospensione

L’ordinanza di protezione civile ha previsto i primi interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eccezionali eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010, contemplando anche la possibilità di sospendere contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi INAIL. Il decreto ministeriale del 1° dicembre 2010 ha quindi disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, limitatamente ai soggetti individuati nel relativo allegato A.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della sospensione:

  • i datori di lavoro privati;
  • i lavoratori autonomi, compresi artigiani, commercianti e agricoli;
  • i liberi professionisti e i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per accedere al beneficio, gli interessati devono presentare una dichiarazione al Sindaco del Comune di residenza o della sede dell’azienda, attestando che l’evento alluvionale ha determinato il fermo dell’attività economica oppure provvedimenti di sgombero o evacuazione. La dichiarazione va resa entro il 10 dicembre 2010. L’INPS acquisisce direttamente dai Comuni gli identificativi degli aventi diritto e copia delle dichiarazioni presentate. È inoltre chiarito che non è ammesso il rimborso di quanto già versato.

Ambito temporale e contributi sospesi

La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 31 ottobre 2010 e il 20 dicembre 2010. La circolare specifica le scadenze e le tipologie di contributi interessati per ciascuna categoria, inclusi i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.

Aziende con dipendenti

Per i datori di lavoro che trasmettono i contributi tramite UniEmens, la sospensione interessa i periodi di paga di ottobre 2010 e novembre 2010. Le posizioni contributive delle aziende interessate sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "6P", con il significato specifico di azienda interessata alla sospensione per gli eventi alluvionali in Veneto.

Nella compilazione UniEmens, per i periodi di paga di ottobre e novembre 2010, le aziende devono utilizzare il nuovo valore "N960" e indicare i relativi importi/quantità riferiti ai contributi sospesi. L’esito della compilazione può determinare un credito INPS da compensare/versare con F24, un credito azienda oppure un saldo a zero.

Per le aziende che hanno già inviato il flusso UniEmens di ottobre 2010 senza effettuare il relativo pagamento F24, la circolare richiede la compilazione di un DM10/V passivo relativo al medesimo mese, con l’importo del saldo insoluto e il codice N960 nel quadro D. Il modello deve riportare lo stesso periodo di riferimento del DM virtuale insoluto e come data di presentazione la data di scadenza legale del modello.

Artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione riguarda:

  • il versamento del 16 novembre 2010, relativo alla 3ª rata della contribuzione dovuta sul minimale di reddito per l’anno 2010;
  • il versamento del 30 novembre 2010, relativo al 2° acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2010.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.

Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del secondo acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale. Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza 16 novembre 2010 e 16 dicembre 2010.

Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione deve essere riportato il valore "14", con la descrizione della sospensione per eventi alluvionali nei territori del Veneto e con validità dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010.

La circolare precisa inoltre che la sospensione non opera per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto la legge n. 290/2006 ha limitato l’ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.

Settore agricolo

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione riguarda il versamento con scadenza 16 dicembre 2010 relativo ai contributi dovuti per il secondo trimestre 2010. Anche in questo caso la sospensione vale per i contributi pregressi posti in riscossione alla stessa scadenza.

Per i lavoratori autonomi agricoli CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la sospensione interessa la 3ª rata 2010 con scadenza 16 novembre 2010, compresi gli eventuali importi relativi a periodi precedenti posti in riscossione a quella data.

Recupero dei contributi sospesi

I contributi sospesi devono essere versati entro il 22 dicembre 2010, senza applicazione di oneri accessori.

Per le aziende il pagamento avviene con modello F24, utilizzando la causale contributo DSOS istituita con la circolare n. 98 del 28 maggio 2002 e riportando la matricola aziendale seguita dal codice N960.

Per artigiani e commercianti possono essere utilizzati gli F24 originari o la codeline emessa dall’INPS per le scadenze sospese; qualora tali documenti non siano disponibili, l’interessato può richiedere alla sede competente la ristampa o la codeline da utilizzare. La circolare richiama inoltre che, se nel pagamento è compresa la quota associativa, il versamento in unica soluzione deve essere effettuato con i modelli F24 in possesso dell’assicurato, uno per ciascuna rata sospesa, per consentire la regolare contabilizzazione della quota associativa.

La circolare evidenzia che, per artigiani e commercianti, non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni: i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al completo versamento.

Per i liberi professionisti e per i committenti/associanti della Gestione separata il pagamento va effettuato con modello F24 compilato con i codici contributo POC e COC, secondo gli schemi indicati in circolare.

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera il versamento va effettuato con modello F24, utilizzando i dati indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione e la causale LAS.

Per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare il versamento avviene con modello F24, usando rispettivamente le causali LAA e PCF, sempre sulla base della comunicazione di accoglimento della sospensione.

Ulteriori disposizioni richiamate

La circolare richiama che le istruzioni contabili saranno fornite con un successivo messaggio. Nel contesto più ampio dell’emergenza, l’ordinanza citata prevede anche la predisposizione dell’elenco delle imprese che hanno subito il fermo dell’attività e dei cittadini evacuati, nonché l’invio del cronoprogramma degli interventi e l’aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento dei programmi.

Punti principali

Ambito e presupposto della sospensione

La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali collegati agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010. Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 dispone la sospensione dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 per i soggetti individuati nell’allegato A del decreto.

Soggetti beneficiari e dichiarazione necessaria

Possono sospendere i versamenti i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e i liberi professionisti e committenti tenuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Per usufruire del beneficio, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza o della sede dell’azienda una dichiarazione attestante che gli eventi alluvionali hanno causato il fermo dell’attività o provvedimenti di sgombero/evacuazione, entro il 10 dicembre 2010. L’INPS acquisisce direttamente dai Comuni gli identificativi degli aventi diritto e le dichiarazioni, mentre è escluso il rimborso di quanto già versato.

Modalità di sospensione per aziende con dipendenti

Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga "ottobre 2010" e "novembre 2010". Le posizioni interessate sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "6P". Nel flusso UniEmens devono essere esposti il valore "N960" e le relative quantità/importi che rappresentano i contributi sospesi. Se il flusso di ottobre 2010 è già stato inviato senza pagamento F24, va presentato un DM10/V passivo con lo stesso periodo di riferimento e con codice N960 nel quadro D.

Sospensione per artigiani e commercianti

La sospensione riguarda la rata del 16 novembre 2010 relativa alla 3ª rata della contribuzione sul minimale 2010 e il versamento del 30 novembre 2010 relativo al 2° acconto della contribuzione eccedente il minimale 2010. La sospensione opera anche per contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione a tali scadenze.

Sospensione per Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del secondo acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale. Per i committenti sono sospesi i versamenti mensili con scadenza 16 novembre 2010 e 16 dicembre 2010. Nella denuncia individuale Emens, nei periodi di sospensione, deve essere indicato il valore "14" con la specifica descrizione della sospensione per eventi alluvionali in Veneto. La sospensione non si applica ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Sospensione per aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera è sospeso il versamento con scadenza 16 dicembre 2010 relativo ai contributi dovuti per il secondo trimestre 2010, inclusi i contributi pregressi posti in riscossione a tale scadenza. Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP e per i concedenti PC/CF è sospesa la 3ª rata 2010 con scadenza 16 novembre 2010, comprese le posizioni pregresse poste in riscossione alla medesima data.

Recupero dei contributi sospesi

I contributi sospesi devono essere versati entro il 22 dicembre 2010 senza applicazione di oneri accessori. Per le aziende il pagamento avviene con modello F24 utilizzando la causale DSOS e indicando la matricola aziendale seguita dal codice N960. Per artigiani e commercianti si possono usare gli F24 originari o la codeline INPS; se non disponibili, si può chiedere la ristampa o la codeline alla sede competente. Se nel versamento è inclusa la quota associativa, occorre usare i modelli F24 in possesso dell’assicurato per consentire la corretta contabilizzazione.

Indicazioni operative per Gestione separata e settore agricolo

Per i liberi professionisti e per i committenti/associanti il pagamento va effettuato con modello F24 usando rispettivamente i codici contributo POC e COC. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera si utilizza il modello F24 con causale LAS, secondo i dati presenti nella comunicazione di accoglimento della sospensione. Per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare il pagamento avviene con F24, usando le causali LAA e PCF.

Ulteriori richiami e adempimenti successivi

La circolare richiama che le istruzioni contabili saranno fornite con successivo messaggio. Nell’ambito dell’ordinanza emergenziale più ampia, il Commissario delegato deve predisporre gli elenchi delle imprese fermate e dei cittadini evacuati, il cronoprogramma degli interventi e l’aggiornamento periodico dello stato di avanzamento.

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