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Circolare

Circolare numero 17 del 30-11-2010 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa che, dal 1° ottobre 2010, il tasso di interesse di mora applicabile ai pagamenti tardivi delle somme iscritte a ruolo è fissato al 5,7567% annuo. Precisato che, nei casi di omissione ed evasione contributiva, le sanzioni civili hanno un tetto massimo e, una volta raggiunto, sul debito residuo maturano interessi di mora, la circolare chiarisce che anche tale interesse contributivo segue la nuova misura. È richiamata inoltre la disciplina speciale per le somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali dopo la notifica della cartella di pagamento.

Nuova misura del tasso di interesse di mora dal 1° ottobre 2010

Nuova misura del tasso di interesse di mora dal 1° ottobre 2010

La circolare interviene per dare applicazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2010, con il quale è stata rideterminata la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. L’ente precisa le ricadute della nuova misura sul debito contributivo, in particolare dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili previste per omissione ed evasione contributiva.

Misura del tasso e decorrenza

Dal 1° ottobre 2010 il tasso di interesse di mora applicabile ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 è pari al 5,7567% annuo. La circolare evidenzia che tale valore si applica alle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva

Viene richiamato il regime introdotto dalla legge n. 388/2000 per le violazioni contributive. Nei casi di omissione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo, e nei casi di evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione civile non può superare, rispettivamente, il 40% e il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Applicazione degli interessi dopo il limite massimo delle sanzioni civili

La circolare chiarisce che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili e in mancanza di integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo continuano a maturare interessi di mora. Dal 1° ottobre 2010, tale interesse deve essere calcolato nella nuova misura del 5,7567% annuo.

Richiamo alla disciplina speciale per le somme iscritte a ruolo

Infine, viene ricordato che, per le somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali, decorso il termine per notificare la cartella di pagamento previsto dall’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si applicano dalla notifica della cartella fino al pagamento le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 46/1999, in luogo degli interessi di mora dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

Punti principali

Fissazione del nuovo tasso di interesse di mora

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2010, il tasso di interesse di mora previsto per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 è fissato, dal 1° ottobre 2010, nella misura del 5,7567% annuo.

Rapporto con il regime delle sanzioni civili contributive

La circolare richiama il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000 per omissione ed evasione contributiva. In particolare, per le ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo, e per i casi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione civile non può superare rispettivamente il 40% e il 60% dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge.

Decorrenza degli interessi dopo il raggiungimento del tetto massimo

Una volta raggiunto il limite massimo delle sanzioni civili e in assenza di integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora al tasso previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Dal 1° ottobre 2010 tale misura coincide quindi con il 5,7567% annuo.

Richiamo alla disciplina delle somme iscritte a ruolo degli enti previdenziali

È richiamato che, per le somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali, decorso il termine per la notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si applicano, dalla notifica della cartella fino al pagamento, le sanzioni e le somme aggiuntive previste dall’art. 27 del D.Lgs. n. 46/1999, in luogo degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

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