Circolare numero 156 del 03-12-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 7 maggio 2010 tra INPS e CIU per la trattenuta e il riversamento dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Definisce i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali applicabili, gli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione, nonché i profili economici del servizio e le responsabilità delle parti. Sono inoltre aggiornate le istruzioni contabili e le denominazioni di alcuni conti del piano dei conti.
Convenzione INPS-CIU per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee; istruzioni procedurali, contabili e variazioni al piano dei conti
Convenzione INPS-CIU per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 7 maggio 2010 tra INPS e CIU, che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 221 del 22 ottobre 1998. L’intesa regola la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto e fornisce le istruzioni operative, contabili e di raccordo con le strutture territoriali.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La facoltà di versare contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni riguarda i beneficiari di:
- indennità di mobilità,
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali,
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale,
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il servizio è riservato alle Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU. La circolare riporta i codici già assegnati dall’INPS alle federazioni/aree interessate:
- 0903 C.I.U. UNIONQUADRI,
- 0904 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA SERVIZI,
- 0905 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA INDUSTRIE,
- 0906 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA TRASPORTI,
- 0907 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA COMUNICAZIONI,
- 0908 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA ENERGIE.
Le nuove Organizzazioni aderenti alla CIU possono chiedere di utilizzare il servizio presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità previste dalla convenzione.
Delega per la trattenuta e requisiti formali
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal lavoratore;
- recare il timbro dell’Organizzazione;
- recare la firma del legale rappresentante o del rappresentante dell’Organizzazione;
- indicare il codice INPS corrispondente alla Confederazione e alla specifica Organizzazione aderente.
Se la delega manca del testo nel modello di domanda, della sottoscrizione del lavoratore o del timbro/firma dell’Organizzazione, è priva di effetto. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, la delega è inefficace se i dati non sono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi.
Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti CIG
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati relativi alle deleghe rilasciate e l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
Il datore di lavoro deve inoltre conservare la documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca, nuove deleghe e contestazioni
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la revoca o la modifica.
Se l’INPS riceve comunicazione dal lavoratore della volontà di revocare la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile. Nei casi di pagamento diretto CIG, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunica poi all’INPS secondo le modalità previste.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, per iniziativa del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla comunicazione. L’Organizzazione sindacale interessata deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere espressamente indicata in percentuale nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti dell’Organizzazione. La CIU comunica le seguenti aliquote da applicare alle prestazioni temporanee:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti alle Organizzazioni sindacali e flussi informativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme trattenute alle Organizzazioni sindacali entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi e dedotte le spese previste dalla convenzione. Il versamento è effettuato mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione con comunicazione dell’IBAN.
Contestualmente, le strutture territoriali devono mettere a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi. Gli elenchi cartacei devono essere compilati:
- in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale;
- in ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili;
- in ordine di Centro per l’impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La Direzione generale trasmette semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi trattenuti, distinti per Sede, a favore di ciascuna Organizzazione aderente.
Costi del servizio e variazioni
L’Organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, fissato in 0,54 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la CIU può recedere entro 60 giorni.
La convenzione prevede che la CIU sopporti anche ogni altro onere, incluso quello fiscale, relativo all’accordo. Il rimborso delle spese di servizio e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle Organizzazioni sindacali.
Responsabilità dell’INPS e controversie
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. Ciò vale anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Le Organizzazioni stipulanti esonerano l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi e, se risultano definitivamente soccombenti in controversie sulla validità o regolarità della delega, devono rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, devono ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie, previa presentazione di nota specifica.
I problemi applicativi non risolti in sede locale sono rimessi all’esame centrale tra Direzione generale INPS e Confederazione stipulante. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa è ammessa la disdetta da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi; la disdetta può essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali aderenti.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti riversamenti alle Organizzazioni aderenti si richiamano le istruzioni già fornite con la circolare n. 221 del 22 ottobre 1998. La circolare dispone inoltre l’aggiornamento delle denominazioni di alcuni conti del piano dei conti, riportati nell’allegato 2:
- GPA 18/074, relativo al debito verso le Federazioni di categoria aderenti alla CIU per contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 29/074, relativo ai contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto delle Federazioni aderenti alla CIU;
- GPA 39/074, relativo all’accreditamento alle Federazioni aderenti alla CIU dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee.
Dati identificativi della CIU
La circolare indica la sede della CIU in Roma, via Gramsci n. 34, 00197. I versamenti per le Federazioni aderenti alla CIU dovranno essere eseguiti sui conti correnti che saranno successivamente comunicati con i relativi dati bancari.
Punti principali
Nuova convenzione e ambito applicativo
La circolare dà attuazione al nuovo accordo sottoscritto il 7 maggio 2010 con la CIU, che sostituisce integralmente il precedente testo richiamato dalla circolare n. 221 del 22 ottobre 1998. La convenzione consente agli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, in particolare mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, validità e revoca
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro e firma dell’Organizzazione sindacale; nella delega deve comparire il codice assegnato dall’INPS alla Confederazione e alla singola Organizzazione. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta; per prestazioni con efficacia superiore all’anno, la revoca o una nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se l’INPS riceve comunicazione dal lavoratore di revoca, la struttura competente deve acquisirla rapidamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire le somme già trattenute.
Gestione nei casi di contestazione e pagamento diretto CIG
Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alle ritenute; la documentazione va conservata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991. Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’Istituto cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Organizzazione sindacale restituisce le somme indebitamente percepite. In caso di controversie giudiziarie sulla validità della delega o sull’applicazione della convenzione, l’Organizzazione soccombente rimborsa all’interessato la ritenuta e all’INPS le spese sostenute.
Misura dei contributi trattenibili
La CIU comunica, per conto delle Organizzazioni aderenti, le percentuali da applicare alle prestazioni temporanee: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti, compresi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili. La misura deve essere indicata espressamente nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti dell’Organizzazione.
Versamenti, elenchi e costi del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni versano le somme alle Organizzazioni sindacali entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese di servizio previste dalla convenzione. Gli importi sono corrisposti su conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione con comunicazione del relativo IBAN. Contestualmente sono trasmessi elenchi nominativi con dati anagrafici e importo delle trattenute. Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega; eventuali variazioni annuali sono comunicate con raccomandata A/R e consentono alla CIU di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, oneri e durata della convenzione
L’INPS è estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale e viene esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. Non devono derivare oneri aggiuntivi per l’Istituto; la CIU sopporta le spese e ogni altro onere, anche fiscale. La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. È prevista la disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. La sede CIU è indicata in Roma, via Gramsci n. 34.
Istruzioni procedurali e aggiornamenti contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi riversamenti alle Organizzazioni aderenti si richiamano le istruzioni della circolare n. 221/1998. La circolare dispone anche l’aggiornamento delle denominazioni di alcuni conti del piano dei conti, riportati nell’allegato 2: GPA 18/074, GPA 29/074 e GPA 39/074, relativi rispettivamente a debito verso le Federazioni, contributi trattenuti per conto delle Federazioni e accreditamento alle Federazioni aderenti alla CIU.
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