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Circolare

Circolare numero 155 del 03-12-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dall’art. 24 della legge n. 183/2010 sui permessi per assistere persone con disabilità grave. Vengono ridefiniti i soggetti aventi diritto, aboliti i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, introdotto il principio del referente unico per la stessa persona assistita, chiarite le regole per i genitori di minori disabili, precisati i casi di esclusione per ricovero a tempo pieno e disciplinati i controlli e l’ambito temporale di applicazione delle nuove regole.

Modifiche ai permessi per assistenza a persone con disabilità grave ex legge 104/1992, introdotte dalla legge 183/2010

Legge 183/2010, art. 24: modifiche ai permessi per assistenza a persona con disabilità grave

La circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010 fornisce le istruzioni applicative sulle modifiche introdotte dall’art. 24 della legge n. 183/2010 alla disciplina dei permessi per l’assistenza alle persone con disabilità grave. Le innovazioni riguardano soprattutto i soggetti legittimati, il principio del referente unico, i requisiti oggettivi per la fruizione e l’ambito di applicazione temporale delle nuove disposizioni.

Quadro normativo e finalità della circolare

La legge n. 183/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2010 ed entrata in vigore il 24 novembre 2010, interviene in attesa del più ampio riordino della materia dei congedi, aspettative e permessi. L’art. 24 modifica:

  • l’art. 33 della legge n. 104/1992;
  • l’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
  • l’art. 20 della legge n. 53/2000.

La circolare, inoltre, adotta la terminologia di "persona con disabilità grave" per indicare i soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Soggetti aventi diritto ai permessi

La nuova disciplina amplia e al tempo stesso delimita il novero dei beneficiari. Il diritto ai permessi spetta ai lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado della persona con disabilità grave. La circolare precisa, a titolo esemplificativo, i rapporti di parentela e affinità di primo e secondo grado.

L’accesso ai parenti e affini di terzo grado è ammesso soltanto se il coniuge o i genitori della persona con disabilità grave:

  • hanno compiuto 65 anni di età;
  • oppure sono affetti da patologie invalidanti;
  • oppure sono deceduti;
  • oppure sono mancanti.

Ai fini della nozione di "mancanti", la circolare chiarisce che non rilevano solo le assenze naturali o giuridiche in senso stretto, ma anche situazioni equiparabili e documentate, come divorzio, separazione legale o abbandono.

Referente unico per la stessa persona assistita

Una delle innovazioni centrali è il principio del referente unico. Per la stessa persona con disabilità grave non può essere riconosciuto il beneficio a più di un lavoratore dipendente. Ne deriva che i tre giorni mensili di permesso devono essere fruiti da un solo lavoratore e non possono essere ripartiti o alternati tra più familiari beneficiari.

Fa eccezione la disciplina riferita ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave: essi possono fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite complessivo di tre giorni al mese per ciascun soggetto disabile.

Genitori di figli con disabilità grave e coordinamento con altri benefici

La circolare dedica un paragrafo specifico ai genitori che assistono un figlio con disabilità grave. In particolare, i tre giorni di permesso mensili sono riconosciuti anche ai genitori di minori di tre anni, superando la precedente interpretazione limitativa.

Resta fermo che, per i figli minori di tre anni, i genitori possono scegliere in alternativa anche:

  • il prolungamento indennizzato del congedo parentale;
  • le due ore di riposo giornaliero retribuito.

Tutti questi istituti hanno la medesima finalità assistenziale e non sono cumulabili nello stesso mese. La circolare precisa quindi che:

  • se uno o entrambi i genitori fruiscono dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono usare per lo stesso figlio le due ore di riposo o il prolungamento del congedo parentale nel medesimo mese;
  • se uno o entrambi i genitori usano il prolungamento del congedo parentale o i riposi orari, gli altri familiari aventi diritto non possono fruire, per lo stesso soggetto, dei tre giorni di permesso mensili.

Presupposti oggettivi: mancato ricovero a tempo pieno

La condizione generale per il riconoscimento dei permessi è che la persona con disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno. Il ricovero a tempo pieno è definito come permanenza per l’intero arco delle 24 ore in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che garantiscono assistenza sanitaria continuativa.

Sono tuttavia indicate alcune eccezioni, tra cui:

  • interruzione del ricovero per necessità di recarsi all’esterno della struttura per visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero di disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero di minore con disabilità grave per il quale i sanitari attestino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Elisione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza

La legge n. 183/2010 elimina, per la generalità dei familiari e affini del disabile grave, i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza che erano stati in precedenza richiesti. Viene inoltre abrogata la previsione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001, che imponeva tali requisiti per i genitori di figlio disabile grave maggiorenne.

Di conseguenza, gli uffici non devono più acquisire le dichiarazioni precedentemente richieste sulla sistematicità e adeguatezza dell’assistenza. La circolare rinvia all’aggiornamento della modulistica on line che recepirà tali modifiche.

Accertamento delle condizioni, obblighi dichiarativi e controlli

Con il nuovo comma 7-bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992, il lavoratore decade dal diritto ai permessi se il datore di lavoro o l’INPS accertano l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste.

Il richiedente, mediante dichiarazione di responsabilità, si impegna a comunicare entro 30 giorni ogni variazione rilevante, in particolare:

  • ricovero a tempo pieno del soggetto disabile;
  • revoca del giudizio di gravità da parte della Commissione medica competente;
  • modifiche ai periodi di permesso richiesti;
  • decesso del disabile.

La circolare richiama espressamente l’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni mendaci e le disposizioni antielusive in materia di invalidità civile, handicap e disabilità. L’INPS effettuerà inoltre verifiche annuali a campione sulle situazioni dichiarate.

Prerogative connesse alla sede di servizio

Anche la disciplina del diritto di scegliere la sede di lavoro è stata modificata. Il lavoratore ha diritto, ove possibile, alla sede più vicina non al proprio domicilio, ma al domicilio della persona da assistere. La finalità della norma è agevolare concretamente l’attività assistenziale.

Istruzioni procedurali e modulistica

La circolare segnala che le istruzioni procedurali dettagliate saranno fornite con successivo messaggio. Contestualmente è in corso l’aggiornamento della modulistica on line, che dovrà recepire le nuove regole in materia di requisiti, beneficiari e dichiarazioni richieste.

Ambito di applicazione temporale e riesame delle pratiche

Le nuove disposizioni si applicano:

  • alle domande presentate dal 24 novembre 2010 in poi;
  • alle richieste già pervenute ma relative a rapporti non esauriti, cioè non definiti da sentenza passata in giudicato o da prescrizione.

Devono essere riesaminate, alla luce delle nuove regole, anche:

  • le domande presentate prima del 24 novembre 2010 e non ancora istruite;
  • i provvedimenti già adottati prima di tale data, con particolare riguardo alle istanze di parenti e affini di terzo grado;
  • le domande presentate da più familiari per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, salvo che si tratti dei due genitori.

In tali casi gli uffici devono acquisire gli elementi necessari per verificare la sussistenza dei nuovi requisiti e, soprattutto, individuare il solo lavoratore avente diritto alla fruizione dei permessi.

Punti principali

Premessa e quadro normativo

La circolare prende le mosse dalla legge n. 183 del 4 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010, che all’art. 24 modifica la disciplina dei permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità. Le novità incidono sulla legge n. 104/1992, sulla disciplina del T.U. maternità e paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001 e sulla legge n. 53/2000, con l’obiettivo di riordinare i benefici connessi all’assistenza.

Soggetti aventi diritto

Il diritto ai permessi ex lege 104/1992 spetta ai lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado della persona con disabilità grave. L’accesso può estendersi ai parenti e affini di terzo grado solo se i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti. La circolare chiarisce anche che la nozione di 'mancanti' comprende assenza naturale e giuridica e situazioni equiparabili, come divorzio, separazione legale o abbandono documentati.

Referente unico e regole per i genitori

Per la stessa persona con disabilità grave non può essere riconosciuto il beneficio a più di un lavoratore dipendente: i tre giorni mensili devono quindi essere fruiti da un solo referente, senza alternanza tra più beneficiari, salvo la disciplina speciale per i genitori. Per i genitori, anche adottivi, è invece possibile la fruizione alternativa tra loro, sempre nel limite dei tre giorni per lo stesso figlio. Per i genitori di figli con disabilità grave, compresi i minori di tre anni, restano inoltre utilizzabili in alternativa i benefici del prolungamento del congedo parentale e delle due ore di riposo giornaliero retribuito.

Presupposti oggettivi e ricovero a tempo pieno

Condizione generale per i permessi è che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, inteso come ricovero per 24 ore presso strutture ospedaliere o simili che garantiscano assistenza sanitaria continuativa. Sono previste eccezioni per l’interruzione del ricovero per visite e terapie certificate, per il ricovero di disabili in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine e per il ricovero di minori per i quali i sanitari attestino il bisogno di assistenza da parte di un genitore o familiare. Vengono inoltre eliminati i requisiti di continuità, esclusività e convivenza precedentemente richiesti in varie ipotesi, con conseguente aggiornamento delle domande e della modulistica.

Accertamento, controlli e decadenza

La nuova lettera del comma 7-bis dell’art. 33 della legge 104/1992 prevede la decadenza dal diritto ai permessi se il datore di lavoro o l’INPS accertano l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste. Il richiedente deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione rilevante, come ricovero a tempo pieno, revoca del giudizio di gravità, modifica dei periodi di permesso o decesso del disabile. L’INPS effettuerà anche verifiche annuali a campione, richiamando le sanzioni previste per dichiarazioni mendaci e le norme anti-frode in materia di invalidità e handicap.

Sede di servizio e avvicinamento

È modificata anche la disciplina sul diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina non più al proprio domicilio, ma al domicilio della persona da assistere. La finalità è agevolare l’assistenza al familiare con disabilità grave.

Ambito di applicazione e riesame delle domande

Le nuove regole si applicano alle domande presentate dal 24 novembre 2010 e alle situazioni non esaurite, cioè non coperte da sentenza passata in giudicato o da prescrizione. Devono essere riesaminate anche le istanze anteriori ancora non istruite e i provvedimenti già adottati, in particolare quelli relativi a parenti e affini di terzo grado e quelli presentati da più familiari per la stessa persona disabile, salvo il caso dei due genitori. In tali ipotesi gli uffici devono acquisire gli elementi necessari per verificare i nuovi requisiti e individuare l’unico lavoratore beneficiario.

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