Cassazione Penale, Sentenza n. 30540/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna per tre episodi di cessione di cocaina (sent. di merito 19/06/2014, irrev. 30/04/2015). Il ricorrente ha dedotto come "prove nuove" la mancata riferibilità al ROVETO dell'utenza telefonica con finale 311 (sostenendo che l'utenza fosse stata ripetutamente scambiata tra membri della famiglia SCORZA), le dichiarazioni di VOLONTE' e LO PRESTI e altra documentazione (comprese fatture), nonché ha contestato la valutazione attribuita alla sua ritrattazione. In sede di cassazione è stata inoltre eccepita la violazione dell'art. 634 c.p.p. per un presunto esame di merito in sede delibativa.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sono state ritenute irrilevanti o prive di novità le prove nuove dedotte: la telefonata/utenza 311 era già stata valutata e l'apparato era stato trovato nella disponibilità del ricorrente all'arresto; molte delle allegazioni erano reiterative e già oggetto di precedenti richieste di revisione reiettate; le dichiarazioni rese non superano il quadro motivazionale delle decisioni di merito e delle precedenti ordinanze reiettive. È stata inoltre dichiarata inammissibile la memoria sottoscritta personalmente dal ROVETO (violazione dei requisiti dell'art. 613 c.p.p. dopo la riforma) e respinto il motivo nuovo del difensore. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, a seguito della riforma introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103, le memorie difensive in cassazione devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; memorie sottoscritte personalmente dalla parte sono inammissibili.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Il motivo nuovo proposto in corso di giudizio è stato ritenuto inammissibile ai sensi di questa disposizione, anche per difetto di correlazione con i motivi principali e per l'inammissibilità complessiva dei motivi dedotti.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa previsione per rigettare la richiesta di revisione per "difetto di novità" delle prove: le prove dedotte erano già note, già esaminate in sedi precedenti o intrinsecamente inconsistenti, e dunque non idonee a fondare la revisione.
art. 634 cod. proc. pen.
Il ricorrente denunciava violazione di questa norma per un presunto esame di merito in sede delibativa; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo inammissibile e non ha accolto la censura, essendo il ricorso complessivamente manifestamente infondato.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 613 c.p.p.)
Richiamata dalla Corte per spiegare l'inammissibilità delle memorie sottoscritte dalla parte e per ribadire l'obbligo di redazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione di una condanna è necessario fornire prove effettivamente nuove e non già conosciute o già valutate nelle precedenti decisioni; prove ripetitive o ricostruzioni reiterate risultano normalmente inammissibili.
- Le memorie e le documentazioni presentate in Cassazione devono rispettare i requisiti formali: le memorie difensive devono essere redatte da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
- La mera dichiarazione di terzi che esse siano possibili passaggi di utenze o scambi di telefoni tra affiliati non è sufficiente se non accompagnata da elementi concreti, nuovi e verificabili (es. documentazione tecnica temporale, registrazioni non accessibili precedentemente, prove che colleghino materialmente il numero all'imputato in momenti rilevanti).
- Se un dispositivo (telefono) è stato trovato nella disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto, ciò rappresenta un elemento probatorio significativo per la riconducibilità dell'utenza, salvo prova nuova e solida del contrario.
- La ritrattazione o nuove dichiarazioni dei difensori/definitori sono valutate in rapporto all'insieme probatorio: ritrattazioni isolate, senza supporto probatorio indipendente, hanno scarso potere riverificativo.
- Le censure sulla legittimità dell'istruttoria di merito (es. presunto esame di merito in sede delibativa) devono essere proposte tempestivamente e connesse a motivi ammissibili; motivi nuovi, non correlati o tardivi, rischiano l'inammissibilità.
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