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Sentenza

Sentenza n. 5804/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 17 marzo 2025 n. 107, che ha respinto il ricorso n. 138/2022 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Parma, inerenti alla proposta di riqualificazione dello Stadio Tardini, presentata dalla Parma Calcio 1913 S.r.l. con nota 21 maggio 2021 prot. n.90350: (ricorso principale) a) della deliberazione 24 gennaio 2022 n.2, pubblicata all’albo pretorio dal 28 gennaio successivo, con cui il Consiglio comunale ha dichiarato la proposta di pubblico interesse; b) della deliberazione 14 ottobre 2021 n.341, pubblicata all’albo pretorio dal 19 ottobre 2021, con cui la Giunta comunale ha preso atto della proposta; c) della determinazione 6 ottobre 2021 n.2302, conosciuta in data imprecisata, conclusiva della conferenza di servizi di esame dello studio preliminare di fattibilità collegato alla proposta; (motivi aggiunti) degli atti suddetti, e inoltre: d) della deliberazione 5 aprile 2023 n.119, pubblicata all’albo pretorio dal giorno stesso, con cui la Giunta comunale ha ratificato la dichiarazione di pubblico interesse predetta; b) della deliberazione 21 ottobre 2022 n.389, pubblicata all’albo pretorio dal 25 ottobre 2022, con cui la Giunta comunale ha espresso indirizzo nel senso dell'attivazione di un percorso di partecipazione della cittadinanza ai sensi dell'art. 57 del vigente Statuto comunale sulla proposta stessa; e in ogni caso degli atti connessi;

Giustizia amministrativa202504494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro gli atti comunali relativi alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta di riqualificazione dello Stadio Tardini

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti avevano impugnato la sentenza del TAR e, in primo grado, gli atti del Comune di Parma relativi alla proposta di riqualificazione dello Stadio Tardini presentata da una società sportiva, tra cui la dichiarazione consiliare di pubblico interesse, la presa d'atto della Giunta, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e ulteriori atti di ratifica e partecipazione. Nel corso del giudizio d'appello hanno dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito, poiché la società controinteressata aveva manifestato la volontà di modificare il progetto contestato. Il Comune non si è opposto alla definizione del giudizio, ma ha chiesto la condanna degli appellanti alle spese; tale richiesta è stata contestata dagli appellanti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che le dichiarazioni contenute negli atti depositati dagli appellanti, pur non essendo state notificate alle controparti come previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.a., costituissero fatti univoci idonei a dimostrare, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, il venir meno dell'interesse a una decisione sulla domanda. Le spese di lite sono state integralmente compensate, ravvisandosi un giusto motivo.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.a.

    non notificati alle controparti, così come richiederebbe l’art. 83 comma 3 c.p.a.

    La dichiarazione formale di rinuncia agli atti o alla domanda deve rispettare le modalità di notificazione previste dalla disposizione.

  • art. 83, comma 4, c.p.a.

    sono però sicuramente fatti univoci dai quali desumere, ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo citato, la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sulla domanda

    Anche in assenza della notificazione richiesta per la dichiarazione formale, condotte e dichiarazioni processuali univoche possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e fondare la declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta da dichiarazioni e comportamenti processuali univoci, anche quando tali dichiarazioni non siano state notificate alle controparti secondo le forme previste per la rinuncia formale agli atti o alla domanda.
  • Quando il ricorrente dichiara in modo inequivoco di non avere più interesse alla pronuncia di merito e tale carenza di interesse è accertata dal giudice, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La modifica prospettata del progetto amministrativo da parte del controinteressato può costituire, se accompagnata da una condotta processuale univoca degli appellanti, presupposto per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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