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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17647/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. per sopravvenuta carenza di interesse. Inoltre ha escluso l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle Ammende, ritenendo che la sopravvenuta mancanza di interesse intervenuta dopo la proposizione del ricorso non configuri ipotesi di soccombenza.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/12/2023 del Tribunale di Lecce, con la quale in sede di riesame era stato confermato il decreto di sequestro preventivo (31/10/2023) relativo al profitto del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis cod.pen.. Il ricorrente ha poi comunicato, tramite difensore, la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revoca della misura cautelare a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La norma è richiamata quale titolo del reato (truffa aggravata) rispetto al quale è stato disposto il sequestro preventivo del profitto.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La Corte applica questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse; la rinuncia del ricorrente ha determinato l'estinzione dell'interesse a proseguire il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca della misura cautelare che elimina l'interesse del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 cpp.
  • La rinuncia o la perdita dell'interesse intervenuta dopo la proposizione del ricorso non equivale a soccombenza: perciò non si applicano automaticamente le sanzioni a carico del ricorrente (es. condanna alla Cassa delle Ammende).
  • In situazioni analoghe è opportuno che la parte verifichi tempestivamente l'esistenza dell'interesse a proseguire il gravame; se l'interesse viene meno, una rinuncia formale può evitare inutili spese e oneri processuali.
  • Se la parte intende comunque ottenere una pronuncia sul merito o tutelare posizioni procedurali non sopite, non deve rinunciare prima di valutare le conseguenze della revoca della misura e le possibili vie alternative di tutela.

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