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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08846/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di una società a due ordinanze-ingiunzione prefettizie irrogate per violazioni dell’art. 142, commi 7 e 8, C.d.S., contestate in due distinte occasioni per superamento dei limiti di velocità rilevato con autovelox. L’opposizione era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione la società deduceva tre censure: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per omessa prova, da parte della pubblica amministrazione, delle violazioni contestate, sostenendo che mancassero elementi probatori specifici sulla velocità del veicolo e sulla regolare acquisizione/omologazione dell’apparecchiatura; 2) nullità della sentenza per errore di percezione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse ritenuto esistenti fotografie del veicolo e dei rilievi senza che tali immagini fossero state prodotte in giudizio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, per asserita mancata risposta alle deduzioni d’appello sulla carenza di prova e sulla mancata produzione della documentazione fotografica.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato un precedente conforme in materia di autovelox e limiti di velocità, ribadendo che l’efficacia probatoria del dispositivo omologato e sottoposto a verifiche periodiche permane fino a prova contraria del suo difetto di costruzione, installazione o funzionamento, da allegare e provare specificamente dall’opponente. Ha inoltre affermato che la mancata produzione del rilievo fotografico non comporta, di per sé, alcuna invalidità della decisione, poiché il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e della sua provenienza, mentre le risultanze dell’autovelox sono contestabili con prova contraria. Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse dotata di una struttura argomentativa chiara e sufficiente a integrare il "minimo costituzionale". Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142 C.d.S.

    Le violazioni dei limiti di velocità possono essere accertate a mezzo di apparecchiature debitamente omologate; il verbale di accertamento fondato su tali rilievi fa prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale fino a querela di falso, restando al trasgressore l’onere di provare specifici difetti del dispositivo.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di allegare e provare il difetto di funzionamento, costruzione o installazione dell’autovelox grava sull’opponente che contesta la sanzione.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell’atto e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è ravvisabile violazione del principio di disponibilità della prova quando il giudice valorizza il verbale di accertamento e la documentazione acquisita nel giudizio di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non sussiste, nel caso esaminato, errore di percezione nella valutazione delle prove, poiché il Tribunale ha correttamente apprezzato il materiale istruttorio disponibile.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati proposti come violazione di legge, nullità della sentenza ed errore di percezione, ma sono stati ritenuti infondati nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.

  • art. 13 DPR 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689

    È richiamata quale disciplina generale delle sanzioni amministrative oggetto di opposizione.

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Costituisce il Codice della Strada, fonte della violazione contestata.

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    È richiamato nel quadro processuale dell’opposizione a sanzione amministrativa.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a sanzioni per eccesso di velocità accertate con autovelox omologato e verificato, il verbale di accertamento fa piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso, mentre l’opponente deve allegare e provare uno specifico difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo.
  • La mancata produzione in giudizio del rilievo fotografico dell’autovelox non determina di per sé l’illegittimità della sanzione o della decisione, se l’accertamento è sorretto dal verbale e dagli altri elementi acquisiti nel processo.
  • Non integra vizio di motivazione apparente la sentenza che, pur in forma sintetica, dia conto del percorso logico-giuridico essenziale e consenta di comprendere la ratio della decisione.
  • L’errore di percezione sulle prove non è configurabile quando il giudice di merito si sia basato su un effettivo materiale istruttorio acquisito e correttamente valutato, anche se la parte ritenga insufficiente o incompleto quel materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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