Sentenza n. 233/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 5.11.2021, resa dal Comune di Gagliano Aterno, notificata a mezzo del messo comunale in data 5.11.2021, con cui si ordina al ricorrente di “1. provvedere all’allontanamento degli animali presenti presso la proprietà di Via -OMISSIS- del Comune di Gagliano Aterno (AQ), distinta al fg-OMISSIS- part. -OMISSIS-, ed all’eventuale bonifica dell’area interessata; 2. provvedere a destinare gli stessi animali in altra zona che assicuri il superamento degli inconvenienti igienico-sanitari oggetto del presente provvedimento”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che imponeva l'allontanamento degli animali da una proprietà e l'eventuale bonifica dell'area per inconvenienti igienico-sanitari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale deducendo, anzitutto, difetto di istruttoria, sostenendo che gli equini si trovassero in ottime condizioni, che l'asserito odore di stallatico non fosse provato e che l'ordinanza avesse indicato erroneamente la presenza di otto cavalli invece dei quattro effettivamente posseduti. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto ad altre stalle presenti nel territorio comunale e violazione dell'art. 235 TULS, ritenendo non applicabile l'obbligo di utilizzare una concimaia a equini allevati allo stato semibrado. In corso di causa ha depositato una sentenza penale di assoluzione relativa alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., prospettandone la rilevanza ai fini della legittimità dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul difetto di istruttoria, rilevando che l'ordinanza non sanzionava la cattiva custodia degli animali o l'illecito esercizio dell'allevamento, ma le interferenze insalubri derivanti dalla stretta vicinanza della stalla alle abitazioni. Le relazioni dell'ASL del 16 gennaio 2021 e del 18 ottobre 2021 avevano accertato prima la sussistenza e poi la permanenza di un marcato odore di stallatico, sufficiente a giustificare l'intervento a tutela delle condizioni igienico-sanitarie. L'erronea indicazione del numero degli equini non incideva sui presupposti dell'ordinanza, fondati anche sulla complessiva gestione della stalla. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché la presenza di altre situazioni eventualmente pregiudizievoli non consente di ottenere l'equiparazione a una situazione illegittima o illegittimamente trattata. La censura relativa all'art. 235 TULS è stata ritenuta priva di utilità concreta, dato che l'ordinanza, pur menzionando nella motivazione la concimaia, non ne imponeva l'utilizzo. L'assoluzione penale è stata considerata neutra rispetto alla legittimità dell'atto amministrativo, riguardando l'insussistenza di un elemento costitutivo della contravvenzione ex art. 650 c.p. e non i presupposti dell'ordinanza. Spese di lite integralmente compensate per la peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 235 TULS
La censura fondata sulla sua violazione è irrilevante quando l'atto impugnato non impone concretamente al destinatario l'utilizzo della concimaia.
art. 650 c.p.
L'assoluzione penale per l'insussistenza di un elemento costitutivo della contravvenzione non incide, di per sé, sulla legittimità dell'ordinanza amministrativa fondata su autonomi presupposti igienico-sanitari.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la celebrazione dell'udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La legittimità di un'ordinanza adottata a tutela delle condizioni igienico-sanitarie può fondarsi sull'accertata permanenza di inconvenienti insalubri derivanti dalla stretta vicinanza tra una struttura di ricovero per animali e abitazioni civili, anche quando non sia contestata la cattiva custodia degli animali o l'illecito esercizio dell'attività di allevamento.
- L'erronea indicazione, nell'ordinanza, del numero degli animali presenti non determina l'illegittimità dell'atto quando tale dato non costituisca il presupposto esclusivo della misura e restino comprovati gli inconvenienti igienico-sanitari e la complessiva gestione della struttura.
- La disparità di trattamento non può essere invocata per ottenere l'estensione di un trattamento favorevole o l'equiparazione a situazioni analoghe che siano a loro volta illegittime o illegittimamente trattate.
- Una censura di legittimità è priva di interesse quando riguarda un riferimento motivazionale dell'atto che non si traduce in un obbligo concretamente imposto al destinatario e non può procurargli alcuna utilità dall'eventuale annullamento.
- L'assoluzione in sede penale non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento amministrativo fondato su presupposti e finalità autonomi rispetto alla fattispecie penale contestata.
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