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Sentenza

Sentenza n. 2647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Valle D'Aosta, 6 luglio 2020 n. 24, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202005841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per la Valle d'Aosta che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dell'originario andamento del terreno

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 49/2019, concernente un terrapieno ricoperto da geotessuto e arbusti, un serbatoio interrato e relative tubazioni, con ordine di ripristino dell'originario andamento del terreno. Deducevano, anzitutto, l'erroneità delle misurazioni riportate nel verbale di sopralluogo del 25 novembre 2019, sostenendo che il tecnico comunale non avesse effettuato un rilievo dalla loro proprietà e che il verbale contenesse dichiarazioni ideologicamente false; lamentavano quindi l'omessa sospensione del giudizio amministrativo in attesa della definizione del giudizio civile di querela di falso e l'omessa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Contestavano inoltre l'applicazione dell'art. 77 della legge regionale n. 11/1998, sostenendo che l'abuso consistesse in un modesto riporto di terreno, non qualificabile come entità immobiliare autonoma e quindi non suscettibile di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Deducevano, ancora, l'erronea ricostruzione dei fatti, affermando che il riporto di circa 30 metri cubi di terra fosse stato eseguito da un'impresa per livellare il terreno dopo la rimozione di serbatoi di gas, in conformità a una DIA del 2007. Infine, censuravano la valutazione dell'onere probatorio e l'omessa ammissione dei mezzi istruttori, sostenendo che la documentazione progettuale e fotografica costituisse un principio di prova dello stato originario dei luoghi.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità dell'ordinanza di demolizione. Ha rilevato che il processo era stato sospeso ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a. per la pendenza di un giudizio civile di querela di falso avente a oggetto il verbale di sopralluogo posto a fondamento dell'ordinanza comunale. Tale giudizio era stato definitivamente concluso con l'ordinanza della Corte di cassazione del 26 agosto 2024, passata in giudicato il 28 marzo 2025. Ai sensi dell'art. 78, commi 1 e 2, c.p.a., gli appellanti avrebbero dovuto depositare nel processo amministrativo copia autentica della decisione conclusiva entro novanta giorni dal passaggio in giudicato e riassumere tempestivamente il giudizio. Non avendo adempiuto a tale onere entro il 26 giugno 2025, il processo doveva essere dichiarato estinto. Il Collegio ha escluso che la pendenza di un secondo giudizio civile di querela di falso potesse impedire l'estinzione o giustificare la rimessione in termini: essa costituiva una circostanza soggettiva, non un'oggettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto ai sensi dell'art. 37 c.p.a. La disciplina sulla riassunzione è stata ritenuta chiara e il termine perentorio. Il richiamo all'art. 80 c.p.a. e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria ha confermato che grava sulla parte interessata l'onere di riattivare il processo sospeso, senza possibilità di sostituzione mediante impulso officioso. Il giudizio di appello è stato pertanto dichiarato estinto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 4, c.p.a.

    Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso

    La proposizione della querela di falso relativa a un documento rilevante nel processo amministrativo impone la sospensione della decisione fino alla definizione del giudizio civile di falso.

  • art. 78, commi 1 e 2, c.p.a.

    Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria; il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato

    Dopo la definizione del giudizio di falso, grava sulla parte interessata l'onere di depositare la decisione conclusiva e riattivare il processo amministrativo entro il termine perentorio di novanta giorni; l'inosservanza determina l'estinzione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Il richiamo alla disciplina civilistica della sospensione non deroga alla disciplina speciale del codice del processo amministrativo sulla prosecuzione del giudizio sospeso per querela di falso.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    La prosecuzione del processo sospeso richiede un'iniziativa di parte entro il termine previsto; l'onere non può essere sostituito da un impulso officioso del giudice.

  • art. 37 c.p.a.

    il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto

    La rimessione in termini è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; richiede una situazione oggettiva di incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non una mera erronea valutazione soggettiva della parte.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio all'art. 91 c.p.c. comporta l'applicazione del principio della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Quando un processo amministrativo è sospeso per la pendenza di un giudizio civile di querela di falso ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a., una volta definito il giudizio civile la parte che ha dedotto la falsità deve depositare la decisione conclusiva e riassumere o proseguire il processo amministrativo entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 78, comma 2, c.p.a.; l'inosservanza determina l'estinzione del processo.
  • L'onere di riattivare il processo amministrativo sospeso grava sulla parte interessata e non può essere sostituito da un'iniziativa officiosa del giudice, anche quando la sospensione non abbia fissato una nuova udienza di prosecuzione.
  • La rimessione in termini per errore scusabile prevista dall'art. 37 c.p.a. è eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto; non è giustificata dalla mera convinzione soggettiva della parte circa la permanenza della sospensione né dalla pendenza di un ulteriore giudizio di querela di falso.
  • Ai fini dell'art. 78 c.p.a., rileva il giudizio civile di querela di falso la cui pendenza ha determinato la sospensione del processo amministrativo; l'avvio di un diverso e successivo giudizio di falso non proroga il termine per il deposito della decisione del primo giudizio e per la riassunzione del processo.
  • I termini per la prosecuzione del processo sospeso sono funzionali alla ragionevole durata del processo, alla natura dispositiva del giudizio amministrativo, alla parità delle parti e al divieto di abuso del processo; la loro inosservanza comporta l'estinzione quando non ricorrano i presupposti restrittivi dell'errore scusabile.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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