Cassazione Penale, Sentenza n. 7399/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dalla Procura di Pesaro del 31/07/2023, lamentando: 1) carenza di motivazione e omessa discovery rispetto a un'informativa di polizia giudiziaria del 27/07/2023 (atto ritenuto coperto da segreto istruttorio e non osteso inizialmente alla difesa); 2) assenza di fumus per Emanuela Bona (classe 1983), visto che un precedente procedimento collegato non aveva avuto esito penalmente rilevante per gli stessi fatti (assoluzione o mancata esercitazione dell'azione penale per i coindagati). Il sequestro riguardava la vettura ripresa dalle telecamere e indumenti compatibili con quelli visti nelle immagini del furto aggravato contestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e disallineamento dell'impugnazione rispetto al provvedimento del riesame. Ha ritenuto che la contestata omissione di discovery fosse priva di rilievo, dato che l'informativa era depositata nel fascicolo per il riesame consentendo alla difesa la completa conoscenza dell'atto. Il decreto di perquisizione e sequestro è stato giudicato adeguatamente motivato (anche richiamando la giurisprudenza sulla motivazione dei sequestri probatori); eventuali errori materiali (es. data) sono stati considerati refusi non idonei a generare equivoci. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 324 cod. proc. pen.
richiamato per la funzione del provvedimento di riesame rispetto all'impugnazione cautelare
Sez. U., n. 36072 del 19/4/2018 (Botticelli)
stabilisce che il decreto di sequestro probatorio deve contenere, seppur in modo conciso, la specifica indicazione della finalità probatoria e della relazione tra beni e reato
Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018 (Macis)
precisa che l'obbligo motivazionale del pubblico ministero va modulato in relazione al tipo di illecito, alla natura del bene e al rapporto del bene con il fatto
Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018 (Micci)
sottolinea la necessità, in alcuni casi, di dedurre il pregiudizio concreto derivante da una omissione per poter valorizzare la relativa nullità
Sez. U., n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)
richiama il principio generale secondo cui la lesione del diritto di difesa deve essere concreta e dimostrata per incidere sull'efficacia degli atti
Corte Cost. n. 186 del 2000
Corte Costituzionale n. 186/2000
citata in relazione alla valutazione di colpa dell'inammissibilità e alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Un ricorso cautelare deve concentrarsi direttamente sul provvedimento impugnato: argomentazioni che attaccano atti istruttori ma non confrontano il provvedimento impugnato rischiano di essere considerate generiche e inammissibili
- La mancata ostensione immediata di atti coperti da segreto istruttorio può risultare non rilevante se la difesa poi prende effettiva conoscenza degli atti nel fascicolo del riesame e non dimostra un pregiudizio concreto
- Il decreto di perquisizione e sequestro probatorio richiede una motivazione specifica sulla finalità probatoria e sul rapporto tra i beni e il reato; tuttavia refusi formali (es. data) sono valutati alla luce del contesto e non sempre sono decisivi
- Per far valere vizi di discovery o nullità occorre indicare il concreto pregiudizio subito dalla difesa; l'assenza di tale indicazione indebolisce la censura
- Ricorsi formulati in modo generico o non coerente con l'oggetto dell'impugnazione possono comportare oltre al rigetto anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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