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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-504/23

Order of the Court of 27 October 2023. — Brooks England Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-504/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere proposta da Brooks England Ltd avverso una sentenza del Tribunale in materia di opposizione a marchio UE. Il ricorrente non ha dimostrato che i motivi di impugnazione sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e Brooks England Ltd è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ricevibile in quanto la domanda di autorizzazione a procedere non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se la domanda di autorizzazione a procedere allegata al ricorso per cassazione, proposto avverso una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE, contenga informazioni sufficienti per dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare con riguardo a motivi relativi a: difetto di motivazione, valutazione della somiglianza dei prodotti, applicazione della giurisprudenza rilevante e corretta individuazione del perimetro di protezione del marchio anteriore.

Principio di diritto

Nei ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO, l’impugnazione non può essere esaminata se il ricorrente non dimostra, con indicazioni concrete, precise e specifiche, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera allegazione di errori di motivazione, di asserite violazioni della giurisprudenza o di affermazioni generali circa l’impatto della sentenza su future domande di marchio non basta; in mancanza di tale dimostrazione, il ricorso non è autorizzato a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 117, lettera m), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione a procedere

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera incaricata di decidere se i ricorsi possano essere esaminati, in un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea. La causa riguarda una controversia di opposizione tra Brooks England Ltd e Brooks Sports, Inc. dinanzi all’EUIPO.

Fatti e procedimento principale

Brooks England Ltd ha impugnato la sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023, Brooks England v EUIPO – Brooks Sports (BROOKS ENGLAND), causa T-63/22, con cui il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2021, adottata nel procedimento di opposizione tra Brooks Sports, Inc. e Brooks England.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui i ricorsi avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non possono procedere salvo previa autorizzazione della Corte. Tale autorizzazione è subordinata alla dimostrazione che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 170a del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare al ricorso una domanda motivata di autorizzazione a procedere;
  • l’articolo 170b del regolamento di procedura, che disciplina la decisione sulla domanda con ordinanza motivata;
  • l’articolo 56 dello Statuto, relativo al ricorso per cassazione;
  • l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in materia di spese.

La parte ricorrente invocava inoltre, nel merito delle censure contro la sentenza impugnata, l’articolo 36 dello Statuto, l’articolo 117, lettera m), del regolamento di procedura del Tribunale, nonché gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94.

Motivi e argomentazioni del ricorrente

Brooks England Ltd sosteneva che i quattro motivi di ricorso sollevassero questioni rilevanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In sintesi, contestava al Tribunale:

  • di non avere motivato adeguatamente la valutazione della somiglianza dei prodotti, attribuendo peso eccessivo al fatto che i prodotti potessero essere fabbricati dalle stesse imprese e venduti negli stessi punti vendita;
  • di avere applicato un criterio non conforme alla giurisprudenza, in particolare perché la comparazione dei prodotti avrebbe dovuto basarsi sul solo tenore dell’elenco dei prodotti o servizi protetti;
  • di avere considerato il marchio anteriore come registrato per una categoria ampia di prodotti, anziché per le sole "running shoes";
  • di avere omesso di spiegare il nesso tra prodotti asseritamente fabbricati dalle stesse imprese e venduti negli stessi punti vendita, in assenza di prova specifica.

La ricorrente aggiungeva che l’approccio seguito dal Tribunale avrebbe potuto portare al rigetto di numerose domande di registrazione di marchi UE per pretesa somiglianza dei prodotti o servizi.

Ragionamento della Corte sulla domanda di autorizzazione

La Corte ribadisce innanzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dal ricorso sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Tale dimostrazione deve essere concreta e specifica.

La Corte precisa che la domanda di autorizzazione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi del ricorso;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • la ragione per cui tale questione è significativa secondo i criteri dell’articolo 58a dello Statuto;
  • l’indicazione della disposizione o della giurisprudenza asseritamente violata;
  • una spiegazione sintetica dell’errore di diritto e della sua incidenza sull’esito della sentenza.

Quanto ai motivi fondati su un difetto di motivazione, la Corte rileva che l’eventuale errore di diritto non basta di per sé: occorre comunque dimostrare perché esso ponga una questione significativa per il diritto dell’Unione. Analogamente, il mero richiamo a un contrasto con la giurisprudenza non è sufficiente se non è spiegato perché tale contrasto abbia una rilevanza sistemica.

Nel caso concreto, la Corte constata che la ricorrente si è limitata a formulare censure generali e a sostenere, senza specificazione adeguata, che la sentenza del Tribunale avrebbe un impatto su un numero elevato di domande di marchio. Essa non ha però indicato in modo convincente le ragioni per cui ciascun errore dedotto sollevasse una questione di rilievo sistemico ai sensi dell’articolo 58a.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di autorizzazione a procedere non soddisfa i requisiti richiesti e non consente di dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’appeal non è quindi ammesso a procedere.

Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che Brooks England Ltd sopporti le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nei ricorsi in materia di marchio UE soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la Corte non esamina il merito se la domanda di autorizzazione a procedere non dimostra, con argomentazioni puntuali e specifiche, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le doglianze su motivazione, valutazione dei fatti o pretesi contrasti giurisprudenziali devono essere accompagnate da una dimostrazione concreta della loro rilevanza sistemica.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione al marchioricorso per cassazioneprocedura davanti alla corte di giustiziaonere di dimostrazione della rilevanza per l’unità e la coerenza del diritto ue

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