Corte di giustizia, Ordinanza C-138/23
Order of the Court (Tenth Chamber) of 27 October 2023. — British Airways plc v European Commission. — Appeal – Action for annulment and for damages – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Decision relating to proceedings under Article 101 TFEU, Article 53 of the EEA Agreement and Article 8 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport – Annulment by the General Court – Repayment by the European Commission of the principal amount of the fine without interest – Claim by the appellant for interest and compound interest – Remedies – Article 266 TFEU – Failure of the Commission to take a measure necessary to comply with a judgment annulling one of its decisions – Action for damages – Second paragraph of Article 340 TFEU – Limitation period – Article 263 TFEU – Time limit for bringing proceedings – Act confirming a previous measure – Inadmissibility – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-138/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l'impugnazione di British Airways contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile la sua azione per ottenere interessi dopo l'annullamento della multa nel caso airfreight. Viene ribadito che l'articolo 266 TFUE non offre un rimedio autonomo, che la domanda risarcitoria era prescritta e che la lettera del 2 luglio 2021 era solo confermativa. La Corte esclude inoltre qualsiasi violazione del diritto a essere ascoltati per il fatto che il Tribunale ha deciso senza udienza l'eccezione di irricevibilità.
Impugnazione di British Airways contro l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la domanda di interessi moratori e anatocistici dopo l'annullamento di una sanzione antitrust, con contestazione di termini di prescrizione e di impugnazione e del carattere confermativo di una lettera della Commissione.
La questione giuridica
Se, dopo l'annullamento della decisione sanzionatoria in materia di trasporto aereo merci, il diritto UE consenta di agire autonomamente sulla sola base dell'articolo 266 TFUE per ottenere interessi di mora e interessi composti; se, in alternativa, la domanda di risarcimento ex articolo 268 TFUE e articolo 340, secondo comma, TFUE fosse prescritta; se la domanda di annullamento ex articolo 263 TFUE fosse tempestiva alla luce del carattere confermativo della lettera del 2 luglio 2021; e se la decisione del Tribunale senza udienza avesse violato la Carta.
Principio di diritto
La Corte conferma che l'articolo 266 TFUE non istituisce, di per sé, un rimedio autonomo azionabile solo su tale base per ottenere interessi dovuti a seguito dell'annullamento di un atto; l'obbligo di conformarsi alla sentenza annullatoria può essere fatto valere tramite i rimedi previsti dai Trattati, in particolare azione di annullamento, omissione o responsabilità extracontrattuale. La domanda risarcitoria ex articolo 268 TFUE e articolo 340, secondo comma, TFUE era prescritta, poiché il danno si è materializzato quando la Commissione ha rimborsato il capitale senza interessi (8 febbraio 2016), facendo decorrere da quel momento il termine quinquennale dell'articolo 46 dello Statuto; la lettera del 2 luglio 2021 era puramente confermativa e quindi non impugnabile né idonea a riaprire il termine ex articolo 263 TFUE. Nessuna violazione degli articoli 41 e 47 della Carta deriva dalla mancata udienza, poiché il Tribunale poteva statuire sull'eccezione di irricevibilità sulla base degli atti.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53 dell'Accordo SEE
- Articolo 8 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
Interesse moratorio e interesse composto dopo l'annullamento di una sanzione antitrust
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da British Airways plc contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile la sua azione nei confronti della Commissione europea. La controversia nasce dall'annullamento di una sanzione nel procedimento relativo al mercato del trasporto aereo merci e dalla successiva richiesta della società di ottenere interessi moratori e interessi composti sul capitale rimborsato dalla Commissione.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Commissione aveva adottato nel 2010 una decisione con cui accertava una violazione dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, imponendo a British Airways una multa di 104 040 000 EUR. La società aveva impugnato la decisione e aveva versato provvisoriamente l'importo della sanzione nel febbraio 2011.
Con sentenza del 16 dicembre 2015 il Tribunale aveva annullato integralmente l'articolo 5 della decisione, nella parte relativa a British Airways, e in parte gli articoli 1-4 nei limiti della domanda proposta. In seguito al rigetto dell'impugnazione da parte della Corte nel 2017, la Commissione aveva rimborsato nel 2016 il capitale della multa insieme a un cosiddetto guaranteed return, ma senza pagare interessi di mora. Nel 2021 British Airways aveva chiesto alla Commissione il pagamento degli interessi; la Commissione aveva opposto il decorso del termine quinquennale e, con due lettere del 30 aprile e del 2 luglio 2021, aveva confermato il rifiuto.
Domande proposte al Tribunale e ordinanza impugnata
Davanti al Tribunale British Airways aveva chiesto, in via principale, che la Commissione fosse condannata a versare gli interessi richiesti e, in subordine, l'annullamento delle lettere del 30 aprile e del 2 luglio 2021. La società fondava le domande, in via principale, sull'articolo 266 TFUE, in subordine sull'articolo 268 TFUE e sull'articolo 340, secondo comma, TFUE, e in ulteriore subordine sull'articolo 263 TFUE.
Il Tribunale aveva dichiarato irricevibile l'azione ritenendo, in sintesi, che:
- l'articolo 266 TFUE non costituisse un rimedio autonomo;
- la domanda risarcitoria fosse prescritta, poiché il danno si era materializzato l'8 febbraio 2016;
- la lettera del 2 luglio 2021 fosse meramente confermativa e quindi non impugnabile;
- non occorresse svolgere un'udienza per decidere l'eccezione di irricevibilità.
Primo motivo: articolo 266 TFUE e pretesa azione autonoma
La ricorrente sosteneva che l'articolo 266 TFUE dovesse consentire un'azione autonoma per ottenere gli interessi dovuti in esecuzione della sentenza di annullamento e che la giurisprudenza recente, in particolare i casi IPK International e Printeos, avesse ormai riconosciuto tale possibilità. Sosteneva inoltre che la mancanza di un rimedio autonomo avrebbe compromesso l'effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'articolo 47 della Carta.
La Corte respinge tale impostazione. Ricorda che l'articolo 266 TFUE impone all'istituzione l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza di annullamento, ma non crea un rimedio processuale autonomo azionabile isolatamente. Le sentenze invocate dalla ricorrente non avevano affermato il contrario, poiché in quei casi l'articolo 266 TFUE era stato invocato come argomento a sostegno di azioni già basate su altri fondamenti. La Corte rileva anche che l'articolo 47 della Carta non altera il sistema dei rimedi previsto dai Trattati.
Quanto al richiamo alla giurisprudenza in materia di CECA, la Corte chiarisce che il parallelismo non regge, perché la norma invocata in quel sistema aveva una formulazione diversa e contemplava un rimedio specifico, distinto dalla responsabilità generale. La tesi secondo cui la ricorrente sarebbe stata costretta a dimostrare un separate wrong ai fini dell'articolo 340 TFUE viene ritenuta infondata: la mancata corresponsione degli interessi, in presenza di un obbligo privo di discrezionalità, può integrare una responsabilità extracontrattuale senza richiedere un margine di discrezionalità istituzionale.
Secondo motivo: prescrizione dell'azione risarcitoria ex articolo 268 e articolo 340 TFUE
La ricorrente sosteneva che la violazione della Commissione fosse continuativa, perché gli interessi non erano stati mai pagati, e che quindi il termine di prescrizione non potesse decorrere o, in subordine, dovesse iniziare più tardi dell'8 febbraio 2016.
La Corte ribadisce che, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto, l'azione per responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni dall'evento che ha dato origine al danno e che il termine decorre quando il danno si è concretizzato. Nel caso di specie l'evento è stato correttamente individuato nel rimborso del capitale della multa, effettuato l'8 febbraio 2016 senza gli interessi dovuti: è in quel momento che il danno si è materializzato. Il termine è dunque scaduto l'8 febbraio 2021, prima della lettera del 13 aprile 2021 con cui British Airways ha rivolto una richiesta previa alla Commissione.
La Corte esclude che la soggettiva percezione del danno o il carattere asseritamente continuativo dell'obbligo possano spostare il dies a quo, perché ciò contrasterebbe con criteri oggettivi e renderebbe inoperante la prescrizione. Quanto agli interessi composti, essi sono qualificati come accessori rispetto all'interesse di mora e seguono la sorte di quest'ultimo.
Terzo motivo: carattere confermativo della lettera del 2 luglio 2021
British Airways sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente considerato decisiva la lettera del 30 aprile 2021, mentre la decisione finale sarebbe contenuta solo nella lettera del 2 luglio 2021, emessa dopo che la società aveva risposto con la lettera dell'11 giugno 2021.
La Corte conferma che la lettera del 2 luglio 2021 era un atto puramente confermativo, perché non conteneva elementi nuovi sostanziali rispetto alla lettera del 30 aprile 2021, ma si limitava a ribadire il rifiuto già espresso. Un atto confermativo non produce effetti giuridici autonomamente impugnabili e non può riaprire il termine per impugnare l'atto originario ormai definitivo.
La Corte esclude anche l'errore scusabile: la ricorrente era consapevole del carattere decisorio della prima lettera e il fatto di aver tentato un riesame in via stragiudiziale non basta a giustificare il decorso del termine di impugnazione.
Quarto motivo: diritto a essere ascoltati e mancata udienza
La ricorrente deduceva una violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 47 della Carta, poiché il Tribunale aveva deciso l'eccezione di irricevibilità senza tenere un'udienza.
La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo può decidere sull'eccezione preliminare senza udienza quando ritiene di disporre di elementi sufficienti. Non sussiste quindi alcun obbligo generale di udienza in presenza di un'eccezione di irricevibilità, né una violazione dei diritti garantiti dalla Carta.
Decisione finale
La Corte, facendo applicazione dell'articolo 181 del proprio regolamento di procedura, respinge l'impugnazione in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondata. British Airways è condannata a sopportare le proprie spese.
Principi desumibili dalla pronuncia
La decisione ribadisce tre punti di rilievo pratico:
- l'articolo 266 TFUE impone l'obbligo di conformazione alla sentenza di annullamento, ma non crea un'azione autonoma;
- per le domande risarcitorie ex articolo 340 TFUE il termine quinquennale decorre dal momento in cui il danno si concretizza in modo oggettivo;
- un atto che si limita a confermare una decisione precedente non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE e non riapre il termine di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 27 ott 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-495/23
- Sentenza · 27 ott 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-504/23
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-331/21
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-207/22
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-238/22
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-249/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →