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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-249/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2023. — BM contro Gebühren Info Service GmbH (GIS). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Nozione - Attività di un ente radiotelevisivo di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio versato dai possessori di un ricevitore radiofonico e televisivo situato nell’area di trasmissione terrestre – Articolo 378, paragrafo 1, e allegato X, parte A, punto 2 – Atto di adesione della Repubblica d’Austria - Deroga – Ambito di applicazione. — Causa C-249/22

Giurisprudenza europea62022CJ0249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se l’IVA applicata in Austria al canone obbligatorio dell’ORF fosse compatibile con la direttiva IVA. Ha ritenuto che la deroga prevista per l’Austria consenta di mantenere la tassazione già esistente delle attività radiotelevisive pubbliche non commerciali. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non impedisce l’assoggettamento all’IVA del canone sulla programmazione dell’ORF.

IVA sul canone obbligatorio dell’ente radiotelevisivo pubblico austriaco: portata della deroga che consente all’Austria di continuare ad assoggettare a imposta le attività radiotelevisive pubbliche non commerciali

La questione giuridica

Se il canone sulla programmazione dell’ORF, versato obbligatoriamente dagli utenti situati in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre, costituisca o meno un corrispettivo per una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE e, in particolare, se la deroga prevista dall’articolo 378, paragrafo 1, della stessa direttiva, in combinato disposto con l’atto di adesione dell’Austria, consenta comunque allo Stato austriaco di mantenere l’assoggettamento all’IVA di tale canone.

Principio di diritto

L’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, letto insieme all’articolo 151, paragrafo 1, e all’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione, autorizza la Repubblica d’Austria a mantenere l’assoggettamento all’IVA del canone legale obbligatorio destinato a finanziare l’attività radiotelevisiva pubblica dell’ORF, purché si tratti della medesima impostazione sostanziale già esistente alla data dell’adesione; pertanto tali disposizioni non ostano a che l’Austria continui a tassare detto canone, anche a prescindere dal punto se esso integri, di per sé, una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera q), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 370 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 378, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Allegato X, parte A, punto 2, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 151, paragrafo 1, atto di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
  • Allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, atto di adesione

IVA sul canone obbligatorio dell’ORF e portata della deroga austriaca

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) in materia di IVA applicata al canone sulla programmazione dovuto all’Österreichischer Rundfunk (ORF). La Corte è chiamata a stabilire se la disciplina unionale osti all’assoggettamento a IVA di tale canone, finanziato da un contributo obbligatorio versato dagli utenti in determinate condizioni territoriali.

Fatti e procedimento principale

BM, iscritta presso la GIS come utente di servizi di radiodiffusione, ha chiesto il rimborso dell’IVA versata sul canone relativo al periodo 1° ottobre 2013 - 31 ottobre 2018. La domanda è stata respinta dalla Gebühren Info Service GmbH (GIS) e il rigetto è stato confermato dal Bundesverwaltungsgericht; BM ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Il giudice nazionale osserva che:

  • la GIS riscuote sia il canone sulla radiodiffusione sia il canone sulla programmazione;
  • il canone sulla programmazione è dovuto solo se il luogo di ricezione si trova in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dei programmi ORF;
  • la disciplina interna è stata modificata nel 2011, con un adeguamento alle evoluzioni tecnologiche, ma senza alterare l’impianto sostanziale dell’obbligo tributario.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE: IVA sulle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • articolo 132, paragrafo 1, lettera q), direttiva 2006/112/CE: esenzione per le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale;
  • articolo 378, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE e allegato X, parte A, punto 2: deroga che consente all’Austria di continuare ad assoggettare all’imposta determinate attività radiotelevisive pubbliche;
  • articolo 151, paragrafo 1, e allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione dell’Austria, Finlandia e Svezia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se:

  • il canone ORF debba essere considerato una remunerazione ai fini della direttiva IVA;
  • in caso affermativo, tale canone possa comunque essere tassato quando è dovuto anche da soggetti che, pur avendo un ricevitore situato nell’area coperta, non possono ricevere i programmi in assenza di un modulo di ricezione adeguato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto la nozione generale di operazione imponibile ai fini IVA: è necessaria l’esistenza di un rapporto giuridico tra prestatore e destinatario con scambio di prestazioni reciproche e con nesso diretto tra servizio e corrispettivo. Richiama, a tale proposito, la giurisprudenza Český rozhlas.

Tuttavia, la Corte evidenzia che il caso non può essere risolto solo alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), poiché è decisiva la deroga specifica riconosciuta all’Austria. Tale deroga consente infatti allo Stato membro di "continuare ad assoggettare all’imposta" le attività degli enti radiotelevisivi pubblici diverse da quelle commerciali.

Secondo la Corte:

  • la deroga autorizza il mantenimento di un sistema di imposizione già esistente alla data di adesione;
  • non consente l’introduzione di un nuovo prelievo, ma copre le modalità di tassazione rimaste sostanzialmente immutate;
  • nel caso di specie, la modifica legislativa del 2011 ha solo adattato la disciplina ai cambiamenti tecnologici, senza modificare l’evento generatore dell’obbligo di pagamento rispetto alla situazione esistente all’adesione.

La Corte sottolinea inoltre che l’interpretazione adottata è quella che meglio salvaguarda l’effetto utile della deroga: se l’Austria non potesse tassare il canone sulla programmazione, la facoltà concessa dall’atto di adesione e dalla direttiva verrebbe svuotata di significato.

La sentenza Český rozhlas non è ritenuta decisiva in senso contrario, poiché in quella causa la Corte non era chiamata a interpretare una disposizione derogatoria come l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’articolo 151, paragrafo 1, e con l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione, non ostano a che la Repubblica d’Austria assoggetti all’IVA l’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante il canone obbligatorio in questione.

Principio affermato

Il principio di diritto affermato è che una deroga espressa contenuta nell’atto di adesione e recepita nella direttiva IVA può legittimare il mantenimento dell’imposizione nazionale di attività radiotelevisive pubbliche non commerciali, anche se la qualificazione del canone come corrispettivo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), non è decisiva ai fini della compatibilità della tassa con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieivaradiodiffusione pubblicaderoghe e regimi transitoridiritto dell’adesione all’unione europea

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