Corte di giustizia, Ordinanza C-495/23
Order of the Court of 27 October 2023. — Wallmax Srl v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-495/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge la richiesta di Wallmax Srl di autorizzare il ricorso contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE connessa a un procedimento di nullità dinanzi all’EUIPO. La richiesta non dimostra, con il grado di dettaglio richiesto dall’articolo 58 bis dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere e Wallmax sopporta le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione, nella richiesta di autorizzazione a proporre l’impugnazione, di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se la richiesta di autorizzazione a proporre l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte, dimostri sufficientemente che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare con riferimento: 1) all’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94; 2) alla pretesa contraddizione con la giurisprudenza del Tribunale; 3) alla novità della questione non ancora esaminata dalla Corte.
Principio di diritto
La Corte dichiara che un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammessa a procedere se la richiesta del ricorrente non espone in modo chiaro, preciso e dettagliato i motivi del ricorso, la norma o la giurisprudenza asseritamente violate, l’errore di diritto dedotto e, soprattutto, le ragioni specifiche per cui la questione sollevata è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere affermazioni generiche sulla portata della questione, sulla sua novità o su un preteso contrasto giurisprudenziale non sono sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla formazione che decide se le impugnazioni possano procedere, nell’ambito di un ricorso proposto da Wallmax Srl contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea. La controversia trae origine da un procedimento di nullità dinanzi all’EUIPO tra Wallmax Srl e Roxtec AB.
Fatti e procedimento
Wallmax Srl ha impugnato la sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023, con la quale erano stati respinti i ricorsi di annullamento proposti contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2022. Tale decisione riguardava un procedimento di nullità relativo alla rappresentazione di un quadrato blu contenente otto cerchi concentrici neri.
Poiché si trattava di un’impugnazione contro una decisione del Tribunale concernente una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, il ricorso era soggetto al meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte.
Normativa applicabile
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- l’articolo 56 dello Statuto;
- gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, in combinato con l’articolo 184, paragrafo 1;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
Questione sottoposta alla Corte
La questione non riguarda il merito della validità del segno, ma l’ammissibilità del ricorso in cassazione: la Corte doveva stabilire se la richiesta di Wallmax contenesse informazioni sufficienti a dimostrare che l’impugnazione sollevava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Wallmax sosteneva, in sostanza, che:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 avrebbe dovuto applicarsi non solo al prodotto rappresentato, ma anche ai prodotti correlati, per evitare che il diritto di marchio monopolizzasse soluzioni tecniche;
- la sentenza impugnata sarebbe stata in contrasto con un precedente del Tribunale del 24 settembre 2019 nella causa T‑261/18;
- la questione sarebbe stata nuova e non ancora esaminata dalla Corte.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare la sussistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve quindi contenere, in modo chiaro e dettagliato, tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione del ricorso.
In particolare, la richiesta deve:
- indicare con precisione i motivi di ricorso;
- identificare la questione giuridica sollevata da ciascun motivo;
- spiegare perché tale questione è significativa per i criteri richiesti dall’articolo 58 bis;
- se si invoca un contrasto giurisprudenziale, indicare le parti della decisione impugnata e della giurisprudenza asseritamente incompatibili, nonché le ragioni concrete del contrasto.
La Corte osserva che Wallmax si è limitata, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), a illustrare gli errori che attribuiva al Tribunale, senza individuare i paragrafi della sentenza impugnata contestati né spiegare perché tali errori, ove dimostrati, solleverebbero una questione rilevante ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.
Quanto al dedotto contrasto con la giurisprudenza del Tribunale, la Corte precisa che la mera allegazione di una contraddizione non basta: la richiesta deve spiegare anche perché tale contraddizione presenta la necessaria rilevanza sistemica. Tale onere non è stato assolto.
Quanto alla pretesa novità della questione, la Corte rileva che il fatto che un problema non sia stato ancora esaminato dalla Corte non implica, di per sé, che esso sia significativo ai sensi dell’articolo 58 bis. Anche in presenza di novità, occorre dimostrare specificamente la rilevanza della questione per i criteri normativi previsti.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la richiesta di Wallmax non soddisfa i requisiti imposti dall’articolo 170a e dall’articolo 170b del regolamento di procedura, letti in combinazione con l’articolo 58 bis dello Statuto. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, Wallmax è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
L’accesso al giudizio di legittimità nelle impugnazioni avverso decisioni del Tribunale relative all’EUIPO è subordinato a una dimostrazione rigorosa e dettagliata della significatività della questione prospettata; non bastano allegazioni generiche sulla portata della questione, sulla sua novità o su un supposto contrasto giurisprudenziale.
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