Corte di giustizia, Sentenza C-207/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2023. — Lineas - Concessões de Transportes SGPS, S.A. e a. contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) e dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione europea – Direttiva 2013/36/UE – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Ente finanziario – Nozione – Impresa la cui attività consiste nell’acquisizione di partecipazioni sociali. — Cause riunite C-207/22, C-267/22 e C-290/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunendo tre rinvii portoghesi, ha chiarito il significato di "istituzione finanziaria" nella normativa prudenziale UE. Ha escluso che una holding pura, che si limiti a detenere partecipazioni in società non finanziarie, possa rientrare in tale nozione. Ne consegue che tale soggetto non può essere trattato come financial institution ai fini della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, con effetti anche sulla disciplina fiscale nazionale che rinvia a tali definizioni.
Interpretazione del concetto di "istituzione finanziaria" in ambito prudenziale UE: una holding che acquisisce partecipazioni in società non operanti nel settore finanziario rientra o no nella nozione di financial institution di direttiva 2013/36/UE e regolamento 575/2013?
La questione giuridica
Se il concetto di "financial institution" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 comprenda una holding il cui oggetto esclusivo è la gestione e l'acquisizione di partecipazioni in società che non svolgono attività nel settore finanziario, e quindi se tale holding possa beneficiare dell'esenzione fiscale portoghese riservata alle istituzioni finanziarie.
Principio di diritto
Una holding il cui oggetto consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in società che non svolgono attività nel settore finanziario non è una "istituzione finanziaria" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Corte interpreta tali nozioni in modo autonomo e uniforme, valorizzando il testo, il contesto e la finalità della disciplina prudenziale: la qualifica di financial institution presuppone un collegamento con attività del settore finanziario; non basta la mera attività di acquisizione di partecipazioni in società estranee a tale settore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/36/UE
- Direttiva 2002/87/CE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento (UE) 2019/876
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del Código do Imposto do Selo portoghese
Holding non finanziaria e nozione di "istituzione finanziaria"
La sentenza riguarda tre rinvii pregiudiziali portoghesi, tutti connessi all'applicazione di un'imposta su operazioni giuridiche documentate relative al credito. Il nodo centrale è se una holding il cui oggetto esclusivo è la gestione di partecipazioni in società non operanti nel settore finanziario possa essere qualificata come "financial institution" ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.
Parti e contesto dei procedimenti principali
Nei procedimenti C-207/22 e C-267/22 il rinvio proviene dal Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo); nel procedimento C-290/22 dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo). Le ricorrenti sono Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA, Global Roads Investimentos SGPS Lda e NOS-SGPS SA; la controparte è l'Autoridade Tributária e Aduaneira.
Normativa UE rilevante
La Corte interpreta in particolare:
- l'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE, che rinvia alla definizione di "financial institution" contenuta nel regolamento n. 575/2013;
- l'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- l'articolo 34 della direttiva 2013/36/UE, relativo all'attività delle istituzioni finanziarie in altri Stati membri;
- gli articoli 117 e 118 della direttiva 2013/36/UE, sulla cooperazione tra autorità di vigilanza;
- gli articoli 18, 36, 56, 66, 89 e 90 del regolamento n. 575/2013, che disciplinano consolidamento prudenziale, deduzioni patrimoniali e partecipazioni qualificate;
- l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale. La sentenza richiama anche la direttiva 2002/87/CE e il regolamento (UE) 2019/876, quest'ultimo solo per evidenziare una modifica non applicabile ratione temporis.
Fatti essenziali e questioni nazionali
Le società ricorrenti sono holding portoghesi che acquisiscono e detengono partecipazioni in altre società, senza operare nel settore assicurativo o finanziario. Nell'ambito del finanziamento ottenuto da istituti di credito, le banche hanno applicato e riversato alle società l'imposta portoghese sugli atti/documenti relativi al credito. Le ricorrenti hanno chiesto il rimborso o l'annullamento degli atti impositivi, sostenendo che l'esenzione nazionale spettasse anche a soggetti qualificabili come istituzioni finanziarie secondo il diritto dell'Unione.
Questioni pregiudiziali
I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza, se una holding che acquisisce e detiene partecipazioni, anche in misura rilevante e a lungo termine, in società che svolgono attività di gestione di infrastrutture di trasporto, ma non operano nel settore finanziario, possa essere considerata una "financial institution" ai sensi della normativa UE richiamata dalla legge portoghese.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma anzitutto che il significato della nozione di "financial institution" deve essere interpretato in modo autonomo e uniforme nell'Unione.
Sul piano letterale, la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013 comprende, in linea di principio, un'impresa la cui attività principale sia l'acquisizione di partecipazioni oppure lo svolgimento di determinate attività dell'allegato I alla direttiva 2013/36/UE. Tuttavia, nella versione applicabile ai fatti, la norma esclude espressamente solo gli istituti di credito, le imprese di investimento e talune holding assicurative; la successiva modifica introdotta dal regolamento 2019/876, che esclude anche le pure industrial holding company, non era applicabile.
La Corte osserva però che il riferimento a società finanziarie holding e miste finanziarie non sarebbe coerente se si ritenesse che qualunque holding che acquisisce partecipazioni rientri automaticamente nella nozione di istituzione finanziaria. La definizione, infatti, non è esaustiva, ma richiede comunque un nesso sostanziale con attività del settore finanziario.
Sul piano sistematico, la Corte valorizza la struttura della disciplina prudenziale: la direttiva 2013/36/UE, in particolare l'articolo 34, disciplina la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per le istituzioni finanziarie che svolgono attività dell'allegato I; gli articoli 117 e 118 prevedono cooperazione tra autorità di vigilanza proprio in relazione a tali soggetti. Il regolamento n. 575/2013, a sua volta, distingue tra partecipazioni in entità del settore finanziario e partecipazioni fuori da tale settore, prevedendo regole diverse in materia di consolidamento e di deduzioni dai fondi propri.
Sul piano teleologico, la Corte ricorda che la disciplina mira a regolare l'accesso, la vigilanza e i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento, contribuendo al buon funzionamento del mercato interno nel settore creditizio. Estendere la qualifica di istituzione finanziaria a una holding pura che investe in società non finanziarie altererebbe la coerenza del sistema prudenziale.
Decisione della Corte
La Corte risponde che una impresa la cui attività consiste nell'acquisire partecipazioni in società che non svolgono attività nel settore finanziario non rientra nella nozione di "financial institution" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Implicazioni pratiche
Per l'operatore fiscale e societario, la pronuncia chiarisce che il rinvio della normativa nazionale portoghese alla nozione UE di istituzione finanziaria non può essere interpretato in senso estensivo fino a ricomprendere le holding pure non collegate al settore finanziario. Il criterio decisivo non è la mera detenzione di partecipazioni, ma il legame funzionale con attività finanziarie o con la struttura prudenziale del settore bancario-finanziario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-331/21
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-238/22
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-249/22
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-307/22
- Sentenza · 26 ott 2023Corte di giustizia, Sentenza C-610/22
- Sentenza · 26 ott 2023Tribunale, Ordinanza T-48/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →