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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-238/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 ottobre 2023. — FW contro LATAM Airlines Group SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 2, lettera j) - Articolo 3 - Articolo 4, paragrafo 3 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco - Passeggero informato in anticipo del negato imbarco - Assenza di obbligo per il passeggero di presentarsi all’imbarco - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) - Eccezioni al diritto alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo - Inapplicabilità di tali eccezioni in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente. — Causa C-238/22

Giurisprudenza europea62022CJ0238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il negato imbarco "anticipato" rientra nella nozione di negato imbarco ai sensi del regolamento n. 261/2004 e non richiede la presentazione fisica del passeggero all’accettazione quando il rifiuto è già stato comunicato. Inoltre, la deroga alla compensazione prevista per la cancellazione del volo con preavviso di almeno due settimane non può essere estesa ai casi di negato imbarco. Ne deriva il diritto della passeggera alla compensazione pecuniaria.

Rinvio pregiudiziale sul diritto alla compensazione pecuniaria ex regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente e sull’inapplicabilità dell’eccezione prevista per la cancellazione del volo.

La questione giuridica

Se un passeggero, informato in anticipo che il vettore rifiuterà l’imbarco, debba comunque presentarsi all’accettazione/imbarco per ottenere la compensazione pecuniaria per negato imbarco; e, in caso positivo, se l’eccezione alla compensazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), per la cancellazione del volo si applichi per analogia anche al negato imbarco comunicato almeno due settimane prima.

Principio di diritto

Il passeggero informato anticipatamente che il vettore rifiuterà l’imbarco su un volo prenotato ha diritto alla compensazione pecuniaria per negato imbarco ex articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 anche se non si presenta all’accettazione alle condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2; l’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), vale solo per la cancellazione del volo e non può essere applicata per analogia al negato imbarco.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera j), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera l), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004

Rinvio pregiudiziale sul negato imbarco comunicato anticipatamente

La Corte di giustizia, Ottava Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Landgericht Frankfurt am Main relativo all’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei. La controversia opponeva FW a LATAM Airlines Group SA dopo che il vettore aveva modificato la prenotazione e bloccato il volo di ritorno della passeggera.

Fatti e procedimento principale

FW aveva prenotato un volo di andata e ritorno tra Francoforte sul Meno e Madrid. Il vettore le comunicava, senza preavviso, di aver trasferito la prenotazione su un volo precedente e di aver bloccato il ritorno perché il volo di andata non era stato effettuato. Nel giudizio nazionale, il primo giudice aveva qualificato la situazione del volo di ritorno come negato imbarco, ma aveva escluso la compensazione pecuniaria applicando per analogia l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento, poiché il rifiuto era stato comunicato più di due settimane prima della partenza prevista.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva:

  • se, in caso di negato imbarco già comunicato anticipatamente, il passeggero debba comunque presentarsi all’accettazione/imbarco per beneficiare dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004;
  • se l’eccezione alla compensazione prevista per la cancellazione del volo dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), possa applicarsi per analogia anche al negato imbarco comunicato con almeno due settimane di anticipo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1, che impone un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • l’articolo 2, lettera j), che definisce il "negato imbarco" come il rifiuto di trasportare passeggeri che si siano presentati all’imbarco conformemente all’articolo 3, paragrafo 2;
  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, che disciplina l’ambito di applicazione e le condizioni di presentazione;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, che prevede la compensazione immediata in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), che esclude la compensazione in caso di cancellazione comunicata almeno due settimane prima;
  • l’articolo 7, che stabilisce gli importi della compensazione pecuniaria.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che la nozione di negato imbarco è autonoma e non è limitata ai casi di sovraprenotazione. La formulazione dell’articolo 2, lettera j), copre in linea di principio ogni rifiuto di trasportare un passeggero, incluso quello comunicato in anticipo, purché si tratti di un passeggero non consenziente con prenotazione confermata.

Quanto all’obbligo di presentarsi all’accettazione, la Corte rileva che il tenore letterale dell’articolo 2, lettera j), in combinato con l’articolo 3, paragrafo 2, potrebbe suggerire tale obbligo; tuttavia, in un’ipotesi di rifiuto già comunicato, imporre al passeggero di recarsi inutilmente all’aeroporto sarebbe contrario alla finalità di elevata protezione perseguita dal regolamento. Inoltre, una lettura sistematica mostra che il legislatore ha considerato anche situazioni in cui il passeggero è trasferito a un altro volo, circostanza sostanzialmente assimilabile al negato imbarco anticipato.

La Corte conclude quindi che il passeggero non è tenuto a presentarsi all’accettazione quando il vettore gli abbia comunicato anticipatamente che gli negherà l’imbarco, e che la compensazione pecuniaria resta dovuta.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte respinge l’analogia con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), per tre ordini di ragioni:

  • la disposizione riguarda espressamente solo la cancellazione del volo, definita dall’articolo 2, lettera l), come mancata effettuazione di un volo originariamente previsto;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, non contiene alcuna clausola equivalente che consenta di escludere la compensazione in caso di preavviso del negato imbarco;
  • le eccezioni al diritto alla compensazione devono essere interpretate restrittivamente.

La Corte aggiunge che il principio di parità di trattamento non impone di assimilare cancellazione e negato imbarco, poiché il legislatore dell’Unione ha disciplinato separatamente le due ipotesi con regole diverse.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il vettore aereo operativo deve versare la compensazione pecuniaria al passeggero informato in anticipo del rifiuto di imbarco, anche se questi non si presenta all’imbarco alle condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), non si applica al negato imbarco comunicato anticipatamente e non può essere invocato per escludere la compensazione prevista dall’articolo 4.

Principio affermato

La pronuncia consolida un’interpretazione estensiva della protezione dei passeggeri aerei: il negato imbarco comunicato anticipatamente genera comunque il diritto alla compensazione pecuniaria, senza onere di presentazione inutile all’aeroporto, e le deroghe previste per la cancellazione non possono essere estese oltre il loro ambito letterale.

Come è indicizzato

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