Sentenza del 21/05/2019 n. 13622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF, pari a lire 107.407.830, applicate dall'ENPAM sull'indennità di fine rapporto spettante quale medico generico, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria di secondo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata presentazione dell'istanza all'ufficio ritenuto competente. La Commissione Tributaria Centrale aveva invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo sufficiente la presentazione dell'istanza presso un'altra Intendenza di Finanza. L'Ufficio ha censurato soprattutto il fatto che il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale fosse stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di appello e che la Commissione non avesse esaminato tale eccezione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di tardività. Ha stabilito che, poiché il contribuente aveva avuto conoscenza della sentenza di appello mediante notificazione o comunicazione, il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale doveva essere presentato entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 636 del 1972. Il ricorso era stato invece presentato tardivamente; il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. non era applicabile. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato che il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Centrale non doveva proseguire. Il secondo motivo, relativo all'omesso esame del merito fiscale, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione del dispositivo della sentenza impugnata
Il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di appello. Il mancato rispetto del termine determina la tardività e impedisce la prosecuzione del giudizio.
D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 22, comma 1, e 38, comma 3
Le norme sono state richiamate dall'Ufficio per sostenere la necessità del rispetto delle formalità e dei termini processuali relativi all'impugnazione. La Corte ha tuttavia precisato che la disposizione specificamente applicabile al ricorso alla Commissione Tributaria Centrale era l'art. 25.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2
l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo
La notificazione della sentenza al difensore presso il domicilio eletto per il primo grado può essere valida anche per i successivi gradi del processo, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
Art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare opera soltanto quando non vi sia stata notificazione o comunicazione della sentenza. Se la parte ha avuto conoscenza della decisione tramite notificazione o comunicazione, prevale il termine speciale di sessanta giorni previsto per il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata decisione su un'eccezione ritualmente proposta integra un vizio di omessa pronuncia e comporta la nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini per impugnare sono perentori: quando una sentenza è notificata o comunicata, il termine decorre da tale evento e non è normalmente possibile sostituirlo con il termine lungo previsto in assenza di notificazione.
- Un giudice deve pronunciarsi espressamente sulle eccezioni specificamente sollevate dalle parti, soprattutto quando possono definire il giudizio senza esaminare il merito.
- Eventuali vizi del contraddittorio o della notificazione della sentenza devono essere dedotti tempestivamente e in modo specifico; la semplice contestazione generica della validità del procedimento precedente non consente di eludere i termini di impugnazione.
- La notificazione presso il domicilio eletto o presso il difensore può produrre effetti anche nei gradi successivi, se la normativa speciale applicabile lo prevede.
- Quando un'impugnazione è tardiva, il giudice può definire la causa per ragioni processuali senza esaminare la fondatezza della pretesa tributaria sostanziale.
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