Cassazione Penale, Sentenza n. 34741/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva un travisamento dei fatti e violazione di legge. In fatto: il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la detenzione domiciliare non fosse ancora iniziata al momento dei reati (furto di rame e resistenza del 17/09/2023 e successiva evasione del 05/10/2023) e quindi che non sussistessero i presupposti per la revoca. Il Procuratore generale ha invece documentato che l'ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare (15/06/2023) era stata notificata il 17/09/2023 e che l'esecuzione della misura era iniziata già il 27/09/2023; pertanto la condotta di evasione del 05/10/2023 è avvenuta durante l'esecuzione della misura e può rilevare ai fini della revoca. Inoltre si eccepiva che, ai fini della revoca, non è necessario che la condotta sia successiva all'inizio materiale dell'esecuzione della misura: fatti anteriori alla concreta esecuzione ma successivi o antecedenti alla concessione possono comunque incidere sulla permanenza del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato un travisamento circa la data di inizio dell'esecuzione della detenzione domiciliare (da collocarsi al 27/09/2023) e ha affermato il principio per cui rilevano ai fini della revoca sia condotte commesse dopo la concessione ma prima della concreta esecuzione, sia condotte commesse durante l'esecuzione, con autonomia di valutazione del magistrato di sorveglianza rispetto al giudice della cognizione, salvo l'accertamento dell'insussistenza del fatto. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262
Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024
Principio secondo cui il giudizio del magistrato di sorveglianza sulla rilevanza di condotte penalmente rilevanti è autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, con unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'istante.
Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394
Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019
Principio che la condotta che giustifica la revoca di una misura alternativa non deve essere necessariamente successiva alla concessione della misura; rilevano fatti non conosciuti al momento della concessione.
Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996, Sfragara, Rv. 203979
Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996
Conferma del principio che rilevano fatti negativi anche se anteriori o successivi alla concessione rispetto alla concreta esecuzione della misura alternativa, ai fini della valutazione sulla permanenza del beneficio.
Massime di principio
- Il magistrato di sorveglianza valuta autonomamente la rilevanza di condotte penalmente rilevanti ai fini della revoca di una misura alternativa; il suo apprezzamento non è vincolato dalla decisione del giudice penale sulla stessa fattispecie, salvo che il fatto sia stato accertato inesistente.
- Per la revoca della detenzione domiciliare non è necessario che la condotta incriminata sia avvenuta dopo la concreta esecuzione della misura: possono rilevare anche fatti commessi dopo la concessione ma prima dell'effettiva esecuzione, così come fatti precedenti non conosciuti al momento della concessione.
- La mera anteriorità temporale rispetto all'esecuzione concreta del provvedimento non esclude in sé la rilevanza della condotta ai fini della revoca; il criterio decisivo è la loro natura negativa rispetto alla permanenza del beneficio.
- In caso di contrasto o travisamento di fatti relativi alle date di notifiche o inizio esecuzione, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per consentire al Tribunale di sorveglianza di riesaminare la rilevanza delle condotte alla luce dei corretti presupposti di fatto.
- Anche quando procedimenti penali collegati si concludono con esiti favorevoli all'imputato (es. assoluzione o tenuità), il magistrato di sorveglianza conserva la possibilità di valutare la rilevanza disciplinare/penale della condotta ai fini della misura alternativa, salvo accertamento dell'inesistenza del fatto.
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