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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45687/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, sostenendo che il Tribunale si era fondato unicamente sul riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa (Ferrucci Francesco), il quale avrebbe fornito descrizioni generiche; l'album fotografico sarebbe stato per lo più composto da soggetti non corrispondenti alla descrizione; la foto di De Chirico era datata (risalente a 10 anni prima); inoltre le dichiarazioni raccolte in fase di indagine, senza contraddittorio e prive di riscontri esterni, avrebbero valore probatorio limitato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la sindacabilità dei provvedimenti di riesame in tema di misure cautelari è limitata al controllo della adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non alla rivalutazione del materiale probatorio. Ha richiamato gli elementi indicati dal Tribunale (riconoscimento fotografico operato da Ferrucci, notazione sull'andatura claudicante e sulla fuga a bordo di una Fiat Multipla, elementi confermati da un carabiniere) come sufficienti, alla stregua della "probatio minor" richiesta per le misure cautelari, a fondare i gravi indizi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli, Rv. 27697)

    Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697

    Richiamata per ribadire il principio secondo cui la Cassazione, nel sindacare provvedimenti di riesame cautelare, può verificare solo la coerenza logico-giuridica della motivazione e non riesaminare il materiale probatorio in chiave di merito.

  • art. 606 c.p.p., co. 1, lett. e)

    art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

    Indica i vizi di motivazione rilevabili in Cassazione; la Corte interpreta tale norma nel senso che solo le doglianze che configurano mancanza o manifesta illogicità della motivazione sono sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 192 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4

    art. 192 commi 1-4 c.p.p.

    Il giudice richiama la distinzione tra il livello probatorio necessario per la condanna (art. 192 comma 2 richiede precisione e concordanza degli indizi) e quello, inferiore, richiesto per le misure cautelari.

  • art. 273 c.p.p., comma 1-bis

    comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p.

    Richiamato per sottolineare che, in tema di misure cautelari personali, il legislatore ha previsto il richiamo esplicito solo di alcuni commi dell'art. 192, escludendo il comma 2 che impone requisiti più stringenti tipici del giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame in materia cautelare è limitato al controllo della congruità e logica della motivazione; non è consentito un sindacato libero del merito o una nuova valutazione probatoria.
  • Per l'adozione o la conferma di una misura cautelare personale non è necessario il livello di prova richiesto per la condanna: è sufficiente una "probatio minor", ossia una qualificata probabilità di colpevolezza fondata su elementi idonei.
  • Il riconoscimento fotografico può costituire elemento valido ai fini dei gravi indizi, specie se corredato da particolari descrittivi (es. andatura, mezzo di fuga) e riscontri investigativi, anche se la fotografia non è aggiornata; la non attualità della foto riduce il peso probatorio ma non determina automaticamente l'illegittimità della misura.
  • Le dichiarazioni raccolte in indagine senza contraddittorio hanno valore probatorio limitato, ma possono concorrere alla formazione dei gravi indizi se esistono elementi di riscontro o se integrate da altre risultanze.
  • Le doglianze che si traducono nella richiesta di diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice del merito sono di norma inammissibili in Cassazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che denotino colpa nella loro determinazione possono comportare condanna alle spese e pagamenti alla Cassa delle ammende.

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