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Direttiva 2019/68

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 stabilisce specifiche tecniche vincolanti per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, allo scopo di rafforzarne la tracciabilità e agevolare l’applicazione della direttiva 91/477/CEE. Essa interviene su aspetti pratici della marcatura, come dimensione minima dei caratteri, materiali e tecniche per telai e fusti non metallici, alfabeti e sistemi di numerazione ammessi. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nell’attuazione, ma devono assicurare il risultato imposto e recepire la direttiva entro il 17 gennaio 2020.

Specifiche tecniche uniformi per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali ai fini della tracciabilità, in attuazione della direttiva 91/477/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali, inclusi i componenti essenziali molto piccoli. Non si applica alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete, per le quali la direttiva 91/477/CEE prevede obblighi di marcatura ma non sono stabilite specifiche tecniche in questo atto. Le misure riguardano gli Stati membri, chiamati a recepire e ad applicare standard minimi di marcatura nel proprio ordinamento nazionale.

Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali

La direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione dà attuazione all’articolo 4, paragrafo 2 bis, della direttiva 91/477/CEE, fissando requisiti tecnici uniformi per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità, migliorare l’identificazione degli oggetti marcati e agevolare la corretta applicazione della disciplina europea sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si inserisce nel sistema della direttiva 91/477/CEE, che già imponeva una marcatura unica, chiara e permanente delle armi da fuoco e dei componenti essenziali, nonché la tenuta di archivi computerizzati per la tracciabilità. Il presente atto non introduce un nuovo regime sostanziale di controllo, ma specifica il contenuto tecnico della marcatura, in particolare sotto il profilo della leggibilità, della permanenza e dei criteri di uniformità tra gli Stati membri.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva si applica alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali, inclusi i componenti essenziali molto piccoli. È invece esclusa l’applicazione alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete, rispetto alle quali la direttiva 91/477/CEE prevede obblighi di marcatura ma la presente direttiva non fissa specifiche tecniche.

Specifiche tecniche di marcatura

L’articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che la marcatura prescritta dall’articolo 4 della direttiva 91/477/CEE rispetti le specifiche tecniche riportate nell’allegato.

In particolare, l’allegato disciplina:

  • la dimensione dei caratteri: ciascuno Stato membro la stabilisce nel proprio ordinamento, ma la dimensione o la dimensione minima non può essere inferiore a 1,6 mm; per i componenti essenziali troppo piccoli, è consentito l’uso di una dimensione inferiore quando necessario;
  • i telai e fusti in materiali non metallici: per i materiali non metallici indicati dallo Stato membro, la marcatura deve essere apposta su una targhetta metallica incorporata in modo permanente nel materiale, tale da non poter essere rimossa facilmente o immediatamente e da comportare, in caso di rimozione, la distruzione parziale del telaio o del fusto;
  • le tecniche alternative: gli Stati membri possono autorizzare altre tecniche, come l’incisione laser profonda, purché garantiscano un livello equivalente di chiarezza e permanenza;
  • l’alfabeto: lo Stato membro sceglie l’alfabeto utilizzabile, ma solo tra latino, cirillico o greco;
  • il sistema di numerazione: lo Stato membro sceglie il sistema, ma solo tra arabo o romano.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri alcuni margini di scelta tecnica, ma entro limiti precisi. In particolare, ciascuno Stato membro determina:

  • la dimensione esatta dei caratteri, purché non inferiore alla soglia minima di 1,6 mm;
  • i materiali non metallici da considerare ai fini della disciplina sui telai e fusti;
  • l’alfabeto e il sistema di numerazione tra quelli espressamente ammessi;
  • l’eventuale autorizzazione di tecniche alternative per i telai e fusti non metallici, a condizione che sia garantita un’equivalenza in termini di chiarezza e permanenza.

Recepimento e obblighi procedurali

L’articolo 3 impone il recepimento entro il 17 gennaio 2020. Gli Stati membri devono adottare entro tale data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione.

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 4, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore armiero, la direttiva rileva perché rende più omogenei i requisiti tecnici della marcatura e, quindi, della tracciabilità delle armi da fuoco e dei componenti essenziali nel mercato interno. In concreto, gli Stati membri dovranno adeguare la normativa nazionale sulle modalità di marcatura, tenendo conto delle soglie minime, delle tecniche ammesse e delle limitazioni sugli alfabeti e sui sistemi di numerazione consentiti.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, compresi quelli molto piccoli. È espressamente esclusa l’applicazione alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete.

Obbligo di rispettare le specifiche tecniche

Gli Stati membri devono garantire che la marcatura prevista dall’articolo 4 della direttiva 91/477/CEE sia conforme alle specifiche tecniche contenute nell’allegato della direttiva di esecuzione.

Dimensione dei caratteri

La dimensione dei caratteri è stabilita da ciascuno Stato membro, ma la dimensione o la dimensione minima nazionale non può essere inferiore a 1,6 mm. Per i componenti essenziali troppo piccoli per essere marcati conformemente alla direttiva 91/477/CEE può essere utilizzata, se necessario, una dimensione inferiore.

Telai e fusti non metallici

Per i telai o fusti fatti di materiali non metallici indicati dallo Stato membro, la marcatura deve essere apposta su una targhetta metallica incorporata in modo permanente nel materiale, in modo che non sia facilmente o immediatamente rimovibile e che la sua rimozione comporti la distruzione parziale del telaio o del fusto. Gli Stati membri possono autorizzare tecniche alternative, purché garantiscano un livello equivalente di chiarezza e permanenza.

Alfabeto e sistema di numerazione

L’alfabeto usato per la marcatura è scelto da ciascuno Stato membro, ma può essere solo latino, cirillico o greco. Analogamente, il sistema di numerazione è stabilito dagli Stati membri, ma limitato ai sistemi arabo o romano.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 17 gennaio 2020 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiearmisicurezza internacircolazione delle mercitracciabilitàcontrollo amministrativo

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