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Direttiva 2018/2057

Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia

Normativa europea32018L2057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce nell’ordinamento IVA unionale una deroga temporanea al principio generale di cui all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, consentendo ad alcuni Stati membri, a condizioni rigorose e previa autorizzazione del Consiglio, di applicare un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle operazioni interne sopra una determinata soglia. La misura è concepita come strumento eccezionale per contrastare la frode carosello e altre frodi IVA, con obblighi di monitoraggio, scambio di informazioni e relazioni periodiche. L’applicazione è limitata nel tempo e subordinata a una valutazione preventiva dell’efficacia, dei costi e dell’assenza di effetti sproporzionati sul mercato interno.

Modifica temporanea della direttiva IVA per consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi interne sopra soglia, quale misura anti-frode.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e incide sulla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Riguarda, in via temporanea e solo fino al 30 giugno 2022, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non transfrontaliere, al di sopra di una soglia di 17.500 EUR per operazione, qualora uno Stato membro sia autorizzato dal Consiglio ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Restano escluse le operazioni transfrontaliere; il meccanismo non è limitato a un settore specifico, ma opera in modo generalizzato sulle operazioni interne che superano la soglia.

Meccanismo generalizzato di inversione contabile temporaneo in materia IVA

La direttiva (UE) 2018/2057 modifica la direttiva 2006/112/CE introducendo una deroga temporanea al sistema ordinario dell’IVA, finalizzata a contrastare la frode carosello e altre forme di evasione. Il legislatore unionale richiama l’esigenza di misure urgenti e specifiche in attesa dell’attuazione del regime definitivo dell’IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese.

Finalità e contesto normativo

La misura nasce nel quadro del piano d’azione IVA della Commissione del 7 aprile 2016 e si fonda sull’idea che alcuni Stati membri siano colpiti in modo particolarmente grave dalle frodi IVA. I considerando evidenziano che il meccanismo generalizzato di inversione contabile, spostando il debitore dell’imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente, mira a neutralizzare la frode carosello, che sfrutta l’esenzione delle cessioni intracomunitarie e la successiva mancata dichiarazione/versamento dell’IVA incassata.

Ambito di applicazione materiale

L’intervento riguarda esclusivamente le operazioni interne, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non transfrontaliere. Non si tratta di una misura settoriale: lo Stato membro autorizzato deve applicare il meccanismo a tutte le operazioni che superano la soglia di 17.500 EUR per operazione. La deroga opera soltanto fino al 30 giugno 2022.

Condizioni per ottenere l’autorizzazione

Il nuovo articolo 199 quater della direttiva 2006/112/CE subordina l’accesso al meccanismo a una serie di presupposti rigorosi, che lo Stato membro deve dimostrare nella domanda alla Commissione:

  • nel 2014 il divario IVA deve essere stato almeno di 5 punti percentuali superiore al divario mediano dell’Unione, secondo il metodo e i dati richiamati dalla relazione finale 2016 sul divario IVA;
  • il livello di frodi carosello deve superare il 25% del divario IVA complessivo;
  • le altre misure di controllo e la cooperazione amministrativa devono risultare insufficienti;
  • gli introiti stimati da riscossione e rispetto dell’obbligo tributario devono superare di almeno il 25% gli oneri aggiuntivi globali per imprese e autorità fiscali;
  • l’introduzione del meccanismo non deve comportare costi superiori rispetto all’uso di altre misure di controllo.

Procedura di autorizzazione e ruolo delle istituzioni UE

Lo Stato membro che intende applicare il meccanismo presenta una domanda alla Commissione con motivazione dettagliata, data di inizio e durata dell’applicazione, azioni per informare i soggetti passivi e descrizione delle misure di accompagnamento, in particolare degli obblighi di comunicazione elettronica. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni entro un mese; lo Stato membro risponde entro un mese dalla richiesta.

Se la domanda è conforme, la Commissione presenta una proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Il Consiglio può autorizzare l’applicazione solo deliberando all’unanimità. La direttiva attribuisce inoltre al Consiglio un potere di salvaguardia: se emerge un considerevole impatto negativo sul mercato interno, la Commissione deve proporre l’abrogazione di tutte le decisioni autorizzative, e tale abrogazione si considera adottata salvo voto unanime del Consiglio contrario entro 30 giorni.

Obblighi di monitoraggio, comunicazione e cooperazione

Gli Stati membri autorizzati devono imporre obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi, soprattutto a quelli che effettuano o ricevono operazioni soggette al meccanismo. La finalità è duplice: garantire il funzionamento effettivo della misura e consentirne il monitoraggio, anche per individuare nuove forme di frode, come la scissione artificiosa della base imponibile.

Per prevenire lo spostamento della frode verso altri Stati membri, è previsto uno scambio di informazioni tra Stati che applicano e Stati che non applicano il meccanismo. I dati trasmessi comprendono i nominativi di soggetti coinvolti in procedimenti per frodi IVA, di soggetti non più identificati ai fini IVA a seguito dell’introduzione del meccanismo e di soggetti che omettono la dichiarazione IVA per due periodi consecutivi.

Relazioni periodiche e criteri di valutazione

Gli Stati membri che applicano il meccanismo devono presentare una relazione intermedia entro un anno dall’inizio dell’applicazione e una relazione finale tre mesi dopo la cessazione. Tali relazioni devono valutare:

  • l’evoluzione del divario IVA;
  • l’evoluzione delle frodi IVA, in particolare frode carosello e frodi nel commercio al dettaglio;
  • l’evoluzione dell’onere amministrativo per i soggetti passivi;
  • l’evoluzione delle spese amministrative per le autorità fiscali.

Gli Stati membri che non applicano il meccanismo devono a loro volta inviare una relazione intermedia entro tre mesi dall’avvio dell’applicazione in uno Stato membro e, se almeno uno Stato membro lo applica, una relazione finale entro il 30 settembre 2022. In questo caso la valutazione riguarda l’impatto sul territorio nazionale e l’eventuale spostamento della frode dagli Stati che applicano o hanno applicato il meccanismo.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È una direttiva di natura temporanea, destinata agli Stati membri, e si applica fino al 30 giugno 2022. Non prevede nel testo fornito un termine autonomo di recepimento; il suo contenuto si realizza attraverso la modifica della direttiva 2006/112/CE e, per gli Stati interessati, mediante autorizzazione del Consiglio e adozione delle misure nazionali di attuazione necessarie.

Disposizioni principali

Deroga temporanea e soglia di applicazione

L’articolo 1 inserisce nella direttiva 2006/112/CE il nuovo articolo 199 quater. In deroga all’articolo 193, uno Stato membro può, fino al 30 giugno 2022, introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che debitore dell’IVA sia il soggetto passivo destinatario dell’operazione. Il meccanismo si applica alle operazioni superiori a 17.500 EUR per operazione e non è limitato a un settore specifico.

Condizioni sostanziali per l’autorizzazione

Lo Stato membro che intende introdurre il meccanismo deve dimostrare cumulativamente: un divario IVA nel 2014 almeno di 5 punti percentuali superiore al divario mediano dell’UE; un livello di frodi carosello superiore al 25% del proprio divario IVA complessivo; l’insufficienza di altre misure di controllo e della cooperazione amministrativa; che gli introiti stimati superano di almeno il 25% gli oneri aggiuntivi complessivi per imprese e amministrazioni fiscali; e che la misura non comporta costi superiori rispetto ad altre misure di controllo.

Domanda alla Commissione e istruttoria

Lo Stato membro presenta domanda alla Commissione con motivazione dettagliata del rispetto delle condizioni, data di inizio e durata dell’applicazione, azioni per informare i soggetti passivi e descrizione delle misure di accompagnamento, in particolare degli obblighi di comunicazione elettronica. Se la Commissione ritiene incompleti i dati, può chiedere ulteriori informazioni entro un mese; lo Stato membro risponde entro un mese dalla notifica.

Autorizzazione del Consiglio e salvaguardia

Se la domanda è conforme, la Commissione presenta una proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Il Consiglio può autorizzare lo Stato membro richiedente deliberando all’unanimità. Qualora sia accertato un considerevole impatto negativo sul mercato interno, la Commissione propone l’abrogazione di tutte le decisioni autorizzative non prima di sei mesi dall’entrata in vigore della prima decisione; l’abrogazione si considera adottata salvo decisione unanime del Consiglio di respingere la proposta entro 30 giorni.

Obblighi di comunicazione elettronica e monitoraggio

Gli Stati membri che applicano il meccanismo devono imporre obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi, in particolare a quelli che effettuano o ricevono operazioni soggette al meccanismo, per garantirne il funzionamento effettivo e il monitoraggio. I considerando precisano che tali informazioni e scambi sono soggetti alle norme in materia di protezione dei dati personali e riservatezza.

Scambio di informazioni e elenchi di soggetti rilevanti

Gli Stati membri che applicano il meccanismo devono trasmettere a tutti gli Stati membri, in formato elettronico, i nominativi di soggetti: sottoposti nei 12 mesi precedenti a procedimenti penali o amministrativi per frodi IVA; non più identificati ai fini IVA nello Stato membro per effetto dell’introduzione del meccanismo; e che omettano la dichiarazione IVA per due periodi d’imposta consecutivi dopo l’introduzione del meccanismo. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) vanno trasmesse entro tre mesi dall’introduzione e aggiornate ogni tre mesi; quelle di cui alla lettera c) entro nove mesi e poi ogni tre mesi.

Relazioni intermedie e finali

Gli Stati membri che applicano il meccanismo presentano alla Commissione una relazione intermedia entro un anno dall’inizio dell’applicazione e una relazione finale tre mesi dopo la sua cessazione. Gli Stati membri che non lo applicano presentano una relazione intermedia sull’impatto nel proprio territorio entro tre mesi dall’inizio dell’applicazione in uno Stato membro e, se almeno uno Stato membro lo applica, una relazione finale entro il 30 settembre 2022.

Criteri di valutazione dell’impatto

Le relazioni devono valutare l’impatto del meccanismo sulla base di criteri predefiniti: evoluzione del divario IVA, delle frodi IVA, in particolare frode carosello e frodi nel commercio al dettaglio, dell’onere amministrativo per i soggetti passivi e delle spese amministrative per le autorità fiscali. Per gli Stati membri non applicanti, la valutazione riguarda anche lo spostamento della frode dai Paesi che applicano o hanno applicato il meccanismo.

Entrata in vigore e durata di applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è espressamente limitata fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntofiscalitàcontrasto alle frodicooperazione amministrativaprotezione dei dati

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