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Direttiva 2019/69

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 fissa specifiche tecniche vincolanti per le armi d'allarme o da segnalazione, al fine di impedire che possano essere facilmente convertite in armi da fuoco e quindi sottratte ai controlli previsti dalla direttiva 91/477/CEE. Gli Stati membri devono imporre controlli di conformità sui dispositivi immessi sul mercato e cooperare tra loro, scambiandosi i risultati dei controlli tramite un punto di contatto nazionale. La direttiva lascia agli Stati la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, imponendo il recepimento entro il 17 gennaio 2020.

Specifiche tecniche per le armi d'allarme o da segnalazione destinate a restare escluse dalla nozione di arma da fuoco ai sensi della direttiva 91/477/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica ai dispositivi con camera di cartuccia destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive, oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, fabbricati o importati nell'Unione. Gli Stati membri devono assicurarne il controllo di conformità e lo scambio di informazioni tra autorità competenti; restano fermi l'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE e le altre disposizioni della stessa direttiva non incompatibili. La direttiva non disciplina le armi da fuoco in quanto tali, ma i requisiti tecnici per evitare che tali dispositivi siano facilmente trasformabili in armi da fuoco.

Specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione

La direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, adottata il 16 gennaio 2019, interviene nell'ambito della direttiva 91/477/CEE sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. La finalità è impedire che dispositivi concepiti per allarme, segnalazione o salvataggio possano essere facilmente trasformati in armi da fuoco e quindi sfuggire al regime di controllo applicabile a queste ultime.

Finalità e ratio dell'intervento

I considerando chiariscono che l'allegato I della direttiva 91/477/CEE esclude dalla nozione di arma da fuoco gli oggetti destinati a fini di allarme, segnalazione o salvataggio, purché utilizzabili unicamente per tali scopi. Tuttavia, poiché alcuni dispositivi presenti sul mercato possono essere modificati con attrezzi comuni, la direttiva di esecuzione stabilisce requisiti tecnici volti a rendere la trasformazione impossibile o estremamente difficile. La logica sottesa è preventiva: evitare l'elusione dei controlli sulle armi da fuoco mediante l'immissione sul mercato di dispositivi solo apparentemente innocui.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i dispositivi con camera di cartuccia destinati esclusivamente a sparare:

  • cartucce a salve;
  • sostanze irritanti o altre sostanze attive;
  • cartucce pirotecniche da segnalazione.

Per rimanere esclusi dalla qualificazione di "armi da fuoco" ai sensi della direttiva 91/477/CEE, tali dispositivi devono rispettare in ogni momento le specifiche tecniche contenute nell'allegato. La direttiva opera con riferimento ai dispositivi fabbricati o importati nell'Unione e impone agli Stati membri di predisporre controlli di conformità. Rimane espressamente salvo l'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE.

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono assicurare che i dispositivi rientranti nel campo di applicazione siano sottoposti a controlli di conformità alle specifiche tecniche dell'allegato. I considerando precisano che i controlli possono essere effettuati sul tipo o modello di dispositivo, sul singolo esemplare, oppure con entrambe le modalità, lasciando agli Stati un margine organizzativo nella scelta delle procedure di verifica.

La direttiva impone inoltre una cooperazione amministrativa tra Stati membri nello svolgimento dei controlli. A ciò si aggiunge un obbligo di scambio informativo: su richiesta di un altro Stato membro, ciascuno Stato deve fornire i risultati dei controlli effettuati. Per rendere operativo tale meccanismo, ogni Stato membro deve designare almeno un punto di contatto nazionale e comunicarne i dati alla Commissione.

Specifiche tecniche dell'allegato

L'allegato contiene i requisiti tecnici centrali. In sintesi, i dispositivi devono:

  • poter sparare cartucce pirotecniche da segnalazione solo se è montato un adattatore sulla bocca;
  • incorporare un dispositivo permanente che impedisca l'uso di cartucce caricate con colpi, pallottole o proiettili solidi;
  • utilizzare cartucce conformi alla tabella VIII delle tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere (TDCC) della C.I.P., nella versione in vigore al momento dell'adozione della direttiva.

Ulteriori prescrizioni impediscono la modifica con attrezzi comuni per espellere proiettili mediante combustibile propellente e impongono che tutti i componenti essenziali non possano essere usati come componenti essenziali di armi da fuoco. La canna non deve poter essere rimossa o modificata senza danneggiare gravemente o distruggere il dispositivo.

Barriere nella canna e configurazione della camera

L'allegato distingue tra dispositivi con canna non superiore a 30 cm o lunghezza complessiva non superiore a 60 cm, e dispositivi diversi:

  • nei primi, le barriere inamovibili devono essere presenti su tutta la lunghezza della canna e lo spazio libero alla bocca non può superare 1 cm;
  • nei secondi, le barriere devono occupare almeno un terzo della canna e anche in questo caso lo spazio libero alla bocca non può superare 1 cm.

In tutti i casi la prima barriera deve essere collocata il più vicino possibile dopo la camera e deve consentire l'espulsione dei gas attraverso fori di uscita. Per i dispositivi concepiti unicamente per cartucce a salve, le barriere devono otturare completamente la canna, salvo uno o più fori per la pressione del gas, impedendo la fuoriuscita di gas dalla parte frontale.

Requisiti sui materiali e sulla resistenza delle barriere

Le barriere devono essere permanenti e non rimovibili senza distruggere camera o canna. Per i dispositivi destinati solo a cartucce a salve, le barriere devono avere durezza minima pari a 700 HV 30 secondo la prova Vickers e devono resistere a taglio, perforazione, foratura, frantumazione o processi simili. Per gli altri dispositivi il requisito minimo è 610 HV 30.

L'allegato specifica inoltre che le barriere devono impedire:

  • la pratica o l'allargamento di un foro lungo l'asse della canna;
  • la rimozione della canna, salvo che tale rimozione renda inutilizzabili telaio e camera o comprometta in modo tale l'integrità del dispositivo da renderlo inutilizzabile come base per un'arma da fuoco senza riparazioni o aggiunte significative.

Disassamento di camera e canna; regole specifiche per i revolver

La camera di cartuccia e la canna devono essere disassate, inclinate o sfalsate in modo da impedire che le munizioni possano essere caricate e sparate dal medesimo dispositivo. Per i dispositivi di tipo rivoltella si aggiungono due requisiti: le aperture anteriori delle camere del tamburo devono essere ristrette per trattenere le pallottole nella camera e tali aperture devono essere disassate rispetto alla camera.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva deve essere recepita entro il 17 gennaio 2020. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione; i testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e specifiche tecniche vincolanti

L'articolo 1 impone agli Stati membri di garantire che i dispositivi con camera di cartuccia destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive, oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, rispettino in ogni momento le specifiche tecniche dell'allegato per non essere considerati armi da fuoco ai sensi della direttiva 91/477/CEE.

Controllo di conformità e cooperazione tra Stati membri

L'articolo 2 prevede che tali dispositivi siano soggetti a controlli di conformità alle specifiche tecniche dell'allegato; gli Stati membri devono inoltre cooperare tra loro nello svolgimento dei controlli. I considerando precisano che i controlli possono riguardare tipi o modelli di dispositivi, oppure singoli esemplari, o entrambe le verifiche.

Scambio di informazioni e punti di contatto nazionali

L'articolo 3 obbliga ciascuno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, a fornire i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 2. A tal fine ogni Stato membro deve designare almeno un punto di contatto nazionale e comunicarne i dati alla Commissione.

Recepimento

L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 17 gennaio 2020 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiearmimercato internosicurezza pubblicacontrolli tecnicicooperazione amministrativa

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