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Direttiva 2019/369

Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

Normativa europea32019L0369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2019/369 aggiorna l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI includendo cinque nuove sostanze psicoattive già sottoposte a misure di controllo a livello UE. L’effetto pratico è estendere a tali sostanze la definizione di «stupefacenti» rilevante ai fini delle norme penali minime sul traffico illecito. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 7 settembre 2019, con un termine più breve, al 29 settembre 2019, per l’inserimento del punto 16 relativo a due sostanze controllate congiuntamente.

Integrazione dell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI con cinque nuove sostanze psicoattive, ai fini della loro inclusione nella definizione di «stupefacenti» e dell’applicazione delle relative norme penali minime dell’UE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri vincolati dalla direttiva (UE) 2017/2103, cioè all’ordinamento di recepimento della decisione quadro 2004/757/GAI per quanto riguarda l’elenco delle sostanze considerate stupefacenti. Sul piano soggettivo riguarda gli Stati membri destinatari della direttiva; sul piano oggettivo incide sulle nuove sostanze psicoattive elencate all’articolo 1 e sull’aggiornamento dell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI. Restano esclusi, per espressa previsione dei considerando, il Regno Unito e la Danimarca; l’Irlanda partecipa invece all’adozione e all’applicazione della direttiva.

Direttiva delegata (UE) 2019/369: inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"

La direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione aggiorna l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI per mantenere allineato il perimetro delle sostanze considerate "stupefacenti" a livello UE dopo l’abrogazione della decisione 2005/387/GAI. L’intervento è giustificato dalla necessità di non lasciare prive di copertura penale minime cinque nuove sostanze psicoattive già assoggettate a controllo prima dell’abrogazione.

Finalità e contesto normativo

La base normativa richiamata è la direttiva (UE) 2017/2103, che ha modificato la decisione quadro 2004/757/GAI per includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di stupefacenti e ha abrogato la decisione 2005/387/GAI con effetto dal 23 novembre 2018. La direttiva delegata si inserisce quindi come atto di aggiornamento tecnico dell’elenco, volto a preservare la coerenza del sistema europeo di controllo e repressione del traffico illecito di stupefacenti.

Ambito materiale di applicazione

L’effetto della direttiva è limitato all’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, che contiene l’elenco delle sostanze ricomprese nella definizione di stupefacenti ai sensi dell’articolo 1, punto 1, lettera b), della medesima decisione quadro. L’inserimento nell’allegato comporta che le sostanze elencate siano assoggettate alle norme minime della decisione quadro in materia di elementi costitutivi dei reati e sanzioni per il traffico illecito.

Sostanze incluse

L’articolo 1 aggiunge all’allegato i seguenti punti:

  • punto 13: N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil), già sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170;
  • punto 14: N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), già sottoposto a controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/747;
  • punto 15: 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), già sottoposto a controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748;
  • punto 16: N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), già sottoposte a controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 7 settembre 2019. Per il solo punto 16 dell’allegato, il termine di recepimento è anticipato al 29 settembre 2019. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e trasmettere il testo delle disposizioni principali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.

Tecnica normativa e discrezionalità nazionale

La direttiva, come atto vincolante quanto al risultato, lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione. È però imposto che le norme nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o ne siano corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla disciplina interna.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, conformemente ai trattati. I considerando precisano inoltre che l’Irlanda è vincolata e partecipa all’applicazione della direttiva, mentre Regno Unito e Danimarca non vi partecipano e non ne sono vincolati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI

L’articolo 1 modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI aggiungendo i punti 13-16. Sono incluse: furanilfentanil, ADB-CHMINACA, CUMYL-4CN-BINACA, ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil. L’inclusione serve a far rientrare tali sostanze nella definizione di «stupefacenti» ai sensi dell’articolo 1, punto 1, lettera b), della decisione quadro.

Motivazione dell’intervento normativo

La direttiva interviene perché la direttiva (UE) 2017/2103 ha abrogato con effetto dal 23 novembre 2018 la decisione 2005/387/GAI, ma nel frattempo cinque nuove sostanze psicoattive erano state sottoposte a controllo e a sanzioni penali ai sensi di tale decisione e non risultavano ancora incluse nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.

Termini di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 7 settembre 2019. Per il punto 16 dell’allegato, relativo a ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil, il termine è più breve: 29 settembre 2019. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e trasmettere il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Tecnica di recepimento e riferimento alla direttiva

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri, nel rispetto della loro autonomia nella forma e nei mezzi di trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materiestupefacentidiritto penalesostanze psicoattiverecepimento direttive ue

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