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Direttiva 2019/130

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, modificando la direttiva 2004/37/CE. Introduce nuovi lavori e sostanze nell’allegato I, sostituisce l’allegato III con valori limite aggiornati e osservazioni relative alla pelle, e inserisce un articolo sugli accordi delle parti sociali. La direttiva fissa inoltre un termine di recepimento di due anni e prevede taluni periodi transitori, in particolare per le emissioni diesel.

Modifica la direttiva 2004/37/CE per aggiornare l’elenco di agenti cancerogeni/mutageni, introdurre nuovi valori limite di esposizione professionale e rafforzare le misure di protezione dei lavoratori.

Ambito di applicazione

Si applica ai lavoratori esposti, durante il lavoro, ad agenti cancerogeni o mutageni rientranti nella direttiva 2004/37/CE, con particolare riguardo ai nuovi agenti inseriti negli allegati I e III. Riguarda datori di lavoro e Stati membri, nell’ambito della protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; include anche esposizioni cutanee e alcune attività specifiche come la lavorazione di oli minerali usati nei motori a combustione interna e i lavori con emissioni di gas di scarico dei motori diesel. Restano fermi gli obblighi generali della direttiva 2004/37/CE, e gli Stati membri possono adottare livelli di tutela più rigorosi.

Direttiva (UE) 2019/130: aggiornamento della disciplina sugli agenti cancerogeni e mutageni

La direttiva modifica la direttiva 2004/37/CE, che costituisce il quadro UE di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il legislatore europeo interviene per aggiornare i valori limite, introdurre ulteriori sostanze e attività nell’allegato I e rafforzare la coerenza del sistema di prevenzione, alla luce delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni degli organi tecnici consultati.

Finalità e contesto regolatorio

La direttiva si inserisce in un approccio di tutela graduale ma vincolante, basato su valori limite di esposizione professionale fissati a livello UE. I considerando evidenziano che il rispetto dei valori limite non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro, che deve comunque ridurre l’uso degli agenti cancerogeni e mutageni, prevenire o limitare l’esposizione e, ove tecnicamente possibile, sostituire la sostanza o il procedimento con alternative meno nocive.

La direttiva richiama inoltre il principio di precauzione, il ruolo dello SCOEL e del CCSS, e la necessità di riesaminare periodicamente i limiti alla luce dei progressi scientifici e tecnici. Viene anche sottolineata l’importanza di considerare l’assorbimento cutaneo, oltre alla via inalatoria, per garantire il massimo livello di protezione possibile.

Modifiche all’ambito materiale della direttiva 2004/37/CE

La modifica legislativa amplia l’elenco dei lavori esposti a rischio cancerogeno o mutageno. Nell’allegato I vengono inseriti:

  • i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili;
  • i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Tale estensione riflette la valutazione scientifica secondo cui tali esposizioni presentano un rischio rilevante per la salute dei lavoratori e richiedono una specifica disciplina preventiva.

Valori limite di esposizione professionale e osservazioni cutanee

L’allegato III è sostituito integralmente. Esso contiene i valori limite di esposizione professionale, misurati in genere su base di 8 ore e, per alcuni agenti, con limite di breve durata su 15 minuti. La direttiva conferma e aggiorna i limiti per un insieme di agenti già noti e aggiunge/precisa discipline per altri, tra cui:

  • polveri di legno duro;
  • composti di cromo VI;
  • fibre ceramiche refrattarie;
  • polvere di silice cristallina respirabile;
  • benzene;
  • cloruro di vinile monomero;
  • ossido di etilene;
  • 1,2-epossipropano;
  • tricloroetilene;
  • acrilammide;
  • 2-nitropropano;
  • o-toluidina;
  • 4,4'-metilendianilina;
  • epicloridrina;
  • etilene dibromuro;
  • 1,3-butadiene;
  • etilene dicloruro;
  • idrazina;
  • bromoetilene.

Per diversi di questi agenti è segnalata la significativa via di assorbimento cutanea mediante l’osservazione "Pelle (10)", con rilevanza pratica per la valutazione del rischio, la scelta dei DPI e l’organizzazione delle misure di prevenzione.

Emissioni diesel: limite, base di misurazione e regime transitorio

Per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel è introdotto un valore limite di 0,05 mg/m3, misurato sotto forma di carbonio elementare. La direttiva prevede una data di applicazione generale dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie il limite si applica dal 21 febbraio 2026.

Il testo riconosce che, in alcuni settori, il raggiungimento rapido del limite può risultare difficile e introduce quindi un periodo transitorio oltre al termine di recepimento, con estensione più lunga per i comparti maggiormente esposti.

Miscele di IPA, oli usati e altri agenti con assorbimento cutaneo significativo

La direttiva valorizza specificamente le esposizioni che avvengono anche attraverso la pelle. In particolare, per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, e per gli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna, l’allegato III segnala la possibilità di un rilevante assorbimento cutaneo. Per tali esposizioni la prevenzione deve tener conto sia delle misure tecniche sia dell’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e della gestione degli indumenti contaminati.

Accordi delle parti sociali e pubblicità sul sito EU-OSHA

Con il nuovo articolo 13 bis, gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della direttiva devono essere elencati sul sito web dell’EU-OSHA e l’elenco deve essere aggiornato periodicamente. I considerando chiariscono che tali accordi sono strumenti complementari alle misure normative, ma il loro rispetto non costituisce di per sé presunzione di conformità agli obblighi dei datori di lavoro previsti dalla direttiva.

Recepimento, entrata in vigore e obblighi di notifica

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è rivolto agli Stati membri e richiede quindi una trasposizione nazionale, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi, purché sia raggiunto il risultato di tutela previsto dal diritto UE.

Disposizioni principali

Obiettivo e logica della modifica

La direttiva mira ad elevare il livello di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, aggiornando i valori limite e ampliando l’elenco dei lavori e delle sostanze rilevanti. I considerando ribadiscono che i valori limite vincolanti sono misure di gestione del rischio, ma non esauriscono gli obblighi del datore di lavoro, che deve comunque ridurre al minimo l’uso degli agenti cancerogeni e mutageni e l’esposizione dei lavoratori.

Inserimento di nuovi lavori nell’allegato I

All’allegato I della direttiva 2004/37/CE sono aggiunti i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore, nonché i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Sostituzione dell’allegato III e nuovi valori limite

L’allegato III è sostituito integralmente. Sono confermati o aggiornati valori limite per numerosi agenti già disciplinati e sono introdotti/precisati nuovi valori per sostanze o miscele come le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, le miscele di IPA contenenti benzo[a]pirene, gli oli minerali usati nei motori a combustione interna e altri agenti elencati nell’allegato. L’allegato distingue valori di esposizione di lunga durata (8 ore) e, per alcuni agenti, di breve durata (15 minuti).

Valore limite per le emissioni diesel e periodi transitori

Per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel è fissato un valore limite pari a 0,05 mg/m3, misurato sotto forma di carbonio elementare. Il valore si applica dal 21 febbraio 2023; per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie si applica dal 21 febbraio 2026. Nell’allegato è quindi previsto un periodo transitorio di due anni, esteso a cinque anni per i settori minerari sotterranei e le gallerie.

Osservazioni relative alla pelle

Per diversi agenti è inserita l’osservazione "Pelle (10)", che segnala un contributo significativo dell’assorbimento cutaneo all’esposizione totale. Tra questi figurano, tra gli altri, benzene, ossido di etilene, tricloroetilene, acrilammide, o-toluidina, 4,4'-metilendianilina, epicloridrina, etilene dibromuro, etilene dicloruro e idrazina, nonché le miscele di IPA e gli oli minerali usati nei motori.

Valori limite specifici per alcune sostanze

L’allegato III prevede, tra gli altri, valori limite per polveri di legno duro, composti di cromo VI, fibre ceramiche refrattarie, polvere di silice cristallina respirabile, benzene, cloruro di vinile monomero, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, tricloroetilene, acrilammide, 2-nitropropano, o-toluidina, 4,4'-metilendianilina, epicloridrina, etilene dibromuro, 1,3-butadiene, etilene dicloruro, idrazina e bromoetilene, con indicazione delle unità di misura e, ove previsto, di limiti di breve durata.

Accordi delle parti sociali

È inserito l’articolo 13 bis nella direttiva 2004/37/CE: gli accordi eventualmente conclusi dalle parti sociali nell’ambito della direttiva sono elencati sul sito web dell’EU-OSHA e l’elenco è aggiornato periodicamente.

Recepimento e obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materielavorosalute e sicurezza sul lavoroprotezione dei lavoratorisostanze chimichediritto ambientale

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