Direttiva 2019/475
Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua il perimetro territoriale di applicazione di due direttive fiscali dell’Unione in relazione a Campione d’Italia e alle acque italiane del Lago di Lugano. Tali territori vengono inclusi nel territorio doganale dell’Unione e nel regime armonizzato delle accise, ma restano esclusi dal sistema comune IVA. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2019, con applicazione dal 1° gennaio 2020, in coordinamento con il regolamento (UE) 2019/474.
Modifica il regime territoriale IVA e accise per includere Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito della direttiva accise, mantenendone l'esclusione dall'IVA.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea ai fini del recepimento, con effetti specifici sul territorio del comune italiano di Campione d'Italia e sulle acque italiane del Lago di Lugano. Le modifiche incidono sul territorio doganale dell'Unione e sull'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE per le accise, mentre tali territori restano esclusi dall'ambito territoriale della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. La direttiva è strettamente collegata al regolamento (UE) 2019/474 e le misure nazionali devono applicarsi dalla data di applicazione di tale regolamento.
Inclusione di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nel regime delle accise
La direttiva (UE) 2019/475 interviene su due atti fondamentali dell’armonizzazione fiscale europea: la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA e la direttiva 2008/118/CE in materia di accise. La finalità è allineare il trattamento territoriale di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano alla nuova impostazione richiesta dall’Italia, in collegamento con il regolamento (UE) 2019/474.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che l’Italia ha chiesto l’inclusione di tali territori nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della disciplina sulle accise, mantenendo però l’esclusione dall’IVA. La motivazione è duplice: da un lato, le ragioni storiche dell’esclusione non sarebbero più attuali; dall’altro, l’esclusione dall’IVA rimane ritenuta necessaria per preservare condizioni di parità concorrenziale con gli operatori stabiliti in Svizzera, tramite un regime di imposizione indiretta locale coerente con l’imposta sul valore aggiunto svizzera.
Modifiche alla direttiva IVA 2006/112/CE
L’articolo 1 della direttiva modifica l’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE.
- Al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere f) e g), che inseriscono rispettivamente Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano.
- Al paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse.
L’effetto complessivo è che tali territori restano fuori dall’ambito di applicazione territoriale della disciplina comune IVA dell’Unione.
Modifiche alla direttiva accise 2008/118/CE
L’articolo 2 sopprime all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, le lettere f) e g). Il risultato è l’inclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nell’ambito territoriale della direttiva sulle accise.
Recepimento, applicazione e coordinamento temporale
La direttiva contiene una disciplina espressa di recepimento:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 dicembre 2019;
- devono informare immediatamente la Commissione;
- le misure nazionali si applicano dal 1° gennaio 2020.
La direttiva precisa inoltre che gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle misure fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Il considerando 4 evidenzia il nesso stretto con il regolamento (UE) 2019/474: per garantire coerenza, le misure nazionali di recepimento devono applicarsi dalla data di applicazione di tale regolamento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 2006/112/CE (IVA)
All'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sono aggiunte le lettere f) "Campione d'Italia" e g) "le acque italiane del Lago di Lugano"; al paragrafo 2, le lettere f) e g) sono soppresse. L'effetto è mantenere tali territori fuori dall'ambito territoriale di applicazione della direttiva IVA.
Modifica della direttiva 2008/118/CE (accise)
All'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, le lettere f) e g) sono soppresse. In tal modo Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano rientrano nell'ambito territoriale della disciplina armonizzata delle accise.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2019 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Tali misure si applicano dal 1° gennaio 2020. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 14 mar 2019Direttiva 2019/514
- direttiva · 24 gen 2019Direttiva 2019/114
- direttiva · 19 mar 2019Direttiva 2019/520
- direttiva · 21 mar 2019Direttiva 2019/523
- direttiva · 16 gen 2019Direttiva 2019/68
- direttiva · 16 gen 2019Direttiva 2019/69
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →