Direttiva 2019/114
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 della Commissione, del 24 gennaio 2019, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, allineando gli elenchi delle specie alle più recenti versioni dei protocolli tecnici dell’UCVV e delle linee direttrici UPOV. L’intervento non riscrive i criteri sostanziali, ma sostituisce gli allegati per riflettere l’evoluzione tecnica degli standard di esame delle varietà. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2019 e applicarle dal 1º settembre 2019, con una clausola transitoria per gli esami già avviati.
Aggiornamento degli elenchi di specie soggette ai protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV per l’esame delle varietà di piante agricole e di ortaggi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che disciplinano i caratteri minimi e le condizioni minime per l’esame delle varietà da iscrivere nei cataloghi nazionali delle specie di piante agricole e degli ortaggi. Incide quindi sulle autorità competenti per gli esami varietali e, indirettamente, sui costitutori e operatori del settore sementiero. È prevista una disciplina transitoria per gli esami iniziati prima del 1º settembre 2019, per i quali gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione previgente delle due direttive.
Aggiornamento degli elenchi di specie per l’esame varietale
La direttiva di esecuzione (UE) 2019/114 interviene sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che fissano le modalità di applicazione degli articoli 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE in materia di esame delle varietà di piante agricole e di ortaggi. La finalità è adeguare gli allegati tecnici ai più recenti protocolli dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV, a seguito degli aggiornamenti intervenuti dopo la precedente modifica del 2018.
Obiettivo e logica dell’intervento
La direttiva non modifica la disciplina di base sull’iscrizione delle varietà nei cataloghi, ma aggiorna gli strumenti tecnici di riferimento per gli esami DUS e affini, in modo da garantire uniformità tra Stati membri. Il considerando evidenzia che gli Stati membri devono applicare i protocolli UCVV per le specie coperte da tali protocolli; per le specie non coperte, continuano a valere le linee direttrici UPOV.
Modifiche agli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con l’allegato, parte A, della direttiva di esecuzione (UE) 2019/114. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con l’allegato, parte B.
Le nuove tabelle elencano le specie che devono conformarsi:
- ai protocolli tecnici dell’UCVV, per le specie indicate nelle parti A dei rispettivi allegati;
- alle linee direttrici UPOV, per le specie indicate nelle parti B.
Tra gli aggiornamenti figurano l’inserimento o la conferma di numerose specie di piante agricole e di ortaggi, con richiamo puntuale al protocollo UCVV o alla linea direttrice UPOV applicabile. Gli allegati mantengono quindi una struttura eminentemente tecnica e dinamica, rimessa all’evoluzione degli standard internazionali di prova.
Regime transitorio
L’articolo 3 introduce una clausola transitoria: per gli esami iniziati prima del 1º settembre 2019, gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione precedente delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Si tratta di una facoltà lasciata alle autorità nazionali, utile per evitare discontinuità nei procedimenti di prova già avviati.
Recepimento, applicazione e riferimenti nazionali
L’articolo 4 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2019 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- informare immediatamente la Commissione;
- applicare tali misure dal 1º settembre 2019.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Ciò conferma la natura di direttiva di esecuzione: vincola quanto al risultato, ma consente discrezionalità sulle forme di trasposizione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agro-sementiero, il dato rilevante è che dal 1º settembre 2019 le procedure di esame varietale devono fare riferimento agli allegati aggiornati, salvo che si tratti di esami già iniziati prima di tale data e assoggettati al regime transitorio. In concreto, occorre verificare la versione del protocollo UCVV o della linea direttrice UPOV richiamata per ciascuna specie e coordinare i procedimenti nazionali con la disciplina tecnica vigente al momento dell’avvio dell’esame.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo contenuto nella parte A dell’allegato della direttiva. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo contenuto nella parte B dell’allegato. L’effetto è l’aggiornamento degli elenchi delle specie da esaminare secondo i protocolli tecnici UCVV o, in mancanza, secondo le linee direttrici UPOV.
Ambito tecnico degli elenchi aggiornati
La parte A dell’allegato riguarda le specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/90/CE, che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV; la parte B riguarda le specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV. Analoga logica si applica alla direttiva 2003/91/CE per le specie di ortaggi.
Regime transitorio per gli esami già iniziati
L’articolo 3 prevede che, per gli esami iniziati prima del 1º settembre 2019, gli Stati membri possano continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima della modifica introdotta dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/114. La norma lascia agli Stati membri una facoltà, non un obbligo.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1º settembre 2019. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 5, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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