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Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della nota della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche, 24 settembre 2021, prot. n. 145483, avente a oggetto “Sito di bonifica di interesse nazionale di Sesto San Giovanni (MI). Comparti ex Vulcano e Deca Passavant. Procedimento ai sensi degli artt. 244-245 c. 2 del D.Lgs. 152/06. Aggiornamento”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202102144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto precluso l’esame nel merito della domanda di annullamento per la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalle ricorrenti. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso collettivo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Città Metropolitana di Milano relativa all’aggiornamento del procedimento di bonifica del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, comparti ex Vulcano e Deca Passavant

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano impugnato la nota della Città Metropolitana di Milano del 24 settembre 2021, adottata nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 244 e 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, concernente l’aggiornamento del procedimento di bonifica del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni. Dal testo della sentenza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. In prossimità dell’udienza di trattazione, le ricorrenti hanno depositato un atto dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    La nota impugnata rientrava nel procedimento di bonifica disciplinato dalla disposizione, ma la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.

  • art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006

    La nota impugnata era adottata anche nell’ambito del procedimento richiamato da tale disposizione; la sentenza non affronta questioni interpretative relative alla norma.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio preclude l’esame del merito della domanda e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando ciò risulti equo in relazione alle circostanze del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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