Sentenza n. 281/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della nota della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Settore Rifiuti e Bonifiche, 24 settembre 2021, prot. n. 145483, avente a oggetto “Sito di bonifica di interesse nazionale di Sesto San Giovanni (MI). Comparti ex Vulcano e Deca Passavant. Procedimento ai sensi degli artt. 244-245 c. 2 del D.Lgs. 152/06. Aggiornamento”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto precluso l’esame nel merito della domanda di annullamento per la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalle ricorrenti. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso collettivo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: nota della Città Metropolitana di Milano relativa all’aggiornamento del procedimento di bonifica del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, comparti ex Vulcano e Deca Passavant
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti avevano impugnato la nota della Città Metropolitana di Milano del 24 settembre 2021, adottata nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 244 e 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, concernente l’aggiornamento del procedimento di bonifica del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni. Dal testo della sentenza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. In prossimità dell’udienza di trattazione, le ricorrenti hanno depositato un atto dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
La nota impugnata rientrava nel procedimento di bonifica disciplinato dalla disposizione, ma la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006
La nota impugnata era adottata anche nell’ambito del procedimento richiamato da tale disposizione; la sentenza non affronta questioni interpretative relative alla norma.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio preclude l’esame del merito della domanda e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando ciò risulti equo in relazione alle circostanze del giudizio.
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