Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28876/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (falso in atto pubblico, autoriciclaggio e ricettazione) denunciando: violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza a seguito di riqualificazione del reato in autoriciclaggio; inutilizzabilità di accertamenti tecnici della polizia giudiziaria per mancato contraddittorio (art. 360 c.p.p.); carenza di prova e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per autoriciclaggio (mancato accertamento del reimpiego e dell'elemento soggettivo); insufficiente motivazione sul falso in atto pubblico e mancata valutazione della consulenza grafologica; carenza di prova sulla ricettazione (pezzi di ricambio) e doglianze sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado siano conformi e costituiscano un corpo unico decisionale; ha rigettato ogni motivo: la riqualificazione in autoriciclaggio non ha alterato il nucleo essenziale dei fatti e non ha leso il diritto di difesa; gli accertamenti tecnici sono stati ritenuti meramente ricognitivi e non irrimediabilmente alterativi; le dichiarazioni di Leoni sono state valutate credibili e adeguatamente corroborate da riscontri, per cui la motivazione sull'autoriciclaggio e sulla ricettazione è logicamente fondata; la valutazione circa il falso in atto pubblico e le firme è materia di merito e la mancata allegazione della consulenza grafologica in cassazione ha reso generica la doglianza; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito ed erano sufficientemente motivate. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di correlazione è violato solo se vi è assoluta difformità tra accusa e sentenza; la riqualificazione è ammessa se il nucleo essenziale dei fatti rimane invariato e la difesa ha potuto esercitarsi in relazione ai punti rilevanti.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Gli accertamenti tecnici che modificano lo stato delle cose richiedono il contraddittorio; tuttavia la Corte ha ritenuto l'intervento della polizia meramente ricognitivo e non alterativo della sequenza alfanumerica dei telai, quindi ripetibile e utilizzabile.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    L'autoriciclaggio è integrato da qualsiasi attività effettivamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità; non è richiesta l'impossibilità assoluta di identificazione, basta una condotta dissimulatoria concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riferita per confronto: il reato di riciclaggio e l'autoriciclaggio sono in rapporto di specialità/affinità e la riqualificazione tra le due fattispecie può avvenire se non altera gli elementi essenziali del fatto.

  • art. 479 cod. pen.

    La falsità in atto pubblico è stata ritenuta provata con valutazioni di merito su documentazione e deposizioni; la mancata produzione in cassazione di una consulenza grafologica rende la censura generica.

  • art. 648 cod. pen.

    Riferita in relazione alla ricettazione: la Corte ha ritenuto che la somma delle denunce di furto, delle dichiarazioni degli operanti e riscontri tecnici fornisca una base probatoria adeguata a sostenere la condanna.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha confermato che il giudice di merito può motivare il diniego richiamando gli elementi decisivi (gravità, modalità e organizzazione dell'azione) senza dover elencare tutti i fattori favorevoli.

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena è valutazione complessiva del giudice di merito; la Corte interviene solo se manca qualsiasi argomentazione logica o la pena è manifestamente arbitraria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'effetto della inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, alla somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 493 comma terzo cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente al consenso all'acquisizione di atti d'indagine: il semplice consenso non comporta automaticamente il riconoscimento di attenuanti.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati sul principio di autosufficienza del ricorso: chi contesta valutazioni fondate su atti deve allegare o indicare specificamente quegli atti per consentire l'esame di legittimità.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede di giudizio è lecita se non altera il nucleo essenziale della condotta contestata e la difesa ha potuto confrontarsi sui punti rilevanti; la violazione del principio di correlazione richiede una difformità assoluta e pregiudizievole.
  • Gli accertamenti tecnici svolti dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili se non hanno alterato irrimediabilmente lo stato dei beni e risultano ripetibili; l'asserita mancanza di specifiche sul solvente impiegato è irrilevante se non vi è prova di alterazione irreversibile.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o imputati in reato connesso possono sorreggere la condanna se i giudici di merito ne valutano adeguatamente attendibilità intrinseca ed estrinseca e se risultano corroborate da riscontri esterni.
  • L'autoriciclaggio si integra con qualunque attività concretamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità; non è richiesto che l'identificazione sia resa impossibile in assoluto.
  • In cassazione le censure su responsabilità di merito, valuatione delle prove e congruità della pena sono ammesse solo se evidenziano vizi di legge, profili di illogicità manifesta o carenza motivazionale rilevante; doglianze generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
  • La mancata allegazione o l'omessa riproduzione in ricorso di atti decisivi (es. consulenze) comporta l'impossibilità per la Corte di esaminare direttamente quelle prove e rende la censura generica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.