Cassazione Penale, Sentenza n. 3070/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-bis), in relazione alla condanna irrevocabile per associazione per delinquere, ricettazione e reati ambientali (pena anni 2, mesi 7, giorni 27). Il ricorrente deduceva carente e illogica motivazione per non aver valutato elementi positivi oggettivi e soggettivi (situazione socio-familiare, reinserimento lavorativo, ripudio del passato) e censurava il fatto che la decisione sarebbe dipesa dalla sola esistenza di un'ulteriore condanna non definitiva (di primo grado) per intestazione fittizia di beni aggravata da finalità di agevolazione mafiosa. Successivamente il ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza di secondo grado che lo assolveva dall'imputazione pendente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito ed fosse sorretta da motivazione adeguata e logica: il Tribunale aveva correttamente valorizzato la gravità dei delitti contestati e l'insufficiente svolgimento del percorso di emenda, nonostante gli elementi positivi prospettati dal ricorrente. La Corte ha altresì chiarito che l'assoluzione sopravvenuta dall'imputazione pendente, intervenuta dopo la decisione impugnata, non determina automaticamente l'annullamento della decisione stessa. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa finalizzata alla rieducazione; può essere concessa se l'osservazione della personalità e del comportamento del condannato induce a ritenere che il regime possa favorire il reinserimento e prevenire la recidiva. Richiede un significativo avvio del processo di emenda, pur non esigendo il ravvedimento completo richiesto per la liberazione condizionale.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-bis
Prevede la disciplina della detenzione domiciliare; nel caso di specie la domanda subordinata è stata ritenuta inammissibile per l'entità della pena (ultrabiennale).
Costituzione, art. 27, comma terzo
Richiama la finalità rieducativa della pena, principio di riferimento per l'adozione delle misure alternative come l'affidamento in prova.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: la Corte di Cassazione controlla solo la logicità e l'adeguatezza della motivazione, non rivaluta i fatti.
- La gravità dei reati e l'insufficiente percorso di emenda possono legittimare il diniego dell'affidamento anche in presenza di elementi personali e socio-familiari positivi.
- Una condanna non definitiva o un procedimento pendente possono essere valutati dal giudice di merito come circostanza sfavorevole, purché non costituiscano l'unica e esclusiva ragione del diniego senza adeguata ponderazione.
- L'assoluzione o decisione favorevole sopravvenuta rispetto all'ordinanza impugnata non determina automaticamente l'annullamento: rileva la valutazione concreta e motivata compiuta al momento della decisione impugnata.
- Per aumentare le possibilità di ottenere misure alternative il ricorrente deve documentare in modo concreto e significativo l'avvio del processo di emenda (percorsi rieducativi, lavoro stabile, rete familiare/professionale) e far emergere eventuali vizi motivazionali del provvedimento impugnato.
- In Cassazione i rilievi devono essere di illegittimità logico-giuridica o di vizio motivazionale evidente; censure meramente contro-valutative dei fatti sono destinate al rigetto.
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