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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41906/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

I ricorrenti avevano notificato precetto per oltre 532 mila euro sulla base di una sentenza di primo grado che aveva condannato più convenuti, tra cui la resistente, al rilascio di un fondo, al pagamento di un'indennità per il mancato utilizzo, al ripristino dello status quo ante e al risarcimento danni. La resistente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo non fosse esecutivo nei suoi confronti perché la sentenza era stata impugnata con sospensione dell'efficacia esecutiva e perché la condanna pecuniaria sarebbe stata riferita a quote non determinate per ciascun debitore, richiedendo quindi un ulteriore giudizio di liquidazione. I ricorrenti, nel ricorso per cassazione, censuravano la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione, deducendo: violazione delle norme sulle impugnazioni e sull'impugnazione incidentale tardiva, erronea considerazione della solidarietà e della scindibilità delle posizioni debitorie, e omesso esame di un fatto decisivo per la contraddittorietà della motivazione sulla sospensione ex art. 283 c.p.c. e sui riflessi della successiva sentenza d'appello. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza dell'art. 366 c.p.c.: il ricorso rinviava agli atti di merito senza trascriverne adeguatamente il contenuto, non ricostruiva compiutamente la motivazione delle sentenze di merito e confondeva i profili giuridici rilevanti, senza misurarsi con la reale ratio decidendi. La Corte ha chiarito che il punto decisivo della sentenza impugnata non era l'estensione automatica alla resistente degli effetti di altra decisione, ma il difetto di liquidità del credito azionato: il titolo esecutivo non consentiva di individuare con chiarezza quale parte della condanna pecuniaria gravasse sulla resistente e tale carenza non era colmabile tramite interpretazione extratestuale, anche perché gli sviluppi successivi del contenzioso avevano reso necessari nuovi accertamenti sulle aree occupate e sui tempi dell'occupazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è stato dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo della resistente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma richiamata quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice per contestare la legittimità del precetto e del titolo azionato

  • art. 283 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; il semplice rinvio agli atti di merito non basta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica i vizi di violazione e falsa applicazione di legge dedotti nei primi tre motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indica il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel quarto motivo

  • art. 326, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione ai termini di impugnazione e agli effetti delle decadenze

  • art. 329, comma 3, c.p.c.

    richiamato sul tema della rinuncia tacita e degli effetti dell'impugnazione

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato sul tema delle impugnazioni contro più parti

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato sul tema delle impugnazioni principali e incidentali

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato e alla stabilità della decisione non impugnata

  • art. 2055 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la solidarietà del debito risarcitorio

  • art. 1292 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la solidarietà passiva

  • art. 1294 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la presunzione di solidarietà tra condebitori

  • art. 1298 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la ripartizione interna del debito tra condebitori

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per qualificare il controricorso come impugnazione incidentale tardiva

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    il rispetto del termine per il controricorso non impedisce l'inefficacia dell'incidentale tardivo se il ricorso principale è inammissibile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di individuare, sulla sola base dell'atto, la sentenza impugnata, la sua motivazione e il preciso errore di diritto denunciato; non è sufficiente un generico rinvio agli atti di merito o alla decisione impugnata.
  • La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il motivo attacca un presupposto diverso da quello decisivo posto a fondamento della decisione, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Un titolo esecutivo è azionabile solo se il credito è sufficientemente determinato e liquido; quando la condanna non consente di individuare con chiarezza la quota dovuta dal singolo debitore, l'esecuzione non può essere intrapresa senza un'ulteriore attività di determinazione giudiziale.
  • L'interpretazione extratestuale di un titolo giudiziale è ammissibile solo entro limiti rigorosi e non può supplire a carenze originarie o sopravvenute che rendano comunque necessaria una nuova determinazione del contenuto della condanna.
  • L'impugnazione incidentale tardiva proposta dal controricorrente perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, anche quando il controricorso sia stato depositato nel termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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